LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DEL SIG. Giuseppe PANDOLFINI/SSD ARL AGLIANESE CALCIO 1923 (Collab.Gest.Sport.)
RICORSO DEL SIG. Giuseppe PANDOLFINI/SSD ARL AGLIANESE CALCIO 1923 (Collab.Gest.Sport.)
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.11.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Collaboratore alla Gestione Sportiva sig. PANDOLFINI Giuseppe ricevuto a mezzo pec il 6.10.2023, regolarmente notificato alla SSD ARL AGLIANESE CALCIO 1923
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del ricorrente (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)
PRESO ATTO
della mancata costituzione da parte della AGLIANESE CALCIO 1923 SSDARL
VALUTATI
tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione,
OSSERVA
Il ricorrente Collaboratore alla Gestione Sportiva ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la AGLIANESE CALCIO 1923 SSDARL, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 7.500,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 4.500 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’AGLIANESE CALCIO 1923 SSDARL al “pagamento della somma di Euro 3.000,00”. La parte ricorrente, in data 31.10.2023, ha inviato alla CAE una PEC - con annessa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la AGLIANESE CALCIO 1923 SSDARL adempiuto all’obbligazione richiesta.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.