LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D NAPOLIFUTSAL/Nejc HOZIAN

RICORSO DELLA SOCIETA A.S.D NAPOLIFUTSAL/Nejc HOZIAN

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.11.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della ASD Napoli Futsal ricevuto con raccomandata con ricevuta di ritorno del 4.5.2023 e notificato il 15.3.2023, con raccomandate con ricevuta di ritorno, al calciatore Nejc Hozjan, sia presso l’indirizzo indicato nell’accordo economico sia presso il Club Noia Futbol Sala destinatario anch’essa del predetto invio (giuste ricevuta delle spedizioni depositate in atti), nonché il 26.10.2023 all’esito dell’udienza del 25.10.2023 – al domicilio medio tempore eletto presso il difensore (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso della società (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),

PRESO ATTO

del deposito della memoria difensiva del calciatore e della memoria della società (entrambe il 18.10.2023), della rinotifica del ricorso (il 26.10.2023), del deposito della memoria difensiva del calciatore (10.11.2023) e della memoria di replica della società (il 14.11.2023) nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dai legali delle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i rispettivi difensori all’udienza del 21.11.2023;

OSSERVA

La ricorrente società ha adito questa Commissione per ottenere la condanna del calciatore al pagamento della penale di euro 271.500,00 pari al triplo “degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta” dovuta in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 ter N.O.I.F. stipulato il 24.6.2022, nel quale era previsto un compenso: di euro 28.500,00 per la stagione sportiva 2022/2023; di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024; di euro 32.000,00 per la stagione sportiva 2024/2025.

La società, in particolare, ha dedotto: - che il calciatore in dipendenza del predetto accordo economico si era tesserato con la Società Club Noia Futbol Sala (come da comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. pervenuta l'8.8.2022); -  che l'art. 5 dell’accordo economico prevede che: “Laddove l'Atleta, in contrasto con i termini del tesseramento con la società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore professionista o non professionista con un club di una Federazione estera, sarà tenuto – anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento Fifa sullo Status e il Trasferimento dei calciatori – al pagamento, in favore della Società, di una penale pari al doppio/triplo (selezionare una delle opzioni: in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano meno maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili”; -  che, quanto all’an, il calciatore avrebbe violato l'art. 5 dell'accordo economico, essendosi tesserato con un club di una Federazione estera; - che, nel quantum, la penale dovuta per la condotta tenuta sarebbe pari ad euro 271.500,00, ossia il triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con l'accordo economico (euro 90.500); - che le due diffide inviate, rispettivamente il 5.8.2022 e il 13.8.2022 (anche presso la società spagnola), per contestare l’intervenuta violazione e chiedere il pagamento della predetta penale, sono rimaste prive di riscontro da parte del calciatore (mentre il Club Noia Futbol Sala ha risposto di non aver violato alcuna normativa); - che il calciatore non si è mai svincolato dalla ricorrente, come risulta dal relativo passaporto non avendo mai attivato l’apposita procedura ex art. 111 N.O.I.F., né avendo ottenuto lo svincolo neppure ai sensi degli artt. 106-113 N.O.I.F.; - che, in rigorosa applicazione della normativa federale, risulterebbe illegittimo ogni eventuale provvedimento di svincolo del calciatore e ogni atto di tesseramento dello stesso per altra società, anche se di stato estero (in quanto non preceduto dalla procedura ex art. 111 N.O.I.F.); - che, conseguentemente, essendo illegittimi sia ogni eventuale provvedimento di svincolo, sia ogni atto di tesseramento per altra società, gli stessi devono essere disapplicati; - che l’art. 94 ter, comma 10, N.O.I.F. prevede che “Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento”; - che l’art. 28, comma 3, del predetto Regolamento prevede anche per le società la possibilità di instaurare il procedimento de quo.

