F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0125/TFN – SD del 19 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 7666/774pf 22-23 GC/SA/mg depositato il 25 settembre 2023, nei confronti dei sig. Robert Oberrauch + altri – Reg. Prot. 68/TFN-SD

Decisione/0125/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0068/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Angelo Venturini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 14 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7666/774pf 22-23 GC/SA/mg del 25 settembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Robert Oberrauch, Massimiliano D’Agostino, Alfonso Stefani, nonché nei confronti della società ASDC Virtus Bolzano,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 21 settembre 2023, depositato il successivo 25 settembre 2023, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1) il sig. Robert OBERRAUCH, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente della società A.S.D.C. Virtus Bolzano, per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva

a1) per aver permesso e/o comunque non impedito che in data 2.12.2022 i sigg.ri Matteo Vanzetto, Massimiliano Curcio, Diego Muzzana, Pietro Kennedy Bonadio, Fabian Oettl, Mohamed Naffaa e Raffaele Lauri svolgessero per la società A.S.D.C. Virtus Bolzano un provino presso il campo Resia “C” di Bolzano in assenza di specifica autorizzazione della società ASC Neugries presso la quale erano tutti tesserati;

a2) per aver permesso e/o comunque non impedito che a decorrere dal 9.3.2023 il sig. Massimiliano Curcio continuasse ad allenarsi per la società A.S.D.C. Virtus Bolzano nonostante della revoca del nulla osta comunicata dalla società ASC Neugries presso la quale lo stesso era tesserato;

a3) per aver permesso e/o comunque non impedito che nel periodo dal 16.3.2023 e fino al 14.4.2023 il sig. Fabian Oettl continuasse ad allenarsi per la società A.S.D.C. Virtus Bolzano nonostante la sospensione del nulla osta comunicata dalla società ASC Neugries presso la quale lo stesso era tesserato;

a4) per aver permesso e/o comunque non impedito che nel periodo dal 16.3.2023 e fino al 30.4.2023 il sig. Mohamed Naffaa continuasse ad allenarsi per la società A.S.D.C. Virtus Bolzano nonostante la sospensione del nulla osta comunicata dalla società ASC Neugries presso la quale lo stesso era tesserato;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, e dall’art. 39, comma 1, lettera G, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver permesso e/o comunque non impedito che il sig. Luca Palmino, nel periodo agosto-dicembre 2022, svolgesse l’attività di allenatore della squadra Pulcini 2012 della società A.S.D.C. Virtus Bolzano senza contrarre alcun vincolo di tesseramento;

2) il sig. Massimiliano D’AGOSTINO, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente della società A.S.D.C. Virtus Bolzano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver permesso e/o comunque non impedito che in data 2.12.2022 i sigg.ri Matteo Vanzetto, Massimiliano Curcio, Diego Muzzana, Pietro Kennedy Bonadio, Fabian Oettl, Mohamed Naffaa e Raffaele Lauri svolgessero per la società A.S.D.C. Virtus Bolzano un provino presso il campo Resia “C” di Bolzano in assenza di specifica autorizzazione della società ASC Neugries presso la quale erano tutti tesserati;

3) il sig. Alfonso STEFANI, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D.C. Virtus Bolzano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver permesso e/o comunque non impedito che in data 2.12.2022 i sigg.ri Matteo Vanzetto, Massimiliano Curcio, Diego Muzzana, Pietro Kennedy Bonadio, Fabian Oettl, Mohamed Naffaa e Raffaele Lauri svolgessero per la società A.S.D.C. Virtus Bolzano un provino presso il campo Resia “C” di Bolzano in assenza di specifica autorizzazione della società ASC Neugries presso la quale erano tutti tesserati;

4) la società A.S.D.C. VIRTUS BOLZANO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per quanto ascritto al sig. Robert Oberrauch, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale erano tesserati ovvero svolgevano attività rilevante ai fini federali i sigg.ri Massimiliano D’Agostino e Alfonso Stefani all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 22/03/2023 la Procura Federale, a seguito di quattro distinte note datate 8.03.2023 provenienti dalla Sezione Tesseramenti di questo stesso Tribunale, per il tramite delle quali si trasmetteva all’Organo inquirente copia delle decisioni n. 31, 32, 33 e 34 TFN-ST, assunte in data 6-7.03.2023 su ricorsi proposti dai genitori di calciatori minorenni, militanti nella categoria “pulcini”, al fine di ottenere lo svincolo del tesseramento contratto con la società ASC Neugries, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 774pf22-23 avente ad oggetto “Trasmissione atti dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti - in ordine ai contatti intercorsi tra la società Virtus Bolzano ed alcuni calciatori della società ASC Neugries nel mese di dicembre 2022”. In particolare, dall’esame delle citate decisioni del TFN-ST e dei fascicoli ad esse allegati, si apprendeva di alcuni contatti intercorsi fra i giovanissimi calciatori, di circa 10 anni, tesserati per l’ASC Neugries e alcuni soggetti facenti capo alla società A.S.D.C. Virtus Bolzano che avrebbero posto in essere, nei confronti dei tesserati del Neugries, un tentativo di scouting.

