LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 24.11.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo LOSASSO/ASD CITTANOVA CALCIO

 

RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo LOSASSO/ASD CITTANOVA CALCIO

Il sig. LOSASSO Lorenzo, nato a Napoli il 27.06.2003 (LSSLNZ03H27F839W), in data 14.07.2023, per tramite del proprio difensore,  ha trasmesso a mezzo PEC alla ASD Cittanova Calcio, con sede in Cittanova (RC),  Via Lombardia n. 33 (P. IVA 91015220808), ed il successivo 06.09.2023 alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di aver sottoscritto con la ASD Cittanova Calcio, militante nel campionato nazionale di serie D, in forza di regolare tesseramento, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. che prevedeva per la stagione sportiva  2022/2023 un compenso  globale lordo  di euro 4.500,00, da erogarsi in rate mensili successive di pari importo entro la fine della stagione sportiva di riferimento.

Il calciatore, tuttavia, quantunque avesse fatto integralmente e con regolarità fronte  agli impegni assunti nei confronti della società in virtù dell’accordo sopra menzionato, lamentava di aver ricevuto soltanto euro 2.250.00, restando perciò ancora creditore della residua somma di euro 2.250,00.

Il reclamante Sig. Losasso, quindi, ha concluso chiedendo  la condanna della ASD Cittanova Calcio al pagamento della somma di euro 2.250,00 e la discussione del ricorso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore di fiducia.

Non si è costituita la ASD Cittanova Calcio ed alla seduta del 25 ottobre 2023, della cui fissazione anche la società ha avuto tempestiva comunicazione, confermate le conclusioni da parte del difensore del ricorrente, il procedimento è stato tenuto a decisione.

*        **       ***     **       *

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., verificati l’adempimento da parte del reclamante a tutte le prescrizioni formali disposte dal Regolamento L.N.D., nonché la tempestività del reclamo, ritiene lo stesso fondato.

Deve ritenersi accertato, in quanto debitamente documentato e non contestato, che le parti hanno sottoscritto e tempestivamente depositato presso il competente ufficio un accordo economico ex art. 94 ter delle N.O.I.F. che per la stagione sportiva 2022/2023 prevedeva un compenso  globale lordo di euro 4.500,00, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la fine della stagione sportiva. Risulta altresì provato ed è stato accertato che, avendo al ASD Cittanova Calcio corrisposto soltanto euro 2.250,00, è rimasta debitrice nei confronti del reclamante della residua somma di euro 2.250,00.

Il reclamo, quindi, deve trovare integrale accoglimento con la conseguente condanna della società al pagamento del predetto residuo importo dovuto in forza dell’accordo concluso con il calciatore Lorenzo Losasso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal reclamante Sig. LOSASSO Lorenzo, nato a Napoli il 27.06.2003 (LSSLNZ03H27F839W) e per l’effetto condanna la ASD Cittanova Calcio, con sede in Cittanova (RC),  Via Lombardia n. 33 (P. IVA 91015220808), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del reclamante dell’importo di euro 2.250,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 

Dispone la restituzione al Sig. Losasso Lorenzo della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Cittanova Calcio, con sede in Cittanova (RC), Via Lombardia n. 33 (P. IVA 91015220808), in persona del legale rappresentane pro tempore,  di comunicare al competente Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it