F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0129/TFN – SD del 21 Dicembre 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 14650/850 pf 22- 23/GC/GR/ff del 6 dicembre 2023, nei confronti dell’ASD Spezia Calcio Femminile – Reg. Prot. 118/TFN-SD

Decisione/0129/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0118/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 19 dicembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14650/850 pf 22-23/GC/GR/ff del 6 dicembre 2023, nei confronti dell’ASD Spezia Calcio Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 6 dicembre 2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la società ASD Spezia Calcio Femminile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati sig.ri Massimiliano Fontana, Armando Conte, Marcello Baracco ed Alfredo Piro ed oggetto della seguente incolpazione comunicata con atto di conclusione delle indagini del 21 giugno 2023:

- il sig. Massimiliano Fontana, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Spezia Calcio Femminile, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell’art. 38 comma 1 delle NOIF, ed art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Spezia Calcio Femminile, consentito e comunque non impedito al sig. Marcello Baracco, di svolgere nella stagione sportiva 2022-2023 sin dal mese di febbraio 2023 l’attività di allenatore nello specifico preparatore dei portieri della squadra ASD Spezia Calcio Femminile, partecipante al campionato femminile di serie “C”, benché lo stesso fosse privo di tesseramento e non potesse ottenerlo poiché dimessosi come allenatore dalla società AC Prato SSDARL in data 14 febbraio 2023; nonché per avere consentito e comunque non impedito che il sig. Marcello Baracco, dimessosi in data 14 febbraio 2023 da allenatore per la società AC Prato, svolgesse attività presso la ASD Spezia Calcio Femminile, svolgendo così di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; nonché per avere comunque consentito e non impedito che il sig. Alfredo Piro, soggetto privo di tesseramento, svolgesse di fatto l’attività di direttore sportivo, gestendo i rapporti anche contrattuali fra la società e le calciatrici e conducendo trattative con le stesse calciatrici al fine di farle tesserare con la società ASD Spezia Calcio Femminile; - il sig. Armando Conte, all’epoca dei fatti vicepresidente della società ASD Spezia Calcio Femminile, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell’art. 38 comma 1 delle NOIF, ed art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, tesserato come vice presidente della società ASD Spezia Calcio Femminile, consentito al sig. Marcello Baracco, nella stagione sportiva 2022-2023 di svolgere sin dal mese di febbraio 2023, l’attività di allenatore, nello specifico preparatore dei portieri della squadra ASD Spezia Calcio Femminile, partecipante al campionato femminile di serie “C”, benché lo stesso fosse privo di tesseramento e non potesse ottenerlo poiché dimessosi come allenatore dalla società AC Prato SSDARL in data 14 febbraio 2023; nonché per avere consentito che il sig. Marcello Baracco, dimessosi in data 14 febbraio 2023 da allenatore per la società AC Prato, svolgesse attività presso la ASD Spezia Calcio Femminile, svolgendo così di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; nonché per avere comunque consentito che il sig. Alfredo Piro, soggetto privo di tesseramento svolgesse di fatto l’attività di direttore sportivo, gestendo i rapporti anche contrattuali fra la società e le calciatrici e conducendo trattative con le stesse calciatrici al fine di farle tesserare con la società ASD Spezia Calcio Femminile.

- il sig. Marcello Baracco, all’epoca dei fatti allenatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Spezia Calcio Femminile per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed art. 38 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2022-2023, svolto sin dal mese di febbraio 2023, l’attività di allenatore, nello specifico preparatore dei portieri della squadra ASD Spezia Calcio Femminile partecipante al campionato femminile di serie “C”, benché lo stesso fosse privo di tesseramento e non potesse ottenerlo poiché dimessosi in data 14 febbraio 2023 come allenatore dalla società A.C. Prato SSDARL e svolgendo così di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

- il sig. Alfredo Piro, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Spezia Calcio Femminile per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in assenza di tesseramento, ha svolto di fatto durante la stagione 2022-2023, l’attività di direttore sportivo, gestendo i rapporti anche contrattuali fra la società ASD Spezia Calcio Femminile e le calciatrici e conducendo trattative con le stesse calciatrici al fine di farle tesserare con la società stessa.