Successivamente, con nota del 2.05.2023, la Sezione Tesseramenti del TFN rimetteva alla Procura Federale copia di altra decisione, la n. 40 TFN-ST del 28.04.2023, assunta su ricorso proposto dai genitori di altro calciatore minorenne al fine di ottenere lo svincolo del tesseramento contratto con la società ASC Neugries, dalla quale emergeva che sei tesserati di quest’ultima Società avevano sostenuto, nel dicembre 2022, un provino per la Virtus Bolzano. In conseguenza di ciò la Procura Federale, in data 26.05.2023, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1056pf22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla presunta effettuazione di un provino da parte del calciatore sig. Mohamed Naffaa, tesserato per la società ASC Neugries, in favore della società Virtus Bolzano in assenza del necessario nulla osta della società di appartenenza”.

Questo secondo procedimento, a seguito di provvedimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Interregionale del 12.06.2023, veniva riunito al primo.

L’attività istruttoria della Procura Federale si sviluppava con l’acquisizione dei fogli censimento delle società coinvolte, con l’acquisizione dei moduli di tesseramento dei tesserati coinvolti e con l’audizione di alcuni soggetti, tesserati e non tesserati, fra i quali il sig. Luca PALMINO, allenatore iscritto nell’apposito Albo presso il Settore Tecnico, che, pur non tesserato, aveva svolto, di fatto, l’attività di allenatore della squadra pulcini 2012 per la Virtus Bolzano nel periodo agosto – dicembre 2022.

Al termine dell’attività istruttoria l’Organo requirente notificava, in data 19.07.2023, ai sigg.ri Robert OBERRAUCH, Massimiliano D’AGOSTINO, Alfonso STEFANI, Luca PALMINO e alla Società A.S.D.C. Virtus Bolzano la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava agli stessi le violazioni delle norme dianzi indicate. In particolare al sig. Luca PALMINO veniva contestata: a) violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver permesso e/o comunque non impedito che in data 2.12.2022 i sigg.ri Matteo Vanzetti, Massimiliano Curcio, Diego Muzzana, Pietro Kennedy Bonadio, Fabian Oettl, Mohamed Naffaa e Raffaele Lauri svolgessero per la società A.S.D.C. Virtus Bolzano un provino presso il campo Resia “C” di Bolzano in assenza di specifica autorizzazione della società ASC Neugries presso la quale erano tutti tesserati; b) violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 1, e dell’art. 39, comma 1, lettera G, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, nel periodo agosto-dicembre 2022, l’attività di allenatore della squadra Pulcini 2012 della società A.S.D.C. Virtus Bolzano senza contrarre alcun vincolo di tesseramento.

Tuttavia, con provvedimento assunto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto in data 21.09.2023, rilevato che la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini al PALMINO non era andata a buon fine stante l’irreperibilità dello stesso presso il domicilio eletto in sede di audizione, la posizione di questi veniva stralciata e con atto in pari data l’Ufficio requirente, rilevato che non vi era stata alcuna attività difensiva da parte degli avvisati, si determinava a deferire i sigg.ri Robert OBERRAUCH, Massimiliano D’AGOSTINO, Alfonso STEFANI e la Società A.S.D.C. VIRTUS BOLZANO a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale e l’udienza del 19.10.2023

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 19.10.2023. In prossimità dell’udienza l’Avv. Daniel Thoma, in rappresentanza del sig. Alfonso STEFANI, depositava mandato difensivo. Nessuna attività difensionale veniva svolta dagli altri deferiti. All’udienza indicata, tenuta in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Keller in rappresentanza della Procura Federale nonché, personalmente, i sigg.ri Massimiliano D’AGOSTINO, anche in rappresentanza della A.S.D.C. VIRTUS BOLZANO, e Alfonso STEFANI, quest’ultimo assistito dall’Avv. Thoma. In sede di udienza il Tribunale apprendeva dal rappresentante della Procura Federale che era in corso un ulteriore tentativo di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini al sig. Luca PALMINO di talché il Collegio, ravvisata l’opportunità di trattare in unico contesto, previa riunione, il procedimento già pendente e quello stralciato, nei confronti del PALMINO, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che risulta stralciata la posizione del sig. Luca Palmino, iscritto nell’albo dei tecnici, nei cui confronti per altro la Procura Federale sta provvedendo alla nuova notificazione di comunicazione di conclusione delle indagini, ritenuto opportuno provvedere al rinvio del procedimento in attesa degli sviluppi del procedimento stralcio a carico del sig. Palmino per eventualmente provvedere alla riunione dei due procedimenti, rinvia all’udienza del 14 dicembre 2023, ore 10:30, in modalità videoconferenza”.

