F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0118/TFN – SD del 12 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12911/950pf22-23/GC/gb del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL. – Reg. Prot. 107/TFN-SD

Decisione/0118/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0107/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Gaetano Berretta – Componente

Giammaria Camici – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12911/950pf22-23/GC/gb del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 12911/950pf22-23/GC/gb del 13 novembre 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, del comportamento posto in essere dal sig. FRASSETTO Stefano, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, alla data del 31/03/2023, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31/03/2023, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2022, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo allargato;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria in relazione agli obblighi che l’art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF pone a carico anche alle Società in modo diretto.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società Imolese Calcio 1919 SSDARL, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza il Dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società Imolese Calcio 1919 SSDARL la sanzione di euro 7.727,00 (settemilasettecentoventisette/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                     Roberto Proietti

Claudio Sottoriva

Luca Voglino        

 

Depositato in data 12 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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