F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0124/TFN – SD del 19 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13712/1084pf22-23/GC/SA/fda del 22 novembre 2023, depositato il 23 novembre 2023, nei confronti dei sigg. Diego Panico, Antonio Fiorello e della società ASD San Pietro Vernotico – Reg. Prot.112/TFN-SD

Decisione/0124/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0112/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Gaia Golia – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13712/1084pf2223/GC/SA/fda del 23 novembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Diego Panico, Antonio Fiorello, nonché nei confronti della società ASD San Pietro Vernotico,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 La Procura Federale con provvedimento prot. n. 13712/1084pf22-23/GC/SA/fda del 22 novembre 2023, depositato il 23 novembre 2023 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i sig.ri Diego Panico, Antonio Fiorello e la società ASD San Pietro Vernotico, per rispondere:

1. il sig. Diego Panico, all’epoca dei fatti assistente arbitrale della Sezione A.I.A. di Lecce: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 42, comma 4 lett. b), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, così come integrato dall’art. 6.1, I capoverso, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A., per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società ASD San Pietro Vernotico alla gara Giallorossi Aradeo – San Pietro Vernotico disputata il 30 aprile 2023 e valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Puglia, senza averne titolo perché tesserato per l’Associazione Italiana Arbitri con la qualifica di assistente arbitrale; la partecipazione alla gara dello stesso, inoltre, è avvenuta con l’utilizzo del nominativo e del documento d’identità del calciatore sig. Pierpaolo Finisguerra, inserito in distinta con l’indicazione della maglia n. 11;

2. il sig. Antonio Fiorello, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Pietro Vernotico:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Pietro Vernotico, consentito e comunque non impedito la partecipazione del sig. Diego Panico, nella fila della squadra schierata dalla società ASD San Pietro Vernotico, alla gara Giallorossi Aradeo – San Pietro Vernotico disputata il 30 aprile 2023, valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Puglia, nonostante lo stesso fosse tesserato per l’Associazione Italiana Arbitri con la qualifica di assistente arbitrale; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61 delle NOIF, per aver lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD San Pietro Vernotico in occasione della gara Giallorossi Aradeo – San Pietro Vernotico disputata il 30 aprile 2023, valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Puglia, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Pierpaolo Finisguerra con la maglia numero 11, nella consapevolezza che in realtà ha preso parte alla gara il sig. Diego Panico, tesserato per l’Associazione Italiana Arbitri con la qualifica di assistente arbitrale; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l’utilizzo del nominativo del calciatore sig. Pierpaolo Finisguerra, inserito in distinta di gara con l’indicazione della maglia n. 11, e con l’utilizzo del documento di quest’ultimo;

3. la società ASD San Pietro Vernotico, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Fiorello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD San Pietro Vernotico, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla comunicazione a mezzo PEC fatta pervenire alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Puglia Nicola Favia l’8 maggio 2023, con allegate fotografie estratte dalla pagina Facebook della società ASD Giallorossi Aradeo, squadra militante nel campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Puglia, il quale riferiva che le foto in questione riguardavano la partita ASD Giallorossi Ardeo Calcio contro ASD Pietro Vernotico del 30 Aprile 2023 e che osservando tali foto aveva notato la presenza tra i calciatori, in maglia blu con il numero 11, dell'associato Diego Panico, assistente arbitrale appartenente alla sezione AIA di Lecce; il Panico non era stato designato in veste arbitrale per tale incontro, arbitrato dall’associato Lorenzo Gatto della medesima sezione. Il Presidente Favia riferiva di aver chiesto immediatamente chiarimenti all'arbitro designato, il quale gli aveva inviato copia del rapporto e delle distinte di gara, dalle quali tuttavia non si evinceva la presenza in campo del Panico. Riferiva di aver quindi contattato telefonicamente il Panico e che lo stesso aveva in un primo momento negato la circostanza salvo poi ricontattarlo nella stessa giornata ammettendo di aver partecipato all’incontro come calciatore in sostituzione di altro giocatore, avvalendosi del documento di questi.

Nel corso dell’attività istruttoria, venivano sentiti i sig.ri Antonio Fiorello, Presidente della società ASD San Pietro Vernotico, Paolo Prato, Presidente della Sezione AIA di Lecce, Lorenzo Gatto, arbitro effettivo sezione AIA di Lecce. Il sig. Panico, che nel frattempo aveva rassegnato le dimissioni dall’AIA, nella comunicazione inviata alla Procura Federale via e-mail a seguito della prima convocazione, dichiarava testualmente “ammetto le mie colpe”, non presentandosi alle due successive convocazioni regolarmente notificate.

La Procura Federale, ritenendo istruito il procedimento e valutata la responsabilità disciplinare dei sig.ri Diego Panico e Antonio Fiorello nonché della società ASD San Pietro Vernotico, provvedeva, con atto del 3 ottobre 2023, alla notifica agli stessi della comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava la violazione delle norme indicate.

È seguita, pertanto, in data 23 novembre 2023 la notifica del deferimento in oggetto ai sig.ri Diego Panico e Antonio Fiorello nonché della società ASD San Pietro Vernotico.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 14 dicembre 2023.

