LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele APRILE/ASD CITTANOVA CALCIO

 

RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele APRILE/ASD CITTANOVA CALCIO

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 14 luglio 2023, e proseguito alla CAE l’11 agosto successivo, il calciatore Gabriele APRILE (nel seguito, anche, il calciatore), riferito - in assenza di documento di identità, che non risulta prodotto in giudizio - nato a Siracusa l’1 agosto 1995, ha esposto quanto segue:

a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato con la ASD Cittanova Calcio (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso globale lordo di euro 10.000,00 (diecimila) oltre al rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio pari a euro 7000,00 (settemila);

b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 9.500,00 (novemilacinquecento), rimanendo quindi creditore nei confronti della Società di euro 7.500,00 (settemilacinquecento).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 7.500,00 (settemilacinquecento).

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 4 ottobre 2023, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Cittanova Calcio a riconoscere al Sig. Aprile, come in epigrafe individuato, la somma di 7.500,00 euro (settemilacinquecento) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina alla ASD Cittanova Calcio di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it