LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BAIOCCO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BAIOCCO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 11 settembre 2023 il sig. Paolo Baiocco, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la ASD Vastese Calcio 1902, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023.

In particolare, l’associazione si obbligava a corrispondere l’importo lordo di euro 8.500,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 11 settembre 2023, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 3.400,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell’importo di euro 5.100,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 21 novembre 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Vastese Calcio 1902;  accertata l’esistenza del credito del sig. Paolo Baiocco, così come documento dall’accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l’inadempimento incontestato quantificato euro 5.100,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento in favore del sig. Paolo Baiocco della somma di 5.100,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it