Il sig. Fiorello in data 7 dicembre 2023 faceva pervenire a questo Tribunale memoria difensiva con la quale si dichiarava estraneo ai fatti e chiedeva il rigetto della richiesta della Procura Federale per non aver violato l’art. 4 CGS venendo meno ai doveri di tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Nessuna attività difensiva veniva posta in essere dagli altri deferiti.

Il dibattimento

Prima dell’apertura dell’udienza del 14 dicembre 2023, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Diego Panico e Antonio Fiorello, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

All’udienza del 14 dicembre 2023 sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, e per il sig. Fiorello l’Avv. Norman Tundo. Nessuno per le altre parti deferite.

Il Collegio, dopo essersi ritirato in Camera di consiglio, ha comunicato alle parti presenti di non ritenere sussistenti i presupposti per pronunciarsi sulle proposte di accordo.

L’Avv. D’Oria si è quindi riportato al deferimento, chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Diego Panico, anni 2 (due) di sospensione;

- per il sig. Antonio Fiorello, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD San Pietro Vernotico, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica ed euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

L’Avv. Tundo si è riportato ai propri scritti difensivi chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento (anche sotto il profilo della corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e della congruità della sanzione ex art. 127 CGS), essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Il tema del riparto delle competenze a giudicare gli associati AIA in ambito disciplinare, tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e quelli di livello territoriale, successivamente all’approvazione dell’ultimo Regolamento AIA, è stato già ripetutamente affrontato sia dal Tribunale Federale che dalla Corte Federale di Appello.

Il contrasto interpretativo attiene, in particolare, al criterio da adottare per risolvere l’antinomia, venutasi a creare a seguito della modifica del Regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto Regolamento, che prevede l’assoggettamento di tutti gli associati AIA esclusivamente alla potestà disciplinare degli organi giudicanti della FIGC di livello nazionale, e gli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, i quali, invece, operano, per ciò che concerne il riparto delle competenze, una distinzione tra Tribunale Nazionale e Tribunale Territoriale, a seconda se l’attività degli associati AIA sia svolta a livello nazionale o territoriale.

Questo Tribunale, pur avendo attentamente considerato la giurisprudenza della Corte Federale di Appello medio tempore intervenuta, continua a ritenere che la suddetta antinomia debba essere risolta facendo ricorso al criterio gerarchico delle fonti, secondo quanto espressamente disposto dall’articolo 2, comma 6, dello Statuto Federale che pone il Regolamento dell’AIA al terzo livello, laddove di Codice di Giustizia Sportiva è posto al secondo, non rilevando in contrario, altrimenti alterandosi l’ordine Statutario di rilevanza, che quel Regolamento sia stato approvato dal Consiglio Federale. Invero, l’articolo 2, comma 6, dello Statuto pone, quale fonte di secondo livello (al pari delle Norme organizzative interne federali e del Codice di Giustizia Sportiva) “le altre disposizioni emanate (enfasi aggiunta) dal Consiglio Federale”, quali specificamente elencate nell’articolo 27, comma 2 prima parte, dello Statuto Federale; laddove la funzione approvativa (non, dunque, di emanazione) del Regolamento dell’AIA è attribuita al Consiglio Federale dalla seconda parte, lettera m, del medesimo articolo 27, comma 2. Né è certamente neppure ipotizzabile che lo Statuto Federale abbia voluto utilizzare le due espressioni verbali (emanare e approvare) indistintamente. Ciò posto, c’è comunque un rilievo, contenuto nella decisione di questo Tribunale n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, sul quale il Tribunale medesimo non ha trovato considerazione diversa in sede di decisione di secondo grado. Si fa riferimento all’art. 33, comma 7, dello Statuto Federale, che statuisce che “Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI”. La disposizione statutaria, ad avviso di questo Collegio, non lascia spazio in detta materia a fonti di rango inferiore rispetto a quelle dalla stessa espressamente individuate, dovendosi quindi escludere che fonti regolamentari (nella specie l’art. 62 del Regolamento AIA) possano prevalere ridisegnando la competenza degli organi di giustizia sportiva come disciplinata dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva (artt. 84 e 92). Diversamente opinando, risulterebbe evidente la violazione del principio Statutario; così come evidente è tale violazione insita nel citato articolo 62 del Regolamento AIA, il quale, in conseguenza di tale palese violazione, non può che essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, non può che essere disapplicato dall’Organo Giudicante.

Pertanto, in continuità con quanto ampiamente argomentato nei propri precedenti giurisprudenziali (Decisioni n. 57/TFN-SD del 21.9.2023, n. 58/TFN-SD del 25.9.2023, n. 103/TFN-SD del 24.11.2023, n.105/TFN-SD del 24.11.2023, n. 108/TFN-SD del 28.11.2023, n. 121/TFN-SD del 13.12.2023), questo Tribunale ritiene che l’applicabilità degli artt. 84 e 92 del Codice di Giustizia Sportiva, unica fonte dell’Ordinamento Federale statutariamente legittimata a stabilire le competenze degli Organi della Giustizia Sportiva, comporta la propria declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, essendo contestata la responsabilità disciplinare di un arbitro che ha, nella fattispecie di procedimento, esercitato la propria attività a livello territoriale pugliese ed essendo tale accertamento presupposto necessario della responsabilità contestata agli altri deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                        Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 19 dicembre 2023

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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