LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 05.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SANDOMENICO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SANDOMENICO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.09.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Salvatore SANDOMENICO del 10.5.2023, regolarmente notificato alla ASD Vastese Calcio 1902;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l’inammissibilità delle memorie trasmesse dalla ASD Vastese Calcio 1902 tramite PEC il 9.06.2023 e di conseguenza anche le integrazioni presentate in data 12.07.2023;

PRESO ATTO

del tempestivo deposito delle memorie integrative del 20.07.2023 e del 25/07/2023 da parte del calciatore;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati), e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale all’udienza del 13.09.2023;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Vastese Calcio 1902, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 20.12.2022), a fronte di un compenso globale lordo di euro 13.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione fino al giorno 10/05/2023 la minor somma di euro 4.600,00 rispetto ad un totale dovuto calcolato di € 9.563,70, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD Vastese Calcio 1902 al “pagamento della somma di Euro 4.963,70” tenendo conto del rateo fino al 10/05/2023.

L’associazione, in data 9.06.2023, ha trasmesso una pec (indirizzata alla C.A.E. e al difensore del calciatore) dove ha reso noto una serie di assenze del calciatore nel periodo Gennaio – Aprile 2023 e P.Q.M. chiede di “ridurre sensibilmente la cifra da corrispondere al tesserato” 

Il calciatore, con memoria integrativa trasmessa il 20.07.2023, dopo aver evidenziato come controparte ha eseguito una costituzione tardiva in data 09.06.2023 e che successivamente, nelle memorie del 12.07.2023, tenta di estendere la materia con ulteriori circostanze nuove, non trattate nella precedente costituzione, riguardanti pasti pagati al calciatore nel periodo di competenza del ricorso presentato, conclude aprendo alla possibilità di decurtare l’importo corrispondente.

La commissione riunitasi in data 20.07.2023 ha invitato il ricorrente attraverso il sostituto processuale presente all’udienza del 20.07.2023 a produrre alla Commissione e alla ASD Vastese Calcio 1902 un conteggio dei pasti usufruiti e rinvia la discussione del ricorso nella riunione del 13/09/2023.

In data 25.07.2023 il ricorrente presenta come richiesto conteggio dei pasti usufruiti e determina in base alle tariffe vigenti l’importo da decurtare indicando la cifra di € 624,00 ferme le rappresentazioni e la richiesta formulata nel ricorso.

Preliminarmente deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. l’inammissibilità delle due comunicazioni di posta elettronica certificata presentate dalla ASD Vastese Calcio 1902, tenendo conto, anche dell’apertura dimostrata dal ricorrente, di determinare somme riferite a pasti effettivamente consumati e ritenendo tale circostanza inerente al rapporto sottoscritto tra le parti la Commissione ritiene, dunque, fondato il ricorso e pertanto si ritiene che l’ASD Vastese Calcio 1902 debba essere condannata al pagamento dell’importo determinato dalla differenza tra quello precisato nelle conclusioni e quanto determinato nella memoria del 25.07.2023 pari pertanto ad euro 4.339,70. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Salvatore SANDOMENICO dell’importo di euro 4.339,70, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.  Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

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