LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 24.11.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio MURGIA/FC APRILIA RACING CLUB ora RACING ARDEA F.C. S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio MURGIA/FC APRILIA RACING CLUB ora RACING ARDEA F.C. S.R.L.

Ricorso del calciatore Alessio MURGIA/F.C.APRILIA RACING CLUB SRL ora RACING ARDEA F.C. S.R.L.

La C.A.E. riunitasi in data 25.10.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

Letto il ricorso del calciatore Murgia Alessandro, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data  12.08.2023 alla società F.C. Aprilia Racing Club ora Racing Ardea F.C. SRL ed inviato a questa Commissione in pari data

Preso atto della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola.

Valutata la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società F.C. Aprilia Racing Club, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dall'08.08.2022 al 30.06.2023 per un compenso annuo lordo di Euro 23.000,00 oltre premi (pari a euro 1.000 per il raggiungimento della 15esima presenza ed euro 1.500 per il raggiungimento dei playoff).

Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società solo parte del compenso pattuito, vantando un credito residuo di Euro 6.900,00, di cui in questa sede chiede il pagamento. A tal proposito, deduce altresì che il sodalizio sportivo avrebbe ricercato con tutti i propri calciatori tesserati – compreso il ricorrente – un accordo, a saldo e stralcio, in relazione ai rimborsi non ancora corrisposti e che, avendo lo stesso rifiutato detta proposta, avrebbe ricevuto presunte minacce che lo costringevano a fare rientro in tutta fretta in Sardegna. Alla luce di tale condotta, chiedeva pertanto a questa Commissione, oltre alla condanna al pagamento dell'importo sopra indicato, la trasmissione, in via preliminare, del presente Reclamo sia alla Procura Federale per le determinazioni di competenza, sia alla Segreteria Federale al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per adire le vie legali ordinarie nei confronti di tutti i soggetti che, illecitamente, agendo in nome e per conto della società sportiva anzidetta, avrebbero provocato allo stesso un ingiusto nocumento.

Rappresentava, ancora, il ricorrente che questa Commissione in data 11.08.2023 aveva ritenuto inammissibile analogo ricorso proposto in data 30.05.2023 sul presupposto che l’accordo economico versato in atti mancasse della prova dell'attestazione dell’avvenuto deposito presso l'ufficio tesseramenti della L.N.D  di tal che produceva, in allegato al presente ricorso, l’accordo economico recante l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che nel caso in esame sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., atteso che il ricorso risulta ritualmente notificato, versata la relativa tassa e depositato l'accordo economico sottoscritto che, contrariamente al ricorso avanzato dal ricorrente precedentemente e deciso da questa Commissione nella seduta dell’11.08.2023, reca l’attestazione dell’avvenuto deposito alla L.N.D. in data 29.10.2022.

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Nel merito, infatti, va rappresentato che la società F.C. Aprilia Racing Club ora Racing Ardea F.C. SRL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente né le altre accuse mosse nei confronti dei soggetti che avrebbero agito a nome e per conto della società medesima e preso atto del contenuto dell’accordo economico prodotto e della richiesta avanzata- non contestata- si deve ritenere che le somme vantate dal ricorrente, documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico, sono quelle determinate nel ricorso. Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società F.C. Aprilia Racing Club ora Racing Ardea F.C. SRL debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 6.900,00 oltre interessi maturati ( le spese di lite non si ritengono dovute non ricorrendone le condizioni di legge).

Va disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, in relazione a quanto lamentato dal ricorrente e alla documentazione prodotta.

Quanto, infine, alla richiesta di trasmettere il ricorso alla Segreteria Federale affinchè si autorizzi il sig. Murgia a ricorrere alla giustizia ordinaria, la stessa va respinta atteso che spetta al singolo tesserato avanzare richiesta in tali termini alla Segreteria Federale.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società F.C. Aprilia Racing Club ora Racing Ardea F.C. SRL  al pagamento in favore del sig. MURGIA Alessio della somma di Euro 6.900,00  oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

 

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