La società ha concluso chiedendo “- previo accertamento del fatto che il calciatore Hozjan ha posto in essere una condotta in violazione del richiamato art. 5 dell'Accordo Economico, in quanto si è tesserato “con un club di una Federazione estera” - il calciatore Hozjan sia condannato a pagare alla società Napoli Futsal la penale in misura di euro 271.500,00 […], pari al triplo degli “importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta”, con l'Accordo richiamato, pari ad euro 90.500,00 […]  o in altra eventuale minore misura”, riservandosi di presentare un esposto alla Procura Federale stante la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal calciatore e dalla società estera. La C.A.E., in occasione dell’udienza tenutasi il 13.9.2023 presso la sede della L.N.D., ha invitato il legale del ricorrente a depositare una memoria integrativa su dei profili considerati dirimenti ai fini della vicenda in delibazione, rinviando il procedimento all’udienza del 25.10.2023.

Il resistente calciatore, nelle more (18.10.2023), ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito: - in via preliminare, di aver appreso solo il 4.10.2023 dell'esistenza di un procedimento intentato nei suoi confronti avanti la C.A.E. (mediante un messaggio WhatsApp del Club manager della ricorrente, al quale era allegato il provvedimento C.A.E. del 27.9.2023, prot. 164 bis indirizzato al domicilio eletto dalla società nonché al sig. Hozjan “presso due indirizzi ad egli non riferibili”); -  di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto relativo al procedimento in questione e, men che mai, la notifica del ricorso introduttivo; -  di non avere, dalla fine del mese di giugno 2022, più alcuna dimora nel comune di Marigliano, di aver trasferito successivamente la propria residenza a Noia (Spagna), in ragione del proprio trasferimento al club locale, e di risiedere attualmente nel comune di Avellino; -  che qualsiasi eventuale notifica eseguita in un luogo nel quale non avesse, a quel tempo, effettiva dimora doveva ritenersi priva di effetti, in quanto inidonea a portarlo a conoscenza dell'atto; - come fosse, dunque, necessario che la C.A.E., ai fini del corretto radicamento del contraddittorio processuale, disponesse la rinotifica dell'atto introduttivo, rimettendolo contestualmente in termini rispetto alla possibilità di costituirsi tempestivamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.; - di aver portato regolarmente a termine la stagione sportiva 2021/2022 con la ricorrente e di essersi, altrettanto regolarmente, trasferito al Club Noia Futbol Sala per la successiva stagione sportiva 2022/2023.

Il calciatore ha concluso chiedendo: - “disporre la rinotifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, contestualmente rimettendo in termini il sig. Nejc Hozjan e, dunque, autorizzando lo stesso, all'esito della rinotifica, alla costituzione in giudizio secondo le modalità e i termini indicati dall'art. 28 comma 5 del regolamento LND. In ogni caso si insiste, sin d'ora, per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente Asd Napoli Futsal al pagamento delle spese di lite, con attribuzione”. 

La società, con memoria del 18.10.2023 ha replicato alla memoria del calciatore:

- opponendosi, in via principale, alla rinotifica del ricorso in quanto lo stesso era stato regolarmente notificato al resistente nella relativa residenza ai sensi degli artt. 139 c.p.c. e ss (oltre che presso l’indirizzo della sua nuova società), con impossibilità di consegna per sua irreperibilità ma conseguente buon fine della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;

- rilevando come la sua dimora fosse del tutto irrilevante ai fini della notifica, così come il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6104/2023; - evidenziando come l’attestazione di residenza fornita fosse costituita da una fotocopia del passaporto nel quale risultava apposto un timbro con un indirizzo di Noia senza, però, alcun riferimento alla data di avvenuto trasferimento della residenza; -  evidenziando come il calciatore, avendo avuta notizia del ricorso il 4.10.2023, avrebbe dovuto nella propria ordinaria diligenza recuperare il ricorso notificatogli oppure costituirsi in giudizio, ottenere la copia del ricorso e presentare la memoria e i documenti nel termine di 15 giorni dalla sua conoscenza.

