F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0117/TFN – SD del 11 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12328/555pf22-23/GC/SA/mg, depositato in data 8 novembre 2023, nei confronti della società NF Ardea Calcio -già ASD Team Nuova Florida 2005- Reg. Prot. 100/TFN-SD

Decisione/0117/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0100/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Antonella Arpini – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 30 novembre 2023, sul deferimento del Procuratore Federale n. 12328/555pf2223/GC/SA/mg del 7 novembre 2023, depositato in data 8 novembre 2023, nei confronti della società NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato l’8 novembre 2023 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:

“la Società NF Ardea Calcio, già A.S.D. Team Nuova Florida 2005, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Pietro Paolella” al quale erano contestate:

“a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo, a beneficio della società da lui presieduta, di una quietanza liberatoria datata 30.6.2022, con cui il calciatore sig. Filippo Oliana, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, dichiarava di aver percepito i compensi allo stesso dovuti in virtù dell’accordo economico del 9.8.2021 in corso con la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 per la stagione sportiva 2021 - 2022, documento risultato apocrifo in quanto creato artificiosamente ed espressamente disconosciuto dal calciatore sig. Filippo Oliana; nonché per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo nell’ambito del procedimento Prot. Cae 54/TRIS/2022 – 23 instaurato innanzi alla Commissione Accordi Economici – L.N.D. sul reclamo proposto dal calciatore sig. Filippo Oliana, di documentazione contabile attestante, in maniera non veridica, l’avvenuto pagamento in favore del predetto calciatore dei residui compensi di Euro 4.000,00 dovutigli a titolo di prestazioni sportive dallo stesso rese in virtù dell’accordo economico del 9.8.2021;

b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e dell’art. 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di corrispondere al sig. Filippo Oliana, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, la somma di Euro 4.000,00 accertata dalla Commissione Accordi Economici – L.N.D., entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione con Comunicato Ufficiale n. 197 del 11.1.2023 comunicata a mezzo pec in pari data alla società A.S.D Team Nuova Florida 2005”.

La fase predibattimentale

Immediatamente a seguito del deposito dell’atto di deferimento il Tribunale Federale comunicava la fissazione dell’udienza per la discussione alla società deferita, all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore presso il quale la ASD Team Nuova Florida (oggi, NF Ardea Calcio) si era costituita in relazione al procedimento e aveva ricevuto la notifica del deferimento. Lo stesso 8 novembre 2023 il difensore inoltrava alla società deferita l’avviso di fissazione dell’udienza trasmesso dal Tribunale comunicando che in data 12 luglio 2023 aveva rinunciato al mandato rilasciato dalla NF Ardea Calcio e invitando la stessa a costituirsi nel giudizio.

La società non si costituiva comunque in giudizio.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l’Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale, la quale riportandosi integralmente all’atto di deferimento, dopo aver sottolineato il mancato adempimento da parte della società dell’accordo ex art. 126 C.G.S. sottoscritto nel corso del procedimento de quo prima della notifica del deferimento, ha chiesto l’irrogazione della seguente sanzione:

- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, unitamente all’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

La decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene doveroso accertare la regolarità della notifica dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione dell’udienza effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore presso il quale la ASD Team Nuova Florida (oggi, NF Ardea Calcio) si era domiciliata con l’atto del 4 maggio 2023.

In particolare, con la delega depositata in sede di proposizione dell’istanza ex art. 126 C.G.S. la società eleggeva domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore relativamente alla seguente questione: “consulenza ed assistenza in ambito di diritto sportivo, avente ad oggetto la conclusione delle indagini e tutti gli atti prodromici e futuri di cui alla comunicazione della Procura Federale FIGC n. 25316/55pf 22-23 del 19/04/2023, per la fase stragiudiziale e giudiziale, esclusivamente, innanzi al Tribunale Federale disciplinare della FIGC”.

Anche con la successiva delega inviata il 10 maggio 2023, al fine di estendere il mandato defensionale anche al Presidente della Società, si ribadiva che l’elezione del domicilio della ASD Team Nuova Florida (oggi, NF Ardea Calcio) presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore aveva ad oggetto il “procedimento disciplinare, avente n. 555 pf2022-2023, d’innanzi ai competenti Organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Pper la fase innanzi alla Procura Federale e l’eventuale fase innanzi al Tribunale Federale Nazionale FIGC”.

Alcun dubbio può sussistere, dunque, in ordine alla costituzione della società presso il predetto difensore per il procedimento de quo, anche in relazione alla fase giudiziale innanzi a questo Tribunale Federale.

Irrilevante è poi la successiva rinuncia al mandato da parte del difensore, avendo la società omesso di eleggere o, comunque, d’indicare un nuovo domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni.

Sul punto la giurisprudenza è chiarissima nel ritenere che “la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio, se essa non viene espressamente revocata” (da ultimo, ex multis, Corte di Cassazione, II, 28.9.2023, n. 39507).

Del resto, l’art. 85 del C.P.C. chiarisce che “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.

É chiaro quindi che, rispetto alla controparte, l’avvocato rinunciante o revocato conserva lo ius postulandi ed è pertanto legittima la notifica degli atti diretti all’ex cliente effettuata presso di esso.

Tra l’altro, nel caso di specie, la società ha dimostrato l’assenza di qualsivoglia interesse a difendersi nel procedimento de quo, omettendo anche successivamente all’inoltro da parte del precedente difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza, sia di comunicare una nuova elezione di domicilio, sia di costituirsi.

Il deferimento è senz’altro fondato.

Le violazioni ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sono ampiamente provate.

La quietanza liberatoria depositata dalla Società innanzi alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., con la quale il tesserato sig. Filippo Oliana dichiarava di aver percepito i compensi allo stesso dovuti, risulta apocrifa alla luce dell’espresso disconoscimento del calciatore.

Parimenti anche la documentazione contabile attestante il pagamento dei compensi, depositata sempre innanzi alla Commissione Accordi Economici, non è autentica alla luce degli estratti bancari depositati e dall’assenza del codice identificativo “CRO” dell’ordine di bonifico.

Le sanzioni chieste dalla Procura Federale nel corso dell’udienza risultano congrue alla luce della gravità della condotta contestata e, in particolare, dalla circostanza che la documentazione non autentica è stata prodotta dalla Società nel tentativo di influenzare indebitamente la Commissione Accordi Economici della L.N.D. nell’esercizio delle essenziali attribuzioni poste a tutela dei calciatori tesserati e della regolarità delle competizioni.

La maggiorazione dell’ammenda rispetto alla sanzione base individuata nel prefato accordo ex art. 126 C.G.S. risulta congrua anche per il comportamento della società che – dopo aver stipulato un accordo formale – ha omesso, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento di un onere, certo non oltremodo gravoso o insostenibile nemmeno per una compagine dilettantistica.

Del resto la circostanza che l’ammenda sia superiore alla sanzione base individuata nel predetto accordo ex art. 126 C.G.S. dalla Procura Federale è irrilevante come del resto da ultimo ribadito dalla Corte Federale di Appello della FIGC: “Nel caso in cui sia intervenuto tra Procura federale e incolpato un accordo ai sensi dell’art. 126 CGS ma la società abbia omesso di provvedere al pagamento dell’ammenda - con conseguente automatica risoluzione dell’accordo - e il Procuratore abbia deferito la società, il Tribunale non è vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo procedere a una autonoma valutazione di congruità.” (Sez. I, decisione del 26.10.2023, n. 0050/CFA/2023-2024 massima).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 novembre 2023.

IL RELATORE                                                                           IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 11 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it