LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MAIORANO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MAIORANO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
La C.A.E. riunitasi in data 21.11.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giuseppe MAIORANO, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 28.09.2023 alla società VASTESE calcio 1902 e inviato a questa Commissione;
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);
OSSERVA
quanto segue:
- per la stagione calcistica 2022/2023, il ricorrente è stato tesserato per la compagine sportiva ASD VASTESE CALCIO 1902 militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso ex art. 2 pari ad euro 29.700,00, oltre all'onere, a carico alla società, di provvedere al vitto ed all'alloggio in favore del calciatore;
- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 6.771,84, avendogli quest’ultima corrisposto unicamente l’importo di euro 22.928,16;
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società Vastese calcio 1902, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor Giuseppe MAIORANO della somma di euro 6.771,84 (seimilasettecentosettantuno/84), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.