La ricorrente ha, altresì, argomentato sui profili concernenti: - la sussistenza della competenza della C.A.E., sia ratione temporis (essendo stato il ricorso introdotto nella stagione sportiva 2022/2023), sia sulla richiesta di condanna al pagamento di penali (avendo ex art. 28, comma 2, Regolamento L.N.D. “competenza generale… su tutti i rapporti tra Associazioni ed Atleti” nonché ex art. 94 ter, comma 10, N.O.I.F. “competenza… sugli inadempimenti agli accordi, pur non prevedendo una competenza specifica anche nella irrogazione di penali”); - il chiaro ed inequivocabile contenuto dell'art. 5 dell'accordo economico, liberamente sottoscritto dal calciatore sul modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, presso il quale era stato anche depositato; - l’insussistenza di una potenziale eccessiva onerosità delle penali previste dall'art. 5 dell’accordo economico, anche sensi dell'art 1384 c.c. (essendo le penali, da un lato, ancorate agli stipendi ed agli anni di durata dell’accordo – con uno sviluppo, dunque, oggettivo, ragionevole e proporzionato e, dall’altro lato, previste in un accordo sottoscritto sul modello predisposto da un’istituzione federale quale la Divisione Calcio 5).

La società, in via subordinata, ha infine chiesto, per l’ipotesi che la C.A.E. intendesse trasmettere il ricorso al resistente per rimetterlo in termini (ferma la validità dell'originaria notifica per le ragioni indicate), di garantire comunque il contraddittorio del giudizio e, conseguentemente, anche ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D., previo rinvio dell'udienza del 25.10.2023, di indicare alla parte resistente un termine di 15 giorni dalla comunicazione del ricorso (da parte della Segreteria della C.A.E.) per il deposito di memorie e documenti, di fissare una nuova udienza nonché di concedere un termine, antecedente i 7 giorni prima della nuova udienza, per consentire a entrambe le parti il deposito di memorie e documenti.

La C.A.E., in occasione dell’udienza tenutasi il 25.10.2023 presso la sede della L.N.D., all’esito della discussione e d’intesa con le parti, ha disposto la rinotifica del ricorso da effettuarsi, a cura della ricorrente, presso il domicilio eletto dal resistente entro il successivo 26.10.2023, con decorrenza da quest’ultima data dei termini ex art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D., rinviando il procedimento all’udienza del 21.11.2023.

La società ha provveduto alla tempestiva rinotifica del ricorso nei termini sopra indicati.

