F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0104/TFN – SD del 24 Novembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 5457/1168 pf22 23/GC/SA/gb depositato il 30 agosto 2023 e rinotificato il 1° settembre 2023, nei confronti dei signori Delle Cave Michele e Falco Luigi e della società ASD Real Casalgrandese C5 – Reg. Prot. 46/TFN-SD

Decisione/0104/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0046/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Monica Coscia – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 novembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5457/1168 pf22 23/GC/SA/gb depositato il 30 agosto 2023 e rinotificato il 1° settembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Michele Delle Cave e Luigi Falco, nonché nei confronti della società ASD Real Casalgrandese C5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 5457/1168pf22 23/GC/SA/gb depositato il 30 agosto 2023, e rinotificato sottoscritto digitalmente in data 1° settembre 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. Delle Cave Michele, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società A.S.D. Real Casalgrandese C5 e allenatore della stessa, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nella distinta di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione della gara A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5 - APOSA BOLOGNA F.C.D. disputata in data 4/03/2023, valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A 5 della stagione sportiva 2022 – 2023;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per non aver preso parte alla gara A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5 APOSA BOLOGNA F.C.D disputata in data 4/03/2023, valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A 5 della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti; 2. Falco Luigi, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Real Casalgrandese C5, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 61, comma 1, e 66, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5 - APOSA BOLOGNA F.C.D disputata in data 4/03/2023, valevole per il Campionato di SERIE B CALCIO A 5 della stagione sportiva 2022 - 2023, sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro, nella quale non è stato indicato il nominativo dell’allenatore sig. Delle Cave Michele;

3. società A.S.D. REAL CASALGRANDESE C5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Delle Cave Michele, nella qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza e di allenatore della stessa, e Falco Luigi, nella qualità di Dirigente Accompagnatore, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla mancata presenza di un allenatore in distinta da parte della società A.S.D. Real Casalgrandese C5 nel corso della s.s. 2022-2023” veniva rubricato al n. 1168 pf 22-23, presso la Procura Federale in data 20 giugno 2023.

Nel corso dell’attività istruttoria assumevano particolare rilevanza ai fini delle indagini, tra gli altri documenti acquisiti agli atti, la segnalazione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 pervenuta a mezzo pec in data   6 giugno 2023; il foglio di censimento della società A.S.D. Real Casalgrandese C5 s.s. 2022-2023; nonché la decisione della Commissione Federale di Garanzia pubblicata con C.U. n. 9/CG del 9.5.2023.

In particolare il Giudice Sportivo, Avv. De Renzis, all’esito della decisione della Commissione di Garanzia di cui al CU n. 9/CG, trasmetteva alla Procura Federale un elenco delle società di Calcio a 5 che, nella seconda parte della stagione 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta la presenza dell’allenatore, tra le quali risultava la società A.S.D. Real Casalgrandese C5, nonché n. 197 referti di gara riferibili alle singole società sportive.

All’esito dell’attività di indagine espletata, la Procura Federale, in considerazione della documentazione acquisita, notificava alle parti interessate, in data 18 luglio 2023, comunicazione di conclusione indagini.

Successivamente, in data 30 agosto/1° settembre 2023, la Procura Federale notificava il predetto atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 19 settembre 2023, comunicazione ritualmente notificata alle parti in data 30 agosto 2023.

Nessuno delle parti deferite ha depositato memorie difensive né ha richiesto di presenziare all’udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 19 settembre 2023, svoltasi in modalità videoconferenza, si è riunito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare. Partecipava, per la Procura Federale, l’Avv. Loredana Fardello, la quale formulava istanza di rinvio per accertare la sanzionabilità dell’assenza del tecnico per una gara under 19, in relazione a quanto previsto dal regolamento federale vigente. Il Tribunale Federale Nazionale, in accoglimento della richiesta, rinviava all’udienza del 14 novembre 2023 per l’ulteriore trattazione del procedimento.

All’udienza del 14 novembre 2023, svoltasi in modalità videoconferenza, partecipava, per la Procura Federale, l’Avv. Alessandro Avagliano. Nessuno compariva per i deferiti.

Il Presidente dichiarava aperto il dibattimento ed il rappresentante della Procura Federale, in considerazione delle recenti pronunce rese dal Tribunale in materia, chiedeva di non doversi procedere nei confronti dei deferiti.

La decisione

Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, preliminarmente ritiene di dover dichiarare la propria incompetenza funzionale a decidere il presente procedimento.

La vicenda in oggetto, come già premesso, trae origine dalla trasmissione, da parte del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di una nota con la quale si invitava la Procura Federale a procedere, per quanto di competenza, all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti delle società di Calcio a 5 che, nel corso della seconda parte della s.s. 2022/2023, avevano omesso di inserire in distinta l’allenatore.

