LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Leandro GUAITA/U.S.D.LAVELLO
RICORSO DEL CALCIATORE Leandro GUAITA/U.S.D.LAVELLO
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità la CAE) ritualmente notificato alla Società USD Lavello (di seguito, la società) il 30 giugno 2023 e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Leandro GUAITA (di seguito, il calciatore), nato a La Plata, in Argentina, il 12 maggio 1986, ha esposto che:
- ha sottoscritto un contratto, con durata dal 6 agosto 2022 al 30 giugno 2023, per un compenso pari a euro 20.000,00 (ventimila) ai quali aggiungersi euro 7.000,00 (settemila) come rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio;
- la società ha corrisposto a favore del calciatore euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento);
- la società è debitrice nei confronti del calciatore di una somma pari a euro 9.500,00 (novemilacinquecento).
In considerazione di quanto sopra, il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento in suo favore di euro 9.500,00 (novemilacinquecento) lordi. Altresì, ha chiesto di essere ascoltato in pubblica udienza.
Con memoria notificata al ricorrente il 5 settembre 2023 la società ha proposto alcune controdeduzioni.
Da subito, si rileva la tardività della memoria la quale - a mente dell’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND in vigore dal 1° gennaio 2023 – sarebbe dovuta essere notificata entro il termine essenziale di 15 giorni dalla data di notifica del ricorso.
Con detta memoria, la società fa presente che la somma in questione deve intendersi al lordo della ritenuta fiscale. La società sostiene che il calciatore ha percepito in più euro 10.000,00 e che gli euro 9.500,00 richiesti con il ricorso sono da calcolarsi al netto delle ritenute fiscali previste per legge al 23 %, per un importo pari a euro 2.185,00.
Per questi motivi, a parere della società, questa non può e non deve sostenere un costo aggiuntivo rispetto all’importo lordo previsto dal contratto.
Dunque, la società ha chiesto alla CAE di versare al Sig. Guaita euro 7.315,00 a saldo di quanto spettante dal contratto ed ha comunicato l’intenzione di provvedere a versare euro 2.185,00 a titolo di imposta IRPEF.
In subordine ha chiesto alla CAE che, qualora decidesse di accogliere il ricorso per l’intero importo richiesto dal calciatore, che sia tenuto in considerazione che quella somma è da intendersi lorda.
Con nota del 6 settembre 2023 il calciatore ( ove il nome del calciatore è indicato come Diarrassouba Adama Ibrahim, da intendersi come errore ) contesta la tardiva costituzione in giudizio della società; spiega che la liquidazione deve essere sempre eseguita al lordo; insiste con la richiesta di cui al ricorso; e chiede alla CAE :
1. di dichiarare la tardività della costituzione della società;
2. di accogliere il ricorso;
3. di respingere qualsivoglia richiesta della società.
Ai fini della decisione, non può non considerarsi la tardività della memoria della società, notificata ben oltre il termine essenziale previsto dall’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND. Dunque, accertata la tardività della memoria di costituzione in giudizio della Società, senza entrare nel merito delle osservazioni svolte dalla Società, fatti comunque salvi gli obblighi fiscali, la CAE decide di accogliere il ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Società USD Lavello a riconoscere al Sig. Guaita, come in epigrafe individuato, la somma di 9.500,00 euro (novemilacinquecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente e fatti salvi gli obblighi fiscali;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore)tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla Società USD Lavello di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.