LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera –

RICORSO DELLA CALCIATRICE Lisiane Maria Rocha BUZIGNANI/ASD ROVIGO ORANGE

La  signora BUZIGNANI Lisiane Maria Rocha, nata a Paranavai (Brasile) il 15.06.1992 (RCHLNM92H55Z602R), in data 08.08.2023, ha trasmesso a mezzo PEC, per tramite del proprio difensore,  alla ASD Rovigo Orange, con sede in Rovigo,  Vicolo Fornace n. 19/B (Partita IVA: 01011510292), ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00. La reclamante esponeva di aver sottoscritto con la ASD Rovigo Orange, militante nel campionato nazionale di serie A Calcio a 5,  un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter punto 6 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva  2022/2023, che prevedeva, a decorrere dal 22.08.2022 e sino  al 30.06. 2023, un compenso  globale  annuo lordo  di euro 10.000,00.

La calciatrice lamenta che, pur avendo  fatto integralmente e regolarmente fronte  a tutti gli impegni assunti con il predetto accordo, la ASD Rovigo Orange ha provveduto a corrispondere soltanto il minor importo di euro 7.520,00 rispetto a quanto dovuto, restando perciò debitrice della residua somma di euro 2.480,00.

Tanto considerato, quindi, la Signora Buzignani chiede la condanna della ASD Rovigo Orange al pagamento della somma di euro 2.480,00 e la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.

Non si è costituita la ASD Rovigo Orange e alla seduta tenutasi il 4 ottobre 2023, confermate le conclusioni da parte della reclamante, il procedimento è stato tenuto a decisione. 

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La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte della reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, ritiene lo stesso fondato.

E’ accertato, in quanto documentato e stante pure la mancanza di qualsiasi contestazione in merito, che le parti hanno sottoscritto un accordo economico ex art. 94 ter punto 6 delle N.O.I.F. che per la stagione sportiva 2022/2023 concordando un compenso  globale lordo di euro 10.000,00 a far data dal 22.08.2022.

Allo stato deve ritenersi, pertanto, raggiunta la prova sia in relazione all’an, che al quantum debeatur ed il reclamo deve trovare integrale accoglimento nei limiti del residuo importo di euro 2.480.00 dovuto dalla società.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dalla reclamante BUZIGNANI Lisiane Maria Rocha, nata a Paranavai (Brasile) il 15.06.1992 (RCHLNM92H55Z602R),  e per l’effetto condanna la ASD Rovigo Orange, con sede in Rovigo,  Vicolo Fornace n. 19/B  (Partita IVA: 01011510292), in persona del legale rappresentante pro tempore,  al pagamento in favore del reclamante dell’importo di euro 2.480,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione alla Signora BUZIGNANI Lisiane Maria Rocha della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Rovigo Orange, con sede in Rovigo,  Vicolo Fornace n. 19/B (Partita IVA: 01011510292), in persona del legale rappresentante pro tempore,  di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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