LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe GIANNAULA/ASD CITTANOVA

RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe GIANNAULA/ASD CITTANOVA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 04 ottobre 2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

- letto il ricorso del calciatore  GIANNAULA Giuseppe, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14 luglio 2023 alla società Asd Cittanova Calcio,– pec-  asdcalciocittanovese@ flexipec.it-   con il quale, dato atto che: a)  per la stagione sportiva 2022/2023  era stato tesserato con la società Asd Cittanova Calcio , militante nel campionato di Serie D, ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico, che prevedeva il compenso annuo lordo di € 10.000,00, oltre il rimborso forfettario delle spese di vitto ed alloggio, per tutta la durata dell’accordo, nella misura concordata e stabilita di € 7.000,00; b) il calciatore aveva ricevuto la sola somma di € 10.000,00 di tal che lo stesso era creditore della somma di € 7.000,00, pari al rimborso forfettario delle spese sostenute per vitto ed alloggio; e, tanto premesso, il calciatore chiedeva di condannare la società indicata al pagamento in suo favore della somma di € 7.000,00.

- Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28 comma 4 citato Regolamento LND ;

- Preso atto ancora che la società non si è costituita e che alla seduta del 04 ottobre 2023, regolarmente avvisata, non è comparsa e che è comparso il solo difensore del calciatore il quale si è riportato al ricorso chiedendone l’accoglimento;

OSSERVA

Il ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

 Il calciatore ha prodotto l’accordo economico che prevede il compenso lordo annuo di € 10.000,00 più, all’art. 4, l’impegno della società a versare al calciatore il rimborso forfettario delle spese per vitto ed alloggio, per tutta la durata dell’accordo, nella misura di € 7.000,00. La società, regolarmente evocata in giudizio e rimasta contumace, non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione contrastante la pretesa creditoria del calciatore. In assenza di controindicazioni e alla luce della documentazione prodotta e ritualmente utilizzabile ai fini della decisione, il ricorso va accolto con la conseguenza che la società Asd Cittanova Calcio deve essere condannata al pagamento della somma in favore del ricorrente, così come richiesta , nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società ASD CITTANOVA CALCIO al pagamento in favore del signor GIANNAULA GIUSEPPE della somma di € 7.000,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it