Occorre preliminarmente osservare che tale nota faceva seguito alla decisione della Commissione Federale di Garanzia resa all’esito del procedimento disciplinare pendente nei confronti del suddetto Giudice Sportivo, Avv. De Renzis -  promosso dalla Procura Federale per la violazione dell’art. 4 co. 1 CGS “per aver omesso di adottare provvedimenti disciplinari in ordine all’assenza dell’allenatore” – e definito con l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento.

Nel corso di suddetto procedimento, il deferito, oltre a rappresentare l’enorme “mole di lavoro da svolgersi in un arco di tempo minimo”, eccepiva l’infondatezza dell’addebito “stante la mancata previsione nei CU n. 1 21/22 e n. 1 22/23, di una qualsiasi sanzione disciplinare a carico delle società che non inseriscano un tecnico in distinta”. A conferma di tale assunto difensivo, rappresentava altresì come non fosse mai stata irrogata alcuna ammenda da parte del Giudice Sportivo nei confronti di società di calcio a 5 prive di un allenatore in panchina.

Alla luce delle suddette argomentazioni difensive è dato, pertanto, evincersi, inequivocabilmente, come il Giudice Sportivo abbia regolarmente preso contezza delle diverse distinte di gara, ma nella concreta impossibilità di assumere direttamente provvedimenti disciplinari, a causa della genericità del contenuto del CU n. 1 s.s. 22/23.

In particolare, la segnalazione trasmessa alla Procura Federale rileva le dichiarazioni rese dal Giudice Sportivo dal seguente tenore testuale: “considerato che, come già a suo tempo evidenziato in sede difensiva nel procedimento disciplinare sorto a mio carico, non sono in grado di assumere direttamente provvedimenti disciplinari a carico delle società che non risultano aver inserito in distinta l’allenatore in una gara a causa della genericità del contenuto del CU n. 1 2022/2023 della Divisione calcio a cinque, in cui ci si riferisce al solo obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico senza determinare sanzioni per l’assenza dell’allenatore in campo, a differenza di altri obblighi per i quali vengono previste specifiche sanzioni, essendo eventualmente sanzionabile solo il mancato affidamento della squadra ad in tecnico per l’intera stagione sportiva”.

Tutto quanto premesso, ha determinato con CU 62 s.s. 2023/2024 del 28.09.2023, per la Divisione Calcio a 5, ad integrazione del suddetto CU n. 1, la previsione dell’irrogazione di sanzioni in caso di omessa indicazione dell’allenatore nella distinta di gara. Ad ogni buon conto, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 65 CGS, eventuali violazioni commesse nel corso delle gare rilevabili “sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS” (in primis, per antonomasia, il rapporto di gara al quale sono allegate le relative distinte) sono di esclusiva competenza del Giudice Sportivo.

Quest’ultimo ha esaminato i referti arbitrali con allegate le distinte di gara, poi trasmesse alla Procura Federale, senza assumere alcun provvedimento disciplinare, ritenendo non rilevante ai fini disciplinari, e comunque non sanzionabile, l’omessa indicazione in distinta di un allenatore abilitato conformemente al dettato di cui al CU n. 1, ma non al successivo CU n. 62 citato.

Nel caso di specie, attesa la regolare instaurazione del procedimento di rito presso il Giudice Sportivo, non può pertanto invocarsi l’applicazione dell’art. 79 CGS, che conferisce la residua competenza del Tribunale Federale, per “tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo”, pena la lesione del riparto di competenze ben disciplinato dalla normativa federale.

Come chiarito in precedenti decisioni di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello (108/TFNSD/2021-2022; 91/CFA/2020/2021), la natura eccezionale di tale disposizione “ne impone un’interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia”;  e, pertanto, per radicare la competenza residuale del Tribunale è necessario che non sia stata azionata quella del Giudice sportivo.

Nella fattispecie in esame è incontroverso che il Giudice Sportivo, regolarmente investito delle decisioni in ordine alle gare di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 65 CGS, abbia assunto le proprie determinazioni in applicazione del CU n. 1 vigente all’epoca dei fatti, precludendo, per l’effetto, di azionare la competenza residuale di questo Tribunale di cui all’art. 79 CGS.

Diversamente opinando, verrebbe leso il principio di riparto di competenze espressamente sancito dall’art. 33 dello Statuto Federale, sottraendo al Giudice Sportivo la potestas iudicandi sui fatti di gara, come risultanti dai “documenti ufficiali e mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 CGS”, allo stesso conferita ai sensi dell’art. 65 CGS.

La declaratoria di incompetenza funzionale esime, infine, il Tribunale dalla valutazione nel merito del presente deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza funzionale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2023.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 24 novembre 2023.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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