F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0118/TFN – SD del 12 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12911/950pf22-23/GC/gb del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL. – Reg. Prot. 107/TFN-SD
Decisione/0118/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0107/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Giammaria Camici – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12911/950pf22-23/GC/gb del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 12911/950pf22-23/GC/gb del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, del comportamento posto in essere dal sig. FRASSETTO Stefano, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, alla data del 31/03/2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31/03/2023, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2022, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo allargato;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria in relazione agli obblighi che l’art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF pone a carico anche alle Società in modo diretto.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società Imolese Calcio 1919 SSDARL, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza il Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL la sanzione di euro 7.727,00 (settemilasettecentoventisette/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Roberto Proietti
Claudio Sottoriva
Luca Voglino
Depositato in data 12 dicembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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