F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0101/TFN – SD del 22 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6371/1186pf22-23GC/SA/mg del 7 settembre 2023, depositato l’8 settembre 2023, nei confronti della sig.ra Lisa Bertozzi, dei sigg.ri Simone Nobile e Fabio Barozzi, nonché nei confronti della società Bagnolo Calcio a 5 – Reg. Prot. 56/TFN-SD
Decisione/0101/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0056/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Claudio Croce – Componente
Fabio Micali – Componente
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6371/1186pf2223GC/SA/mg del 7 settembre 2023, depositato l’8 settembre 2023, nei confronti della sig.ra Lisa Bertozzi, dei sigg.ri Simone Nobile e Fabio Barozzi, nonché nei confronti della società Bagnolo Calcio A5,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 7 settembre 2023, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - la sig.ra Lisa Bertozzi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Bagnolo Calcio a 5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione delle gare Santu Predu Nuoro - Bagnolo Calcio a 5 disputata in data 26.02.2023 e Bagnolo Calcio a 5 – Corticella del
30.04.2023, valevoli per il Campionato Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie A2 – Girone “A”;
- il sig. Simone Nobile, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società Bagnolo Calcio a 5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione delle gare Santu Predu Nuoro - Bagnolo Calcio a 5 disputata in data 26.02.2023 e Bagnolo Calcio a 5 – Corticella del 30.04.2023, valevoli per il Campionato Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie A2 – Girone “A” della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro, nelle quali non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Fabio Barozzi;
- il sig. Fabio Barozzi, all’epoca dei fatti allenatore di allenatore della società Bagnolo Calcio a 5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alle gare Santu Predu Nuoro - Bagnolo Calcio a 5 disputata in data 26.02.2023 e Bagnolo Calcio a 5 – Corticella del 30.04.2023, valevoli per il Campionato Calcio a 5 Femminile Nazionale Serie A2 – Girone “A” della stagione sportiva 2022 - 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalle distinte delle medesime gare acquisite in atti;
- la società Bagnolo Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ragione dei comportamenti posti in essere dai soggetti per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati rispettivamente la sig.ra Lisa Bertozzi, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza, il sig. Simone Nobile, nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, e il sig. Fabio Barozzi, nella qualità di allenatore.
La fase istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria, veniva versata in atti la segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione calcio a 5 del 6.6.23 e la decisione della Commissione Federale di Garanzia pubblicata con CU n. 9/CG del 9.5.23.
Con la nota suddetta, il Giudice Sportivo, Avv. De Renzis, all’esito della decisione della Commissione di Garanzia di cui al CU n. 9/CG, trasmetteva alla Procura Federale un elenco delle società di Calcio a 5 che, nella seconda parte della stagione 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta l’allenatore, nonché n. 197 referti di gara riferibili alle singole società sportive.
All’esito di tale acquisizione documentale, la Procura Federale, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari in capo ai tesserati, notificava l’avviso di conclusione indagini e successivamente atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 15.11.2023, i deferiti facevano pervenire memorie difensive in cui asserivano, producendo documentazione a supporto, l’impossibilità dell’allenatore Barozzi a prendere parte alle due partite oggetto del deferimento a causa di improrogabili impegni di lavoro, che lo avevano trattenuto all’estero.
Il dibattimento
All’udienza del 15.11.2023, svoltasi in videoconferenza, partecipava per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano; nessuno invece compariva per i deferiti.
La Procura Federale, in considerazione delle recenti pronunce sul punto di questo Tribunale, chiedeva di non doversi procedere nei confronti dei deferiti.
La decisione
Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza funzionale a decidere il presente procedimento.
La vicenda in oggetto invero rientra in un gruppo di contenziosi in parte già esaminati da questo Tribunale, su cui lo stesso Tribunale ritiene di dover confermare il proprio precedente orientamento e che, come detto, trae origine dalla trasmissione, da parte del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di una nota con la quale si invitava la Procura Federale a procedere, per quanto di competenza, all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di società di Calcio a 5 o suoi tesserati, nel corso della seconda parte della ss 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta l’allenatore ovvero avevano disputato la gara senza la presenza dell’allenatore in panchina.
Occorre preliminarmente osservare che tale nota faceva seguito alla decisione della Commissione Federale di Garanzia, resa all’esito del procedimento disciplinare pendente nei confronti del suddetto Giudice Sportivo, Avv. De Renzis - promosso dalla Procura Federale per la violazione dell’art. 4 co. 1 CGS “per aver omesso di adottare provvedimenti disciplinari in ordine all’assenza dell’allenatore” – e definito con l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento.
Nel corso di suddetto procedimento, il deferito, oltre a rappresentare l’enorme “mole di lavoro da svolgersi in un arco di tempo minimo”, eccepiva l’infondatezza dell’addebito “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”. A conferma di tale assunto difensivo, rappresentava altresì come non fosse mai stata irrogata alcuna ammenda da parte del GS nei confronti di società di calcio a 5 prive di un allenatore in panchina.
Alla luce delle suddette argomentazioni difensive è dato, pertanto, evincersi, inequivocabilmente, come il GS abbia regolarmente preso contezza delle diverse distinte di gara, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, in quanto non previsto dal dettato testuale del CU n. 1 22/23”
Tale assunto viene altresì ribadito nella segnalazione trasmessa alla Procura Federale, nella quale il GS riferisce testualmente; “considerato che, come già a suo tempo evidenziato in sede difensiva nel procedimento disciplinare sorto a mio carico, non sono in grado di assumere direttamente provvedimenti disciplinari a carico delle società che non risultano aver inserito in distinta l’allenatore in una gara a causa della genericità del contenuto del CU n. 1 2022/2023 della Divisione calcio a cinque, in cui ci si riferisce al solo obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico senza determinare sanzioni per l’assenza dell’allenatore in campo, a differenza di altri obblighi per i quali vengono previste specifiche sanzioni, essendo eventualmente sanzionabile solo il mancato affidamento della squadra ad in tecnico per l’intera stagione sportiva”.
In merito alle richiamate determinazioni del GS, non può non sottolinearsi come, solo con CU n. 62 SS 2023/2024 del 28.09.23, la Divisione calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, ha previsto l’irrogazione di sanzioni (ivi precisate) in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara.
Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo.
Proprio alla luce di tale disposizione, nella vicenda che ci occupa, il GS ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato.
Tale impostazione, peraltro, appare confermata proprio dal CU n. 62 citato, laddove ha ritenuto necessario operare un’integrazione al CU n. 1, prevedendo espressamente l’irrogazione di sanzioni disciplinari per l’omissione di cui trattasi.
Nella vicenda che ci occupa, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il GS, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale.
Come è noto, ai sensi dell’art. 79 CGS, il legislatore federale, nel declinare la competenza del Tribunale Federale, gli conferisce natura residuale per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”.
Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 91/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”; e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo.
Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS.
Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.
La declaratoria di incompetenza funzionale esime, infine, il Tribunale dalla valutazione nel merito del presente deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza funzionale.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Pierpaolo Grasso
Depositato in data 22 novembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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