LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 175 del 27.10.2023 – Delibera – RICORSO DEL SIG. Riccardo BOLZAN/MATERA F.C. SSD ARL (Collab.Gest.Sport.)

RICORSO DEL SIG. Riccardo BOLZAN/MATERA F.C. SSD ARL (Collab.Gest.Sport.)

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 4.10.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del collaboratore della gestione sportiva Riccardo Bolzan del 4.8.2023, ricevuto a mezzo pec il 9.8.2023 e regolarmente notificato alla U.S.D. FC Matera in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti)

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del collaboratore della gestione sportiva (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della comunicazione pec (del 24.8.2023) e della memoria autorizzata con documentazione allegata (del 27.9.2023) entrambe a firma del legale rappresentante della società resistente, nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dalle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il legale rappresentante della U.S.D. FC Matera virtualmente avvisato e presente, all’udienza fissata (nessuno è comparso, invece, per il ricorrente seppure ritualmente avvisato);

OSSERVA

Il ricorrente collaboratore della gestione sportiva ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 quater N.O.I.F. sottoscritto con la U.S.D. FC Matera per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dall’11.9.2023), nel quale è previsto un compenso globale annuo lordo, ex art. 2.2, di euro 20.000,00.

Il sig. Bolzan, in particolare, ha dedotto che la società non avrebbe provveduto ad onorare integralmente l'accordo economico versandogli esclusivamente il minor importo di euro 14.000,00 (somma di cui è stata fornita prova documentale), residuando così un debito di euro 6.000,00 lordi e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna “al pagamento… della somma di € 6.000,00 (ottomila/00) lordi a titolo di mensilità già esigibili ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo… Con vittoria di spese e restituzione della tassa di reclamo” (giova subito precisare come, sulla scorta delle argomentazioni fornite e della documentazione offerta, non vi possa essere dubbio circa il fatto che il quantum richiesto sia quello indicato in cifre, pari ad euro 6.000,00, e non già quello indicato in lettere, pari ad euro 8.000,00, che costituisce evidentemente un mero refuso).

Il legale rappresentante della società resistente ha inviato, dapprima, una comunicazione pec nella quale “nella sua qualità di Presidente di FC Matera Ssd arl” ha chiesto di essere ascoltato  e, successivamente, una memoria nella quale ha dedotto che il ricorrente aveva ricevuto “prestazioni economiche in denaro e in natura, assolutamente equivalenti, quali: 1) Il pagamento (in suo favore) del fitto di una abitazione a Matera per la quale la FC Matera, anche tramite il proprio Presidente, ha corrisposto… alcuni canoni di locazione per € 2.650,00 come da allegati bonifici; 2) La somministrazione per tutto l’anno agonistico, mattina e sera, di vitto (pranzi e cene) del valore che va ben oltre la residua somma reclamata dal Bolzan.” (il tutto nel rispetto delle formalità prescritte dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.)

In occasione dell’udienza del 4.10.2023 è comparso unicamente il legale rappresentante della società resistente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi ed ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Bolzan, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo medio tempore corrisposto, mentre di contro le argomentazioni offerte dalla resistente, sulla scorta della costante giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale (di seguito: T.F.N.) nonché di questa Commissione, risultano essere infondate.

Si rileva, infatti, quanto alla compensazione tra l’importo chiesto dal collaboratore della gestione sportiva e quello che la società asserisce di avere corrisposto a titolo di spese di vitto e alloggio, che dalla documentazione prodotta dalla resistente (concernente, peraltro, la minor somma di euro 2.650,00) non emerge in alcun modo che tali corresponsioni siano state eseguite in pagamento parziale del compenso pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal collaboratore della gestione sportiva.

Tale profilo risulta, quindi, come già statuito dal T.F.N. nel C.U. n. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017 del 7.3.2017 (controversia nella quale la società chiedeva di ridurre il residuo credito di un calciatore per quanto da essa versato a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo), del tutto irrilevante in quanto è evidente che l’aver (eventualmente) corrisposto le spese di vitto e alloggio “costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata – da quest’ultimo – è legittima”.

Lo stesso T.F.N. ha, peraltro, riconosciuto in un’altra decisione contenuta sempre nel predetto C.U. “che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto”.

I principi fissati dal T.F.N. nelle decisioni che precedono sono stati, peraltro, confermati – inter alia – dallo stesso Organo, anche in altre decisioni contenute nei successivi CC.UU. n. 21 del 23.3.2017, n. 23 del 5.5.2017 e n. 25 del 29.5.2017, nonché richiamati anche da questa Commissione in alcune sue pronunce (cfr. ex plurimis la decisione contenuta nel C.U. n. 173 del 22.12.2022, Cosimo Salatino/Pol. Vastogirardi, confermata dal T.F.N. con Decisione/0024/TFNSVE-2022-2023 del 30.1.2023), con la conseguenza che, per le motivazioni che precedono, non può essere accolta l’eccezione di compensazione sollevata dalla resistente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la U.S.D. FC Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Riccardo Bolzan dell’importo di euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del collaboratore della gestione sportiva) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla U.S.D. FC Matera di comunicare al Dipartimento Interregionalei termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del collaboratore della gestione sportiva regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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