Il resistente calciatore, in data 10.11.2023, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito: - di essere stato tesserato con la ricorrente per la stagione sportiva 2021/2022; - di aver sottoscritto nel gennaio del 2022, su richiesta del presidente dell'associazione, un contratto triennale per il triennio 2022/2025; - di aver precisato prima di sottoscrivere l'accordo economico che, qualora avesse ricevuto proposte di ingaggio da parte di squadre della Lega spagnola di calcio a 5 (ossia club professionistici), lo stesso avrebbe dovuto ritenersi privo di effetti, ragione per cui chiedeva espressamente alla società di inserire tale clausola; - che il presidente della Asd Napoli Futsal dopo aver rappresentato l'impossibilità di apportare modifiche al format di accordo, gli fornì ampie rassicurazioni garantendogli che in caso di chiamata dalla Spagna sarebbe potuto andare via senza problemi e che in tale ipotesi l'accordo non sarebbe stato depositato in Divisione; - che il contratto fu firmato sul format in essere per la stagione 2021/2022 che fu, poi, sostituito con altro modello per la stagione 2022/2023 senza apposizione di alcuna data come si evince dalla copia sottoscritta dalle parti e poi rilasciata nell'occasione all'atleta (NDR trattasi in vero della copia sottoscritta sul modello in lingua inglese e non già della copia in lingua italiana, poi, depositata); - che, ultimata la stagione 2021/2022, si recò in Slovenia il 15.6.2022; - che, dopo pochi giorni dal rientro in patria, ricevette una proposta di ingaggio da parte del Club Noia che accettò, a fronte della possibilità di cambiare il proprio status da dilettante a professionista e tenuto conto del tenore degli accordi intercorsi con la ricorrente, comunicando la decisione a quest’ultima; - che l’1.7.2022 stipulò con il Noia un contratto di lavoro da giocatore professionista per effetto del quale il 2.8.2022 gli venne attribuito dal Ministero spagnolo della Inclusione, Sicurezza sociale e Immigrazione un codice di previdenza sociale; - che disputò, dunque, la stagione 2022/2023 con il Club Noia; - che, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo e degli allegati, ha potuto constatare che sull'accordo economico compariva come data presunta di sottoscrizione e di contestuale deposito in Divisione quella del 24.6.2022, data nella quale si trovava, però, già da diversi giorni in Slovenia; - in via preliminare, l'inammissibilità ovvero improponibilità del ricorso in quanto presentato innanzi ad un organo la cui competenza, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento LND, esula dalla cognizione su domande proposte dalle società aventi ad oggetto richiesta di condanna degli atleti al pagamento di penali contrattuali; - che tale incompetenza trova peraltro conferma nel combinato disposto degli articoli 28, ultimo comma, Regolamento LND e 90, comma 2, del CGS dal quale si evince che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche (organo innanzi al quale sono impugnabili le decisioni della C.A.E.) è competente esclusivamente a decidere su controversie relative a premi di preparazione, somme annuali lorde, indennità, rimborsi e premi per i calciatori, senza riferimento, dunque, a controversie instaurate da società per il pagamento di penali contrattuali; - che la C.A.E. non potrebbe mai ritenersi competente a decidere una controversia relativa ad una materia per la quale l'organo investito dell'eventuale gravame sarebbe poi sfornito di competenza decisionale; - l’invalidità e/o inefficacia dell’accordo economico dedotto in lite in quanto non conforme a quello effettivamente sottoscritto dalle parti le quali avevano firmato il contratto nel mese di gennaio 2022, senza apporvi alcuna data, con la conseguenza che l'annotazione del giorno 24.6.2022 sarebbe stata apposto successivamente, senza il consenso del resistente, da parte della ASD Napoli Futsal (come si evincerebbe sia dal tratto di penna utilizzato per trascrivere la data, sia dal fatto che il 24 giugno 2022 il calciatore non si trovasse più a Napoli da diversi giorni); - che la riprova palese che l'accordo fosse stato sottoscritto ben prima del 24.6.2022 si ricava dal fatto che esso risulta stipulato sul format federale in vigore per la stagione 2021/2022 laddove, alla data del 24.6.2022, la Divisione aveva già provveduto ad editare e pubblicare il format per la stagione 2022/2023; - che l’apposizione abusiva della data, da parte dell'associazione, costituisce un primo profilo di invalidità, in quanto illegittima modifica