LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ROSSI/F.B.C.CASALE ASD

 

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ROSSI/F.B.C.CASALE ASD

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Rossi Alessandro, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 28.06.2023 alla società Fbc Casale Asd ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Fbc Casale Asd, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dal 23.07.2022 fino al 30.06.2023, per un compenso annuo lordo di Euro 30.658,00 oltre un rimborso forfettario delle spese per il vitto e l'alloggio nella misura di Euro 8.000,00. Lo stesso espone: - di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi fino data del 02.12.2022, allorquando veniva trasferito ad altro sodalizio sportivo (Città di Varese); - di aver sottoscritto con la società Fbc Casale Asd, in data 01.12.2022, un accordo transattivo condizionato al buon fine dei versamenti entro termini perentori; - di aver tuttavia ricevuto solo la somma di Euro 500.00, non avendo la suddetta società rispettato i versamenti pattuiti, determinando conseguentemente la decadenza dell'accordo ed il pieno diritto del calciatore all'integrale somma maturata; - di essere pertanto creditore nei confronti della società medesima della residua somma di Euro 14.376,40, calcolata sulla base dei giorni di effettivo tesseramento (132 gg) e decurtato l'acconto già percepito.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Fbc Casale Asd, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

Ciò premesso, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell'importo dovuto in favore del calciatore, così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 23.07.2022 e fino al 02.12.2022 (132 gg complessivi), gli importi dovuti sono i seguenti: a) TOTALE COMPENSO + INDENNITA' EX ART. 4= € 38.658,00 : 343 gg durata contratto = € 112,70 importo giornaliero x 132 gg di tesseramento = € 14.876,40 - € 500,00 già percepiti = CREDITO RESIDUO € 14.376,40.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Fbc Casale Asd, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Rossi Alessandro della somma di Euro € 14.376,40 (quattordicimilatrecentosettantasei/40), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente. comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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