LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Martin Ivan CABELLUD/ASD POMEZIA CALCIO 1957

RICORSO DEL CALCIATORE Martin Ivan CABELLUD/ASD POMEZIA CALCIO 1957

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 27 giugno 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Martin Ivan CABELLUD (nel seguito, anche, il calciatore), nato in Spagna il 5 novembre 1999, ha esposto quanto segue:

c. nella stagione sportiva 2022/2023 ha giocato in prestito per la ASD Pomezia Calcio 1957 (nel seguito, anche, la società) con un contratto – di durata dal 1° febbraio al 30 giugno 2023 - che prevedeva un compenso globale lordo di euro 8.000,00 (ottomila);

d. il calciatore ha adempiuto alle sue obbligazioni ma ha ricevuto dalla Società solamente euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento)

e. dunque, il calciatore resta creditore nei confronti della società di 2.500,00 (duemilacinquecento);

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre interessi e rivalutazione, oppure la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

Con memoria inviata a mezzo PEC al calciatore ed alla CAE il 27 luglio 2023 ( da subito, la CAE rileva la tardività della notifica della memoria in questione la quale - giusto disposto dell’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND in vigore al momento dell’incardinazione del presente giudizio - sarebbe dovuta essere notificata entro il termine essenziale di 15 giorni dalla data di effettiva notifica del ricorso, avvenuta il 27 giugno 2023 ) la società ha fatto presente che il calciatore ha sottoscritto una liberatoria ( allegando un documento riferito tale ) di non avere più nulla a che pretendere dalla società. Per questo motivo, la società ha chiesto alla CAE il rigetto del ricorso del calciatore.

Ad un esame non professionale del documento presentato dalla società come liberatoria, datato 22 maggio 2023, e dunque antecedente al termine di scadenza del contratto, la firma ivi apposta non appare coerente con le firme del calciatore presenti sugli atti e documenti prodotti in giudizio. Con nota alla CAE del 27 settembre, inviata in pari data alla società, il calciatore, per mezzo del suo Legale:

- ha contestato la tardività della notifica della memoria della società;

- ha affermato che la dichiarazione presentata come liberatoria dalla società non è stata sottoscritta dal calciatore, facendo altresì presente che la stessa firma sarebbe apocrifa rispetto a quelle presenti nel ricorso e nel contratto;

- ha disconosciuto formalmente la sottoscrizione presente sulla dichiarazione liberatoria prodotta dalla società;

- ha chiesto alla CAE di trasmettere gli atti alla Procura Federale.

Con la memoria in esame, il calciatore ha chiesto alla CAE di:

1. in via preliminare, dichiarare inammissibile la memoria per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND;

2. in via principale e nel merito, condannare la società al pagamento della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a favore del calciatore, oppure della maggiore o minore somma verrà ritenuta di giustizia;

3. in via subordinata, nel caso si ritenesse ammissibile la memoria e la relativa documentazione prodotta dalla società, disporre l’acquisizione dell’originale della liberatoria prodotta dalla società;

4. in ogni caso, trasmettere alla Procura Federale gli atti per gli opportuni provvedimenti.

All’udienza del 4 ottobre 2023 sono apparse entrambe le parti tramite i rispettivi Legali. Dopo lunga discussione, anche avvertiti dalla CAE sulle conseguenze delle domande presentate da parte ricorrente, i due Legali hanno ritenuto di confermare le posizioni come riportate negli atti processuali.

A parere della CAE, non può non considerarsi la tardività della memoria presentata dalla società, intervenuta ben oltre il termine essenziale dettato dall’articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND.

Al contempo si ritiene che ci siano gli elementi per accogliere la richiesta dal calciatore di trasmettere gli atti alla Procura Federale per consentirle gli adempimenti di competenza.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Pomezia Calcio 1957 a riconoscere al Sig. Cabellud, come in epigrafe individuato, la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- trasmette gli atti alla Procura Federale per il proseguo di competenza;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina al ASD Pomezia Calcio 1957 di comunicare al  i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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