di un elemento rilevante del contratto; - che, in ogni caso, l'accordo risulta inficiato nella sua validità ed efficacia anche per essere stato stipulato su un format non conforme a quello in vigore per la stagione 2022/2023; - che dal combinato disposto dell'art 94 ter, comma 2, N.O.I.F. e dal successivo comma 8 può trarsi la conclusione che l'utilizzo di moduli difformi da quelli predisposti, anno per anno dalla Divisione, è da sanzionarsi con la nullità dei relativi accordi economici; - che, nel caso di specie, la necessità di utilizzare il format della stagione 2022/2023 era resa ancor più stringente dal fatto che tale format conteneva, a tutela degli atleti, la nuova previsione di una specifica ipotesi di inefficacia sopravvenuta dell'accordo in caso di svincolo o trasferimento dell'atleta a norma delle regole federali; - l'invalidità e/o inefficacia sopravvenuta dell'accordo economico in questione atteso che la Figc con C.U. n. 232/A del 28.6.2023 ha deliberato, con decorrenza dall'1.7.2023, una serie di modifiche alle N.O.I.F. necessarie per adeguare la normativa federale alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2021, introducendo ex aliis una norma transitoria all'art 94 bis N.O.I.F. che impone una sostituzione degli accordi economici pluriennali in essere a detta data (circostanza che nel caso di specie non è avvenuta);- l’inefficacia dell'accordo economico stante il mancato avveramento della condizione sospensiva negativa (i.e. l'assenza di proposte di ingaggio da parte di club professionistici stranieri) alla quale i suoi effetti erano stati dalle parti tacitamente subordinati; - la nullità ovvero l'inefficacia dell'articolo 5 nella parte in cui estende l'obbligo di versamento di una penale al caso di trasferimento dell'atleta ad un club estero professionistico in quanto contrastante con il regolamento Fifa sullo Status dei calciatori; - che l’art. 14 del predetto regolamento stabilisce il principio che entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto per giusta causa senza incorrere in conseguenze sfavorevoli (quali obblighi di pagamento di indennità o sanzioni disciplinari); - che il passaggio ad un club spagnolo ha determinato il cambio di status da dilettante a professionista, consentendogli di poter stipulare un vero e proprio contratto di lavoro; - che, in via generale, il passaggio al professionismo, comportando l'instaurazione di un autentico contratto di lavoro, deve ritenersi integrante una ipotesi di giusta causa di risoluzione/recesso dai eventuali accordi esistenti con la società dilettantistica di provenienza; - che tale assunto è confermato dal tenore dell'articolo 113 N.O.I.F. che prevede lo svincolo per i calciatori non professionisti che dopo il compimento dei 19 anni abbiano stipulato un contratto con società aderenti a leghe professionistiche; - che l'art. 5 del modello 2021/2022 è, dunque, da dichiararsi nullo e/o inefficace per violazione del predetto articolo 14 nella parte in cui fissa a carico dell'atleta l'obbligo di pagamento di penali anche nel caso di passaggio a club esteri professionistici (ipotesi nella quale il cambio di status comporta necessariamente la risoluzione/recesso dal contratto per giusta causa); - che l'articolo 5 del modello 2021/2022 appare invalido anche sotto il profilo della palese violazione di interessi di rango costituzionale e comunitario, tenuto conto del fatto che la previsione di penali peraltro gravosissime  nel caso di passaggio al professionismo integra una illegittima ed inaccettabile compressione del diritto al lavoro tutelato dagli articoli 35 e 36 della Costituzione nonché dall'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; - l'inefficacia dell'articolo 5 che, integrando una clausola vessatoria, è stato oggetto di una sottoscrizione separata riferita indistintamente e cumulativamente anche ad altre clausole negoziali non vessatorie (quale ad esempio l'articolo 2), così non garantendo all'atleta (peraltro di nazionalità e lingua slovena) la giusta comprensione della portata enormemente sfavorevole dell'articolo in questione di guisa che la sottoscrizione apposta per accettazione anche dell'articolo 5 è da ritenersi non idonea nè efficace sul piano negoziale; - in via di estremo subordine, la manifesta eccessività della penale di cui all'articolo 5, con la conseguenza che ove lo stesso fosse ritenuto valido la penale dovrà essere oggetto di equa e congrua riduzione e ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 94 bis norma transitoria N.O.I.F.

