F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFNT del 16 Dicembre 2023 (motivazioni) – Federico Francesia Berta / SCD Ligorna 1922 / Dipartimento Interregionale LND – Reg. Prot. 13/TFN-ST

Decisione/0014/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0013/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Francesco Corsi – Componente (Relatore)

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 dicembre 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett a), CGS proposto dal calciatore Federico Francesia Berta (6.8.2004 - 6658933) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 dalla società SCD Ligorna 1922 (935634) NOIF emesso dal Dipartimento Interregionale - LND in data 27 ottobre 2023,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Il calciatore Federico Francesia Berta ha adito l’intestata Giustizia al fine di veder pronunciare lo svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, previo annullamento del provvedimento di diniego emesso dal Dipartimento Interregionale - LND in data 27 ottobre 2023, a seguito di atto di opposizione ex art. 109, comma 3, NOIF della società SCD Ligorna 1922 (matr.935634), presso la quale il ricorrente risulta, ad oggi, tesserato.

La SCD Ligorna 1922 eccepiva la carenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 109 NOIF e contrastava la richiesta di svincolo. Le parti si costituivano in giudizio a mezzo dei propri difensori.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.

Le parti rilevano pacificamente che il ricorrente presentava la richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF al dì del 10/10/2023.

A quella data, il CND, in cui milita la SCD Ligorna 1922, era oramai giunto alla settima giornata e il calciatore non era stato convocato per il sufficiente numero di gare indicato dalla norma.

In sede di udienza, instauratosi il contraddittorio, la compagine resistente, inoltre, a precisa domanda del Presidente e del Relatore, dichiarava espressamente di non aver mai convocato formalmente il calciatore per le gare antecedenti la data summenzionata, confermando, quindi, la ricorrenza dei presupposti atti a rendere legittima la richiesta di svincolo per inattività (per la mancata convocazione ad almeno quattro gare).

Gli elementi sopra indicati sono incontrovertibili, sia perché risultanti direttamente dalle carte processuali, sia perché oggetto di concorde ammissione sul punto, sviluppata da ambo le parti.

Ciò considerato, appare infondato il diniego espresso dal Dipartimento Interregionale della LND alla richiesta del calciatore di svincolarsi per l’acclarata inattività.

Ad abundantiam, il giocatore era in possesso di certificazione di idoneità all’attività agonistica, valida sino al dicembre di quest’anno.

Invero, le argomentazioni della resistente, sulla base delle quali il calciatore, trasferendosi a Milano, avrebbe concludentemente dimostrato disinteresse per l’attività sportiva e si sarebbe reso, ex se, “inconvocabile”, non appaiono conferenti rispetto alla materia del contendere, in quanto insufficienti e inidonei, di per sé soli, a dimostrare la volontà del calciatore di sottrarsi agli impegni che lo legavano alla società di appartenenza e, comunque, anche astrattamente irrilevanti attesa la attuale defizione della fattispecie normativa di riferimento, alla quale l’interprete ed in primis questo giudice deve rigidamente attenersi.

Essa è chiara nell’affermare che: “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società” (art. 109, comma 1, NOIF): è evidente, quindi, che la norma presuppone, al fine di scagionare la società dalle conseguenze previste, che il calciatore sia stato messo nelle condizioni di prendere parte alle gare ufficiali disputate dalla società e non lo abbia fatto per motivi a lui imputabili, circostanza che, evidentemente, non si è determinata nel caso di specie.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche in ragione della condotta giudiziale e stragiudiziale della resistente e della ferma opposizione allo svincolo in più sedi rammostrata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Federico Francesia Berta e, per l’effetto, dichiara la decadenza dal tesseramento con la società SCD Ligorna 1922 per inattività ex art. 109 NOIF, con decorrenza dal 10 ottobre 2023.

Condanna la società SCD Ligorna 1922 al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2023.

 

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Francesco Corsi                                                           Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 15 dicembre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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