LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Flavio LONOCE/U.S.BITONTO CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Flavio LONOCE/U.S.BITONTO CALCIO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.09.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore LONOCI Fabio ricevuto a mezzo pec il 27.06.2023;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della costituzione fuori termine della Società datata 10.08.2023, pertanto da ritenersi inammissibile;
VALUTATI
il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell’udienza del 13.09.2023, tramite il proprio legale:
OSSERVA
il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevedeva il compenso lordo di euro 13.000,00, con decorrenza dal 05.08.2021 al 30.06.2022. Il ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società solo la minor somma di euro 11.700,00, e lamentava di essere creditore dalla U.S. BITONTO CALCIO SRL dell’importo complessivo di euro 1.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Preliminarmente, va rivelato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall’art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società U.S. BITONTO CALCIO SRL pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, e pertanto, non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata, e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la U.S. BITONTO CALCIO SRL, in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore del sig. LONOCI Fabio di euro 1.300,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società U.S. BITONTO CALCIO SRL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. La Commissione, inoltre, vista la documentazione emersa dal deposito tardivo della Società, in particolare una liberatoria sottoscritta dal calciatore di rinuncia del credito vantato, oggetto del presente ricorso, dispone la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per la valutazione di tutte le condotte e le azioni poste in essere dalle parti stesse e, nel caso, dare impulso alle determinazioni conseguenti di Sua competenza.