LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PALMA/SSD RENDE CALCIO 1968

RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PALMA/SSD RENDE CALCIO 1968

La C.A.E. riunitasi in data 04.10.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Mattia Palma, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 16.06.2023 alla società Rende Calcio 1968 ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio sia del ricorrente che della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico biennale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Rende Calcio 1968, militante nel campionato di serie D, in relazione alle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022; in particolare, detto accordo prevedeva, per tale ultima stagione, un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 con decorrenza dal 01.07.2021.

Lo stesso ricorrente espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società resistente la minor somma di Euro 8.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 2.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Con memoria del 27.06.2023 si costituiva in giudizio la società anzidetta chiedendo in via preliminare che venisse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva e dunque della CAE e per l'effetto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, eccepiva altresì la prescrizione, ai sensi dell'art. 40 C.G.S., del credito vantato dal ricorrente in relazione alla prima stagione sportiva (2020/2021), mentre, per quanto concerne il compenso relativo alla seconda stagione (2021/2022), deduceva che il calciatore avrebbe ricevuto somme per complessivi Euro 9.200, come da documentazione allegata, e pertanto residuerebbe, secondo la propria ricostruzione, un credito di soli Euro 800,00 e non di Euro 2.000,00, come preteso dal ricorrente. In data 27.09.2023 il calciatore depositava memoria di replica contestando in toto le eccezioni appena richiamate.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Rende Calcio 1968 si è ritualmente costituita in giudizio non contestando la validità dell'accordo economico sottoscritto in data 25.09.2020 – il quale risulta regolarmente depositato presso la LND – né l'adempimento da parte del calciatore.

Venendo all’eccezione di difetto di giurisdizione della CAE, la società resistente fonda la stessa sull'assunto che fino al 30.06.2022 era ancora affiliata al Dipartimento di Interregionale di Serie D, mentre a far data dal 01.07.2022, essendo retrocessa sul campo, la stessa non ha fatto più parte del suddetto dipartimento bensì del Comitato Regionale Calabria per la disputa del Campionato di Eccellenza, tanto che a quella data sono stati risolti tutti gli accordi pluriennali con i calciatori. Di conseguenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento della LND, a suo dire nella fattispecie concreta sussisterebbe la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in considerazione del fatto che la società, al momento della proposizione della domanda (16.06.2023), non partecipava più al campionato Nazionale Dilettanti.

L’eccezione è infondata.

Come è noto, il sistema della giustizia sportiva e tutto l’impianto dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva stabilisce in maniera chiara e precisa quali siano i relativi ambiti di competenza degli Organi di giustizia sportiva. In particolare, l'art. 28 comma 2 del Regolamento della LND, secondo cui la CAE “è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”, va letto – come condivisibilmente affermato dal ricorrente nella memoria di replica – in combinato con il successivo comma 4, secondo cui “il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese”. Vanno altresì richiamati, ai fini di un corretto inquadramento normativo del caso in esame, l'art. 94 ter comma 10 delle NOIF, che stabilisce che “Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento” ed ancora, da ultimo, in merito alla prescrizione dei crediti, l'art. 40 C.G.S. -  pure richiamato dalla società resistente seppur impropriamente con riferimento al compenso relativo alla stagione sportiva 2020/2021, mai richiesto dal calciatore in quanto puntualmente onorato – secondo cui “I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”.

Alla luce delle esposte considerazioni e del combinato disposto di cui agli art. 28 commi 2 e 4 del Regolamento LND, art. 94 ter comma 10 delle NOIF ed art. 40 del C.G.S., pertanto, al fine della determinazione della competenza della CAE occorre far riferimento al titolo e non alla data di proposizione della domanda, la quale rileva unicamente ai fini dell'eventuale ammissibilità del ricorso e della prescrizione del credito. Ne discende che, nel caso che ci occupa, sussiste indubbiamente la competenza di questa Commissione a giudicare la presente controversia con la conseguenza che l’eccezione di difetto di giurisdizione dovrà essere rigettata.

In merito all'importo richiesto, giova evidenziare che l'unico punto controverso è rappresentato da un pagamento di Euro 1.200,00 effettuato a mezzo bonifico in data 01.07.2021, che la società imputa evidentemente alla stagione sportiva 2021/2022.

Anche tale deduzione va disattesa in quanto smentita per tabulas dalla stessa Società resistente; ed infatti, la causale riportata sul bonifico prodotto sub. 1) dalla società medesima riporta la seguente causale: “Saldo stagione sportiva 2020/21”, pertanto il credito residuo dovuto in favore del ricorrente ammonta ad Euro 2.000,00, così come richiesto in questa sede.

P.Q.M.

 La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società Rende Calcio 1968 al pagamento in favore del sig. Mattia Palma della somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente giusto quanto previsto dall’art.94 Ter delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it