LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ador GJUCI/FC APRILIA RACING CLUB ora RACING ARDEA F.C. SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Ador GJUCI/FC APRILIA RACING CLUB ora RACING ARDEA F.C. SRL

La C.A.E. riunitasi in data 04.10.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Gjiuci Ador, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 13.07.2023 alla società FC Aprilia Racing Club srl  ora Racing Ardea F.C. srl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico biennale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società FC Aprilia Racing Club srl, ora Racing Ardea F.C. srl  militante nel campionato di serie D, in relazione alle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, per un compenso annuo lordo, rispettivamente, di Euro 13.500,00 ed Euro 25.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, con esclusivo riferimento alla prima stagione sportiva, la minor somma di Euro 8.100,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 5.400,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FC Aprilia Racing Club srl ora Racing Ardea F.C. srl  pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 15.12.2022 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società FC Aprilia Racing Club srl ora Racing Ardea F.C. srl  accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Gjiuci Ador della somma di Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente, giusto quanto previsto dall’art.94 Ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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