F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0099/TFN – SD del 21 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 10124/1174pf22-23/GC/CAMS/ep del 17 ottobre 2023, depositato il 18 ottobre 2023, nei confronti del sig. Guido Contestabile e della società ASD Cittanova Calcio – Reg. Prot. 86/TFN-SDf

Decisione/0099/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0086/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente (Relatore)

Gaetano Berretta – Componente

Claudio Croce – Componente

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10124/1174pf2223/GC/CAMS/ep del 17 ottobre 2023, depositato il 18 ottobre 2023, nei confronti del sig. Guido Contestabile e della società ASD Cittanova Calcio,

il seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con  provvedimento del 17 ottobre 2023, depositato il successivo 18 ottobre 2023, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- il sig. Contestabile Guido all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD Cittanova Calcio per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Galfano Angelo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 20.04.2023, pubblicato con C.U. n. 2/2023, e con lodo del 25.05.2023 pubblicato con C.U. n. 3/2023, comunicati alla stessa società con notifiche perfezionatesi a mezzo pec rispettivamente in data 26 aprile 2023 e in data 26 maggio 2023, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

- la società ASD Cittanova Calcio: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all’epoca dei fatti, sig. Contestabile Guido.

La fase istruttoria

Il procedimento ha avuto abbrivio a seguito della segnalazione da parte della LND – Dipartimento Interregionale, pervenuta alla Procura Federale in data 1 giugno 2023, dell’avvenuto mancato invio delle liberatorie attestanti l’avvenuto pagamento, nei termini previsti dall’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, del lodo arbitrale pronunciato in data 26 aprile 2023 che obbligava la società deferita al versamento della somma pari ad . 6.212,00 nei confronti dell’allenatore Galfano Andrea.

Seguiva, poi, ulteriore nota del 27 giugno 2023 con la quale si trasmetteva ulteriore segnalazione avente analogo contenuto, con riferimento ad un lodo pronunciato in data 26 maggio 2023 riguardante ulteriori somme da pagare al medesimo soggetto.

Riunite, pertanto, sotto un unico procedimento, le fattispecie disciplinari sopra evidenziate, accertato il mancato pagamento del quantum debeatur, la Procura Federale procedeva al deferimento, preceduto dalla rituale comunicazione di conclusione indagini nei confronti del Presidente p.t. e della società indicati in epigrafe.

La fase predibattimentale ed il dibattimento

I deferiti non si sono costituiti né hanno inteso presenziare all’udienza del 15 novembre 2023, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Guido Contestabile, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per la società ASD Cittanova Calcio, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

La decisione

Alla luce degli atti, appaiono accertate le violazioni non contestate, non risultando prova dell’avvenuto pagamento, nel termine di  30 giorni previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle NOIF,  delle somme indicate nei lodi arbitrali pronunciati dal Collegio Arbitrale della LND.

Né i deferiti, ritualmente avvisati del procedimento in corso, hanno inteso presentare alcuna documentazione idonea ad escludere la sussistenza degli illeciti contestati.

Va ricordato che il mancato rispetto dell’ottemperanza al lodo arbitrale nel termine – considerato perentorio – previsto dai dettati regolamentari e codicistico comporta specifiche sanzioni a carico della società inadempiente, nonché, ovviamente, dei tesserati che hanno causalmente contribuito alla commissione dell’illecito.

Al riguardo appare corretta l’individuazione del Presidente p.t., quale soggetto responsabile della violazione ascritta, come corrette, anche alla luce della previsione di cui all’art. 31 CGS FIGC ed in  ragione della duplice violazione contestata, appaiono le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Guido Contestabile, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per la società ASD Cittanova Calcio, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                               Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 21 novembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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