Il dibattimento

All’udienza del 14 Dicembre 2023, sempre in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale, il quale riferiva al Collegio che la Procura, nell’ambito del procedimento stralcio disposto nei confronti del sig. Luca PALMINO, aveva avuto notizia dell’avvenuta notifica della comunicazione di conclusione delle indagini al predetto per compiuta giacenza della raccomandata inviatagli, ai sensi dell’art. 53, comma 5 n. 2, del CGS, come da documentazione versata agli atti del procedimento e chiedeva quindi che la Procura stessa fosse rimessa in termini per la notifica del deferimento a tale soggetto, rappresentando altresì che l’Organo requirente avrebbe provveduto alla revoca dell’intendimento di archiviazione inoltrato alla Procura Generale dello Sport del CONI in data 12.10.2023, stesso giorno nel quale era giunta la notizia della notifica per compiuta giacenza.

Erano altresì presenti i sigg.ri Massimiliano D’AGOSTINO, anche in rappresentanza della A.S.D.C. VIRTUS BOLZANO, il sig. Alfonso STEFANI, assistito dall’Avv. Thoma, e il sig. Robert OBERRAUCH collegato via telefono previa autorizzazione del Presidente del Collegio. I predetti, circa la rimessione in termini richiesta dalla Procura Federale si rimettevano alle determinazioni del Tribunale che, ritiratosi in Camera di Consiglio, respingeva la richiesta formulata dalla Procura Federale per quanto infra. Il Presidente invitava quindi la Procura Federale a discutere il merito del deferimento e l’Avv. Gentile, previo richiamo degli atti di indagine, concludeva chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Robert OBERRAUCH, mesi nove di inibizione; per il sig. Massimiliano D’AGOSTINO, mesi tre di inibizione; per il sig. Alfonso STEFANI, mesi tre di inibizione; per la società A.S.D.C. VIRTUS BOLZANO euro 900,00 di ammenda.

L’Avv. Thoma, per il sig. STEFANI, rappresentava le ragioni del proprio rappresentato e concludeva per il suo proscioglimento. Il Presidente OBERRAUCH rappresentava di essere l’unico responsabile di quanto accaduto e che quindi nessuna responsabilità poteva essere ascritta agli altri deferiti, evidenziando che era stato commesso un errore in perfetta buona fede. Il sig. D’AGOSTINO si associava a quanto evidenziato dal sig. OBERRAUCH e chiedeva il proprio proscioglimento.

La decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene che l’istanza di rimessione in termini formulata dalla Procura Federale non possa trovare accoglimento. Al di là del fatto che agli atti del procedimento non risulta alcun deposito da parte di detto Ufficio in merito all’avvenuta notifica della comunicazione di conclusione delle indagini al sig. Luca PALMINO e in disparte la validità, o meno, della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 53, comma 5 n. 2, per il tramite di una società, la A.S.D.C. VIRTUS BOLZANO, per la quale, per quanto risulta dagli atti di questo procedimento, il sig. PALMINO non risulta mai essere stato tesserato - attesa la possibilità di procedere a tale forma di notifica solo qualora la società fosse l’ultima, in ordine di tempo, per la quale il deferito risulti essere stato tesserato - , appare di palese evidenza come questo Tribunale non possa disporre la rimessione in termini per la notifica di un atto a un soggetto che non è parte nel presente procedimento essendo stata stralciata la sua posizione, in precedenza, dalla Procura Federale stessa.

Il Tribunale, poi, ancora preliminarmente, ritiene sussistere la propria incompetenza a decidere il presente procedimento essendo competente il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano – LND in considerazione della circostanza che i fatti e i comportamenti che vengono contestati ai tesserati della A.S.D.C. VIRTUS BOLZANO, attinti dal deferimento, e alla Società stessa si riferiscono ad attività svolte nell’ambito del settore giovanile con carattere prettamente dilettantistico e territoriale.

L’unico elemento attrattivo della competenza di questo Tribunale sarebbe stato, ai sensi dell’art. 84, comma 1 lett. A), del CGS, il deferimento del sig. Luca PALMINO in quanto lo stesso risulta essere un Allenatore UEFA B per come dallo stesso dichiarato in sede di audizione innanzi alla Procura Federale. Tuttavia tale deferimento, allo stato, non si è perfezionato alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante della Procura Federale presente in udienza, con la conseguenza che tale soggetto, come già detto, non è parte nel presente giudizio e che, quindi,  la competenza di questo Tribunale Federale Nazionale viene meno e va declinata in favore della Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano della LND, cui vengono rimessi gli atti del procedimento in ossequio al disposto dell’art. 92 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - LND, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                              Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 19 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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