Il calciatore ha, quindi, concluso chiedendo: - in rito, di dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso per essere la C.A.E. incompetente a decidere sulla domanda proposta; - nel merito, di accertare dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dell'accordo economico e per l'effetto rigettare il ricorso; -  in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità ovvero l’inefficacia dell'articolo 5 per contrasto con l'articolo 14 del Regolamento Fifa sullo status dei giocatori e per l'effetto rigettare il ricorso; -  in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità ovvero l’inefficacia dell'articolo 5 dell'accordo economico per contrasto con le norme costituzionali e comunitarie poste a tutela del diritto del lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso; - in via ancor più gradata, accertare e dichiarare l'inefficacia dell'articolo 5 dell'accordo economico per inadeguata specifica approvazione scritta e per l'effetto rigettare il ricorso; - in via del tutto subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare la manifesta eccessività della penale di cui all'articolo 5 e, per l'effetto, disporre una congrua riduzione della stessa, con vittoria delle spese di lite; - in via istruttoria disporsi, ove ritenuto necessario, prova per testi con il team manager della ASD Napoli Futsal sulle circostanze concernenti l'apposizione della firma sull'accordo economico.

La società, con memoria inviata il 14.11.2023, ha replicato alla memoria difensiva del calciatore: - contestando l’infondatezza dell’eccezione di asserita inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per incompetenza della C.A.E., riproponendo le argomentazioni già svolte nella memoria depositata il 18.10.2023; - contestando l’infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'accordo economico: - stante l’irrilevanza della non conformità della data (considerato che le indicazioni in esso contenute non sono state modificate e/o integrate dalla ricorrente); - l’assoluta correttezza nell’utilizzo del modulo della stagione 2021/2022 (stante la sottoscrizione e il deposito avvenuto, appunto, in tale stagione sportiva e fermo restando che l’utilizzo di moduli difformi da quelli predisposti non determina la nullità degli accordi sottoscritti come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa); - l’assoluta irrilevanza del richiamo all’art. 94 bis delle NOIF (approvato successivamente rispetto alla controversia in delibazione), così come quello al mancato avveramento della condizione sospensiva negativa (non sancita in nessun accordo scritto tra le parti e, peraltro, in contrasto con il dettato dell’art. 5); - contestando l’infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'art. 5 per contrasto con l’art. 14 del Regolamento Fifa Status e Trasferimenti, in considerazione del fatto che il calciatore era, di fatto, un vero e proprio professionista già con la ricorrente, stante il compenso percepito con la ricorrente (come, peraltro, riconosciuto, in casi analoghi, sia dalla stessa Fifa, sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sia dal d.lgs n.36/2021, sia dalla giurisprudenza nazionale) con conseguente mantenimento dell’obbligo di pagamento di penali per il recesso ante tempus rispetto ad un accordo costituente un vero e proprio contratto di lavoro sportivo alla luce, sia della normativa Fifa sia della giurisprudenza europea; - contestando l’infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'art. 5 per contrasto con i principi costituzionali ed europei a tutela del diritto al lavoro per i medesimi motivi appena sopra ricordati e non sussistendo nel caso di specie alcuna “inaccettabile compressione del diritto al lavoro”; - contestando l’infondatezza dell’eccezione relativa alla vessatorietà della clausola, in quanto la stessa era prevista nel modello standard fornito dalla Divisione Calcio a 5 (nell’interesse generale alla stabilità degli accordi contrattuali), non era stata predisposta dalla Società, era facilmente leggibile e non affatto nascosta, con la conseguenza che la stessa era tutt’altro che vessatoria e non doveva essere sottoscritta specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e seguenti c.c.; - contestando l’infondatezza dell’eccezione relativa alla manifesta eccessività della penale (richiamando quanto già argomentato nella memoria depositata il 18.10.2023).

La società ha, quindi, concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso e conseguentemente nella richiesta di condanna del resistente al pagamento della penale pari al triplo degli importi complessivamente pattuiti.

In occasione dell’udienza tenutasi il 21.11.2023, sono comparsi i difensori delle parti i quali, dopo un’articolata discussione, si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Preliminarmente, quanto alla prova per testi chiesta dal resistente, la C.A.E. ritiene che la decisione possa essere assunta sulla scorta di tutti i copiosi atti e documenti versata nel procedimento, avendo gli stessi consentito una completa ed esaustiva istruttoria del caso e non essendo in dubbio l’intervenuta sottoscrizione, da parte del sig. Hozjan, dell’accordo economico in delibazione.

Giova ricordare, peraltro, sul punto come sia lo stesso Regolamento della L.N.D. (art. 28, comma 6) a disporre espressamente che “Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale”, con ciò fissando un criterio di estrema residualità quanto al loro utilizzo.

Fermo quanto precede, la C.A.E. ritiene per le ragioni che seguono che il ricorso proposto dalla società sia fondato, dovendosi, però, ai sensi dell’art. 1384 c.c., disporre un’equa diminuzione della penale contrattualmente prevista, stante la sua manifesta eccessività.

Con riferimento alla domanda di inammissibilità/improponibilità del ricorso, si ritiene che la stessa non possa essere accolta in quanto, pur non essendo normativamente prevista espressamente la competenza della C.A.E. in ordine al pagamento della penale di cui all’art. 5 dell’accordo economico (disposizione, peraltro, peculiare ed esclusiva del modello elaborato dalla Divisione Calcio a 5 e non presente in quello del Dipartimento Interregionale L.N.D.), tale “materia” non può che rientrare, in ogni caso, nell’alveo delle controversie tra calciatori e società afferenti gli accordi economici e gli inadempimenti di cui all’art. 94 ter N.O.I.F. soggetti alle decisioni di questa Commissione, con la conseguenza che una volta accertato un inadempimento come, appunto, nel caso di specie sarebbe, poi, paradossale non poter applicare la penale contrattualmente prevista (fermo il limite dell’art. 1384 c.c.).

