LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico NACCI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Federico NACCI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
La C.A.E. riunitasi in data 21.11.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Federico NACCI, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 08.08.2023 alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 e inviato a questa Commissione;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
OSSERVA
quanto segue:
- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato con la società ASD VASTESE CALCIO 1902, militante nel campionato nazionale di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 8.500,00 oltre il rimborso forfettario delle spese per il vitto e l'alloggio, per tutta la durata dell'accordo, nella misura stabilita e concordata pari ad euro 4.000,00;
- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 3.300,00, avendogli quest’ultima corrisposto unicamente l’importo di euro 9.200,00;
- la società depositava memoria di costituzione tramite PEC in data 07.09.2023, oltre il termine previsto dalle norme;
- il ricorrente depositava memoria di replica contestando la tardività della memoria della società;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della costituzione fuori termine della società, pertanto da ritenersi inammissibile;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD VASTESE CALCIO 1902, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor Federico NACCI della somma di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.