F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0112/TFN – SD del 4 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimenti nn. 6460/1068pf22-23/GC/SA/ep dell’8 settembre 2023 nei confronti della società AS Sambenedettese e 10459/1068bis pf22- 23/GC/SA/ep del 19 ottobre 2023, depositato il 20 ottobre 2023 nei confronti del sig. Roberto Renzi – Reg. Prot. 57-89/TFN-SD
Decisione/0112/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0057/TFNSD/2023-2024
Registro procedimenti n. 0089/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Ermando Bozza – Componente aggiunto
Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 novembre 2023, sui deferimenti riuniti proposti dal Procuratore Federale n. 6460/1068pf22-23/GC/SA/ep dell’8 settembre 2023 nei confronti della società AS Sambenedettese e n. 10459/1068bis pf22-23/GC/SA/ep del 19 ottobre 2023, depositato il 20 ottobre 2023 nei confronti del sig. Roberto Renzi,
la seguente
DECISIONE
I deferimenti
Con atto in data 8 settembre 2023, la Procura Federale ha deferito la società A.S. Sambenedettese S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Renzi, per la quale era tesserato in qualità di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale al momento della commissione degli episodi così, come riportati nei seguenti capi di incolpazione.
Con atto del 19 ottobre 2023, la Procura Federale ha deferito altresì il sig. Roberto Renzi, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale della società A.S. Sambenedettese S.r.l., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 91, comma 2, e 94 ter delle N.O.I.F., per non avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S. Sambenedettese S.r.l., nella stagione sportiva 2022/2023 partecipante al Campionato nazionale di Serie D, ottemperato alle obbligazioni derivanti dagli accordi economici stipulati con i calciatori tesserati con la predetta società. Il sig. Renzi, infatti, non ha corrisposto i rimborsi forfettari di spesa per le prestazioni dell'attività sportiva, le voci premiali, i rimborsi spese documentati e le altre indennità previste negli accordi economici sottoscritti tra la società ed i calciatori dovuti per i mesi di aprile 2023, maggio 2023 e giugno 2023.
La fase istruttoria
La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare n. 1068 pf 23-24, avente ad oggetto: “ Presunte inadempienze economiche gestionali della società Sambenedettese”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante, tra cui: esposto del 4 maggio 2023 da parte del dott. Aldo Manfredi, trasmesso alla Procura Federale della F.I.G.C. su presunti inadempimenti economici gestionali da parte del presidente della società A.S. Sambenedettese sig. Matteo Renzi; verbale di audizione del 15 giugno 2023 del sig. Aldo Manfredi, esponente; verbale di audizione del 3 luglio 2023 del sig. Roberto Renzi, Presidente della società A.S. Sambenedettese S.r.l.; foglio di censimento della società A.S. Sambenedettese S.r.l. per la stagione sportiva 2022/2023; relazione sull’attività di indagine redatta dal collaboratore della Procura Federale Dott. Elio Comini e relativi allegati nella stessa contenuti.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS, a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati. Tuttavia, la notifica al sig. Renzi non si è perfezionata e la Procura ne ha stralciato la posizione, proseguendo in separato procedimento.
In data 8 settembre 2023, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento n. 6460/1068 pf22-23/GC/SA/ep alla società A.S. Sambenedettese S.r.l. il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 5 ottobre 2023.
In data 20 ottobre, la Procura ha provveduto a notificare il deferimento n. 10459/1068bis pf22-23/GC/SA/ep al sig. Renzi, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 14 ottobre 2023.
La fase predibattimentale
Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.
Il dibattimento
All’udienza del 5 ottobre 2023 il Tribunale, rilevato che con pec inviata nel corso dell’udienza la Procura Federale ha comunicato l’avvenuta notificazione al sig. Roberto Renzi della comunicazione di conclusione delle indagini e ritenuto opportuno attendere l’esito di detta comunicazione e dei conseguenti provvedimenti di competenza della Procura Federale, ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 23 novembre 2023.
Parimenti all’udienza del 14 ottobre 2023, il Tribunale, al fine della riunione con il procedimento a carico della società AS Sambenedettese Srl, ha rinviato la trattazione all’udienza del 23 novembre 2023.
All’udienza del 23 novembre 2023, nella quale è stata preliminarmente disposta la riunione dei due procedimenti, è comparso l’Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza delle parti deferite. L’Avv. Gentile si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Roberto Renzi, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società A.S. Sambenedettese S.r.l. euro 1.000,00 (mille) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene di dover prosciogliere gli incolpati.
Il presente procedimento, infatti, trae origine da una segnalazione del sig. Aldo Manfredi nel quale si rappresentava la mancata ottemperanza da parte del sig. Renzi alle obbligazioni economiche nei confronti di calciatori ed ex calciatori della A.S. Sambenedettese.
In sede di audizione, tuttavia, il sig. Manfredi ha riferito di aver appreso delle presunte inadempienze del sig. Renzi da articoli di stampa.
Ebbene tale impianto probatorio, costituito dalle dichiarazioni del sig. Manfredi tratte da articoli di stampa e da questi articoli di stampa, dei quali solo due ipotizzano il mancato adempimento delle obbligazioni salariali, non appare minimamente sufficiente a provare l’inadempimento oggetto dell’odierno deferimento. Dagli atti di indagine, infatti, non emerge alcun elemento neppure indiziario degli inadempimenti denunciati, mancando, tra l’altro (nonostante sia un elemento probatorio essenziale nella fattispecie), anche l’audizione dei calciatori verso i quali il Renzi sarebbe stato inadempiente. Inoltre, significativamente quei calciatori non hanno avanzato alcuna pretesa nei confronti della Società, la quale è stata regolarmente ammessa al Campionato 2023/2024 superando il vaglio amministrativo contabile della COVISOD diretto anche ad accertare, quale elemento essenziale per l’ammissione al Campionato, l’avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni spettanti ai tesserati.
Il deferimento manca, dunque, totalmente di elementi probatori, neppure indiziari, onde si impone il proscioglimento degli incolpati.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 novembre 2023.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 4 dicembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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