LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide MACRI’/SSD ARL U.S.PISTOIESE 1921

RICORSO DEL CALCIATORE Davide MACRI/SSD ARL U.S.PISTOIESE 1921

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 28 settembre 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Davide MACRI’ (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Roma il 18 settembre 1996, ha esposto quanto segue:

nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato con la SSD ARL US Pistoiese 1921 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva, a partire dal 5 agosto 2022, un compenso pari a euro 30.000,00 (trentamila/00), un’indennità pluriennale pari a euro 6.000 (seimila/00) ed un’indennità pari a euro 5.000 (cinquemila/00) per vitto e alloggio; il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 33.742,00 (trentatremilasettecentoquarantadue/00), rimanendo, quindi, creditore nei confronti della Società di euro 7.258,00 (settemiladuecentocinquantotto/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 7.258,00 (settemiladuecentocinquantotto/00) ovvero la maggiore o minore somma verrà ritenuta di giustizia.

La società si è costituita, con PEC inviata al Legale del Calciatore e alla CAE, il 26 ottobre 2023 (da subito la CAE rileva la tardiva costituzione in giudizio della società in quanto l’articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND dispone che la costituzione in giudizio debba avvenire nel termine essenziale di quindici giorni dalla data di notifica del ricorso, nella fattispecie avvenuta il 28 settembre).

Brevemente dunque sul contenuto della memoria della Società, che espone come l’ammontare lordo corrisposto risulta essere di 41.500,00 euro, dunque maggiore di 500,00 euro rispetto al dovuto. La società richiama un precedente di questa Commissione (la vertenza Pisanu/Arezzo) laddove, in linea con quella interpretazione, la somma era già stata versata dalla Società all’Erario. Continua la Società che le ritenute a titolo d’imposta e l’addizionale regionale ammontano ad euro 1990,65, importo che, sommato a quello corrisposto, restituiscono un ammontare superiore al compenso previsto nel contratto. E conclude la società che per questo motivo il ricorso richiamato è stato rigettato da questa Commissione.

Per detti motivi, la Società ha chiesto alla CAE di rigettare il ricorso del calciatore.

Controreplica il calciatore con il suo Legale - con PEC al Legale della Società ed alla CAE del 13 novembre 2023 facendo, riassuntivamente, presente l’inammissibilità della memoria perché tardiva e la mancata prova del pagamento eseguito.

Il calciatore fa altresì presente che il 13 novembre 2023 la società gli ha riconosciuto 1.000,00 euro con bonifico riportante la causale “acconto rimborso dilettantistico stagione sportiva 23/24”. Il tal senso, il calciatore fa presente che si riserva di decurtare tale importo dalla somma richiesta, una volta che sarà stato accreditato sul suo conto corrente.

Dunque, conclude la controreplica, atteso che non vi è la prova di effettuato versamento di imposte, tasse o Irpef da parte della società, il calciatore chiede di dichiarare l’inammissibilità della memoria di costituzione della società perché tardiva e conferma la richiesta di condanna a euro 7.258,00 a carico della società.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 21 novembre 2023, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha comunicato l’intervenuto accordo fra le parti processuali. In conseguenza di questo accordo, il Legale del calciatore in udienza ha chiesto alla CAE - considerata cessata la materia del contendere - di dichiarare l’estinzione del procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione: preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere e l’estinzione del procedimento giudiziale.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

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