LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas PINEIRO/POL.D.TORREMAGGIORE C/5

RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas PINEIRO/POL.D.TORREMAGGIORE C/5

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità la CAE) ritualmente notificato alla Società Pol. D. Torremaggiore C5 con legale rappresentante il sig. Andrea Caserta, matricola 955300 (di seguito, la società) l’8 giugno 2023 e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Nicolas PINEIRO (di seguito, il calciatore), nato a Lanus, in Argentina, il 12 gennaio 1992, ha esposto che:

ha sottoscritto per la stagione sportiva 2021/2022 con la società un accordo economico che prevedeva un compenso globale annuo lordo pari a euro 9.200,00 (novemiladuecento) a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Da subito si osserva che il contratto prodotto in giudizio insieme al ricorso è con una società diversa rispetto a quella alla quale il ricorso è stato notificato. Infatti, è prodotto un contratto con la società POL. D. Futsal Torremaggiore, rappresentata dal signor Michele Caserta;

- la società ha corrisposto a favore del calciatore euro 5.750,00 (cinquemilasettecinquanta);

- la società è debitrice nei confronti del calciatore di una somma pari a euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta).

In considerazione di quanto sopra, il calciatore ha chiesto alla CAE in via principale, considerato che la società non ha rispettato l’accordo, di condannarla al pagamento in suo favore di euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta) o la maggiore o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con nota del 27 luglio 2023 la società ha comunicato che il calciatore non è mai stato tesserato con quest’ultima e che, con i suoi comportamenti, sta infangando il loro buon nome. In questa nota, la società ha chiesto alla CAE di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore.

Insieme a questa nota la società ha prodotto in giudizio lo screenshot di alcuni scambi wathsapp con i quali hanno disconosciuto il rapporto contrattuale ed hanno indicato al calciatore di rivolgersi alla società interessata.

Con nota dell’8 agosto 2023 il Legale del calciatore ha ammesso l’errore di quest’ultimo. Nel fare ciò, ha richiamato alcuni scambi wathsapp laddove, tuttavia, si rileva, fra le altre, che il presidente della società ha fatto presente che quest’ultima non ha debiti e quindi ha indicato di rivolgersi alla società interessata.

Il Legale del calciatore ha concluso chiedendo alla CAE di voler integrare il contraddittorio nei confronti della POL. D. Futsal Torremaggiore e di comunicare l’ordinanza / provvedimento.

Con la nota in esame è stata altresì prodotta una scheda con indicazione del Sig. Giovanni Caserta quale presidente della POL. D. Futsal Torremaggiore matricola 000847520 ( si osserva che non è richiamato il sig. Andrea Caserta ) ed altri scambi wathsapp.

Si osserva che è pacifico agli atti del giudizio che il calciatore era tesserato per la POL. D. Futsal Torremaggiore e quindi è pacifico che vi è stato un errore a monte a proporre la domanda nei confronti di una società che non era ( e non è mai stata ) in rapporti contrattuali con il calciatore.

Si osserva, altresì, che non è tra i poteri di questa CAE provvedere alla integrazione del contraddittorio quando le parti processuali non sono correttamente indicate fin dal momento della domanda, come nel caso di cui oggi è causa laddove l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato nei confronti di un soggetto giuridico diverso da quello indicato nel contratto prodotto dallo stesso calciatore.

Dunque il ricorso va respinto in quanto irricevibile essendo stato notificato nei confronti di una società diversa rispetto a quella con la quale il calciatore ha intrattenuto rapporti contrattuali, così come da contratto prodotto dal calciatore insieme alla domanda introduttiva. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- respinge il ricorso presentato dal calciatore Nicolas Pineiro nei confronti della Società Pol. D. Torremaggiore C5 in quanto irricevibile essendo stato notificato ad una società estranea al rapporto contrattuale intrattenuto dal calciatore con la società POL. D. Futsal Torremaggiore.

- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

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