LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 24.11.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Hemrick Yacine NEMBOT/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Hemrick Yacine NEMBOT/A.S.D.CASTROVILLARI CALCIO
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 25.10.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Hemrick Yacine Nembot del 31.8.2023, ricevuto a mezzo pec il 5.9.2023 e regolarmente notificato in pari data alla ASD Castrovillari Calcio (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
PRESO ATTO
del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della memoria di costituzione della resistente (19.9.2023) nonché delle memorie difensive del calciatore e dell’associazione (rispettivamente in data 28.9.2023 e 17.10.2023);
VALUTATI
tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti all’udienza del 25.10.2023;
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2022/2023, nel quale è previsto un compenso di euro 7.000,00.
Il sig. Nembot, in particolare, ha dedotto: - che l’associazione, in spregio agli impegni assunti e nonostante le diffide di pagamento inviate, gli aveva corrisposto il minor importo di euro 2.400,00, rimanendo così debitrice della somma complessiva di euro 4.600,00; - che, dal mese di marzo 2023, la resistente, in violazione della normativa federale e senza alcuna legittima giustificazione, gli aveva impedito di svolgere l’attività sportiva; - di aver contestato prontamente ogni doglianza sollevata dall’associazione che, seppur resa edotta dell’illegittimità del provvedimento assunto e diffidata al pagamento delle somme dovute, non cessava l’ingiustificata condotta né provvedeva al saldo delle morosità.
Il ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la condanna della ASD Castrovillari Calcio “al pagamento della somma di euro 4.600,00… oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo o la maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.
La resistente associazione si è costituita depositando una memoria con la quale ha eccepito: - che la ricostruzione dei fatti proposta del ricorrente non era rispondente a verità, stante la sottoscrizione di una “dichiarazione liberatoria per avvenuto pagamenti di stipendi” attestante la rinuncia a quanto spettante per il periodo 6.12.2022-30.6.2023 (documento allegato in copia sub 2); - che il predetto documento è stato depositato anche in sede di iscrizione per la stagione sportiva 2023/2024; - che, dunque, l’azione del ricorrente oltre ad essere infondata, assumerebbe anche profili di improcedibilità e/o inammissibilità; - che, in ogni caso, il comportamento tenuto nei confronti del calciatore era stato legittimo (richiamando, al riguardo, il contenuto della pec del 3.4.2023 depositata in atti dal ricorrente sub allegato 5).
L’associazione ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio e, nel merito, di rigettare la richiesta di pagamento.
Il calciatore con Memorie difensive trasmesse il 28.9.2023: - ha contestato, preliminarmente, l’esistenza della liberatoria, trattandosi di “documento sconosciuto al calciatore e contenente fatti e circostanze inveritieri, mai realizzati e in alcun modo sottoscritti dal Sig. Nembot, quantomeno consapevolmente”, invitando la società a depositare l’originale entro l’udienza di discussione così da poterne verificare la reale esistenza ed eseguire, se necessario, gli ulteriori ed opportuni disconoscimenti e chiedendo, comunque, a questa Commissione di ordinarne il deposito; - ha precisato che, l’11.5.2023, esauritasi l’attività sportiva si trasferiva in Svizzera per rientrare in Italia solo ad agosto 2023, motivo per il quale non avrebbe potuto sottoscrivere la liberatoria de qua (essendo datata 30.6.2023); - ha eccepito di aver più volte sollecitato – cfr. diffide sub 4 e 6 allegate al ricorso – il pagamento dei compensi e di aver segnalato l’inadempienza anche alla L.N.D (allegati sub 10 e 11); - ha chiesto l’annullamento o, comunque, la dichiarazione di nullità/inefficacia/inesistenza della liberatoria per vizio del consenso dettato da errore e dolo; - ha evidenziato che il direttore sportivo dell’associazione, nell’aiutare il calciatore ad eseguire il cambio di residenza, prima dell’inizio di un allenamento, gli avrebbe fatto sottoscrivere la modulistica in questione nonché ulteriori fogli senza, però, concedergli la possibilità di fotografare quanto firmato.
Il ricorrente ha, infine, precisato le proprie conclusioni, chiedendo:- in via preliminare, il deposito dell’originale della liberatoria e, in mancanza, di dichiararne l’inammissibilità, l’inesistenza e, comunque l’inefficacia; - nel merito, in ipotesi di produzione dell’originale della liberatoria, la dichiarazione di annullabilità o, comunque, di nullità, inefficacia e/o inesistenza per errore e/o dolo; -in ogni caso, la condanna al pagamento della somma di euro 4.600,00 oltre interessi; - in via istruttoria, di ordinare il deposito dell’originale della liberatoria nonché di ricevere l’indicazione del/i soggetto/i presenti alla sua presunta sottoscrizione (oltre alla prova per testi), rimettendo a questa Commissione ogni ulteriore attività istruttoria, ivi compresa la rimessione degli atti alla Procura Federale “anche ai fini dell’individuazione del soggetto e/o dei soggetti presenti all’atto della presunta sottoscrizione della liberatoria avvenuta in data 30.06.2023”, anche considerando che gli accertamenti sarebbero necessari non solo ai fini del diritto del calciatore alla somma pretesa ma anche per l’ipotesi di iscrizione sine titulo della resistente al campionato della corrente stagione sportiva. Il resistente, con Memoria trasmessa il 17.10.2023: - ha contestato lo scritto difensivo del ricorrente, illustrando le ragioni – ripetuti comportamenti “scarsamente professionali” culminati in un’aggressione fisica ad un compagno di squadra, che determinavano il suo collocamento “fuori rosa”, fermo lo svolgimento degli allenamenti con staff dedicato – che lo avrebbero portato a sottoscrivere consapevolmente la liberatoria, per risolvere bonariamente il contenzioso sorto con il club; - ha evidenziato come la firma non sia stata disconosciuta e come sia difficile poter credere che un calciatore con l’esperienza del ricorrente potesse essere stato indotto in errore nella sottoscrizione di un documento di così rilevante entità; - ha eccepito la genericità delle richieste del ricorrente in punto di nullità e annullabilità della liberatoria;- ha disconosciuto l’esistenza del soggetto che avrebbe curato il cambio di residenza del calciatore; - ha contestato l’efficacia probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente con riferimento al presunto vizio del consenso (“mai specificatamente indicato da controparte”) nella sottoscrizione della liberatoria nonché la prova testimoniale richiesta; - ha evidenziato che sulla somma di 7.000,00 euro (prevista nell’accordo economico), trattandosi di importo lordo la società è tenuta ad operare, quale sostituto d’imposta le ritenute di legge, con la conseguenza che l’importo chiesto dal ricorrente non potrebbe essere corrisposto integralmente. Il ricorrente ha, infine, precisato le proprie conclusioni, riproponendo quelle già contenute nella memoria di costituzione.
In occasione dell’udienza del 25.10.2023 sono comparsi i difensori delle parti i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni e richieste. La C.A.E., rilevato che, ai fini del decidere, sia necessario accertare non solo l’esistenza in originale della liberatoria (allo stato depositata dalla resistente in copia) ma – ove la stessa, come sembrerebbe, fosse realmente esistente – le effettive modalità di sua sottoscrizione da parte del ricorrente, dispone la trasmissione dell’intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti che la stessa riterrà opportuni in merito ai fatti dedotti dalle parti nei propri scritti difensivi con riferimento al documento de quo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza di cui in parte motiva e, per l’effetto, sospende il in attesa della conclusione delle indagini di rito.