*

In seguito alla comunicazione di conclusione delle indagini i tesserati sig.ri Massimiliano Fontana, Armando Conte, Marcello Baracco, Alfredo Piro e la società affiliata ASD Spezia Calcio Femminile, convenivano con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con il Comunicato Ufficiale della FIGC n. 238/AA del 28 novembre 2023 veniva però successivamente dichiarata la risoluzione dell’accordo raggiunto con la sola società ASD Spezia Calcio Femminile per il pagamento della sanzione di 400,00 in quanto la società non aveva provveduto a pagare la detta ammenda ed era inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l’adempimento, di talché si procedeva all’odierno deferimento della ASD Spezia Calcio Femminile.

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva versata in atti la seguente documentazione, che appariva assumere particolare valenza dimostrativa dell’illecito:

- esposto del 17 marzo 2023 con il quale venivano segnalate delle presunte irregolarità nella conduzione tecnica della squadra di calcio femminile Spezia Calcio, nonché un’attività di direttore sportivo svolta senza titolo dal sig. Alfredo Piro;

- foglio di censimento della società ASD Spezia Calcio Femminile per la stagione sportiva 2022-2023;

- elenco calciatrici tesserate per la società ASD Spezia Calcio Femminile per la stagione sportiva 2022-2023;

- posizione di tesseramento dell’allenatore sig. Marcello Baracco;

- verbale di audizione in data 23 maggio 2023 della sig.ra Laura Gallego Silvente, calciatrice tesserata con la società ASD Spezia Calcio Femminile;

- verbale di audizione in data 23 maggio 2023 della sig.ra Ylenia Ann Carabott, calciatrice tesserata con la società ASD Spezia Calcio Femminile;

- verbale di audizione in data 23 maggio 2023 della sig.ra Maria Luisa Giordano, calciatrice tesserata con la società ASD Spezia Calcio Femminile;

- verbale di audizione in data 23 maggio 2023 della sig.ra Maria Acosta Duarte Crespo, calciatrice tesserata con la società ASD Spezia Calcio Femminile;

- verbale di audizione in data 29 maggio 2023 del sig. Armando Conte, vicepresidente della società ASD Spezia Calcio Femminile;

- verbale di audizione in data 30 maggio 2023 del sig. Marcello Baracco, allenatore non tesserato;

- verbale di audizione in data 30 maggio 2023 del sig. Alfredo Piro, soggetto non tesserato;

- verbale di audizione in data 5 giugno 2023 del sig. Massimiliano Fontana, Presidente della società ASD Spezia Calcio Femminile; - relazione del collaboratore della Procura Federale della FIGC, Avv. Pasquale Iodice, e relativi allegati nella stessa contenuti.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 19 dicembre 2023, la società deferita faceva pervenire memorie difensive con le quali rilevava che il mancato pagamento dell’ammenda concordata era dipeso da una mera dimenticanza di un collaboratore della società incaricato del pagamento e di aver comunque provveduto, con bonifico di cui allegava la contabile, a versare la somma di 400,00 non appena comunicato il deferimento.

Il dibattimento

All’udienza del 19 dicembre 2023, svoltasi in videoconferenza, partecipavano per la Procura Federale, l’Avv. Valentina Soravia, e l’Avv. Orsola Palladino in rappresentanza della società ASD Spezia Calcio Femminile.

La Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi nei confronti della ASD Spezia Calcio Femminile la sanzione di euro 1.066,00 (millesessantasei/00), dalla quale dedursi la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) già versata dalla società odierna deferita dopo il deferimento, quale somma dovuta secondo l’accordo ex art. 126 CGS.

La decisione

È circostanza pacifica che la Società deferita non abbia eseguito il pagamento della somma che era a suo carico nel termine perentorio di gg. 30 (trenta), decorrente dalla data del 24 agosto 2023 di pubblicazione del C.U. relativo all’accordo ex art. 126 CGS.

Tale inadempimento non trova alcuna causa suscettibile di costituirne giustificazione o scusante; infatti, è di tutta evidenza che le ragioni addotte dalla deferita per giustificare il mancato adempimento dell’accordo non possono evitare l’accoglimento del presente deferimento anche a motivo dell’inconsistenza del richiamo della società alla mera dimenticanza di un proprio incaricato.

Tuttavia, le circostanze, anch’esse indiscutibili, che il pagamento della sanzione finale è stato comunque effettuato immediatamente non appena ricevuto il deferimento, nonché il collaborativo comportamento processuale della deferita, inducono questo Tribunale a ridurre quanto richiesto dalla Procura federale alla sola somma di 800,00, dalla quale andrà detratto l’importo di 400,00 già versato da quest’ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Spezia Calcio Femminile la sanzione dell’ammenda di euro 800,00 (ottocento/00), dalla quale andrà dedotta la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) già corrisposta dalla società.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2023.

         

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 21 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it