LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 206 del 24.11.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo DORADIOTTO/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo DORADIOTTO/A.C.CITTA’ DI CASTELLO SSD ARL
Ricorso del calciatore Riccardo DORADIOTTO/A.C. CITTA’ DI CASTELLO SSDARL
La C.A.E. riunitasi in data 25.10.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,
Letto il ricorso del calciatore Riccardo Doradiotto, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 21.08.2023 alla società A.C. Città di Castello SSDARL ed inviato a questa Commissione in pari data Preso atto della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola
Valutata la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
Il ricorrente ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.C. Città di Castello SSDARL, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dal 21.07.2022 per un compenso annuo lordo di Euro 21.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società solo parte del compenso pattuito, vantando un credito residuo di Euro 4.200,00, di cui in questa sede chiede il pagamento. Espone , ancora, che vani sono stati i tentativi di bonario componimento della vertenza.
Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., atteso che il ricorso risulta ritualmente notificato, versata la relativa tassa e depositato l'accordo economico sottoscritto.
Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.
Nel merito, infatti, va rappresentato che la società A.C. Città di Castello SSDARL , pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente e, preso atto del contenuto dell’accordo economico prodotto e della richiesta avanzata- non contestata- si deve ritenere che le somme vantate dal ricorrente, documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico, sono quelle determinate nel ricorso.
Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società A.C. Città di Castello SSDARL debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 4.200,00 oltre interessi maturati ( le spese di lite non si ritengono dovute non ricorrendone le condizioni di legge).
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società A.C. Città di Castello SSDARL al pagamento in favore del sig. DORADIOTTO Riccardo della somma di Euro 4.200,00 oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.