LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Piergiorgio FALIVENE/SSD BRINDISI FBC

 RICORSO DEL CALCIATORE Piergiorgio FALIVENE/SSD BRINDISI FBC

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Piergiorgio FALIVENE, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 28.06.2023 alla società SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2021/2022 il ricorrente è stato tesserato per la società SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB per un compenso ex art. 2 pari ad euro euro 4.500,00;

- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 500,00, avendogli quest’ultima corrisposto unicamente l’importo di euro 4.000,00;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Piergiorgio FALIVENE della somma di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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