Quanto, invece, ai profili “di merito” sollevati dalla resistente si osserva come l’accordo de quo non possa considerarsi né invalido né tantomeno inefficace.

Il resistente non ha contestato la sottoscrizione dell’accordo de quo, ma solo l’apposizione della data con la conseguenza che durata, corrispettivo e penale sono state dallo stesso integralmente accettate (né risulta, peraltro, che tali elementi siano stati successivamente modificati dalla ricorrente).

Risulta, poi, conforme l’aver utilizzato il format della stagione sportiva 2021/2022 considerato che, seppure concernente un rapporto relativo alle tre stagioni sportive successive, il modello de quo era assolutamente utilizzabile alla data riportata nell’accordo economico sottoscritto e depositato. Quanto, poi, al richiamo all’art. 14 del Regolamento Fifa Status e Trasferimenti non può, invero, questa Commissione disapplicare una previsione fissata da un’istituzione federale, quale la Divisione Calcio a 5, che in un modello utilizzato per tutti i rapporti afferenti l’attività dei suoi tesserati e dei propri club ha chiaramente disciplinato, in via astratta, la fattispecie concreta oggetto del presente procedimento stabilendo che “laddove l'Atleta, in contrasto con i termini del tesseramento con la società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore professionista … con un club di una Federazione estera, sarà tenuto – anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento Fifa sullo Status e il Trasferimento dei calciatori – al pagamento, in favore della Società, di una penale pari al doppio/triplo … degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano meno maturati e/o corrisposti).

Non si rinviene, poi, alcuna potenziale violazione dei principi costituzionali ed europei considerato che il resistente ha potuto (come confermato nella sua memoria) prestare, comunque, la propria attività in favore di un club professionistico di un’altra nazione (rompendo unilateralmente il vincolo che lo legava alla resistente) e tale circostanza, invero, non può giustificare il venir meno di un obbligo (il pagamento della penale contrattuale) fissato dalla Divisione Calcio a 5 stessa. Quanto, poi, alla vessatorietà della clausola si osserva come l’accordo economico presenti, inter alia, la specifica approvazione per iscritto dell’art. 5. Sul punto si osserva che, diversamente da quanto osservato dal resistente (e dalla ricorrente), le clausole oggetto di specifica approvazione (i.e. della seconda sottoscrizione) sono state oggetto di adeguata selezione da parte della Divisione Calcio a 5 all’atto di approntamento del modello, essendo state limitate agli artt. 2 (mancata responsabilità di Figc e LND) 4 (riduzione dei compensi e risoluzione) e, appunto, al 5.

Deve accogliersi, invece, l’eccezione relativa alla manifesta eccessività della penale atteso che condannare il calciatore al pagamento integrale dell’importo contrattualmente previsto (i.e. euro 271.500,00) costituirebbe un provvedimento, oltre che eccessivamente gravoso, comunque, contrario non solo all’art. 1384 c.c. ma anche a quelle ragioni di equità che, più volte, hanno orientato le decisioni di questa Commissione (ci si riferisce, in particolare, a tutti i procedimenti originati in conseguenza della pandemia, ove l’equità è diventata una vera e propria “regola”).

Si ricorda, infatti, che da un lato la ratio ispiratrice dell’art. 1384 c.c. è quella di evitare che il creditore possa ottenere come avverrebbe nel caso di specie stante l’ammontare complessivo della penale un indebito arricchimento a causa dell’inadempimento e che – dall’altro lato – “l’esagerazione” deve essere manifesta ed emergere dal raffronto fra l’interesse all’esecuzione e l’ammontare della penale.

Precisato quanto sopra si ritiene che la penale possa essere ridotta all’importo di euro 30.166,67, pari all’importo medio degli importi annui lordi convenuti per le tre stagioni sportive indicate nell’accordo economico.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, condanna il sig. Nejc Hozjan al pagamento in favore della ASD Napoli Futsal, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 30.166,67 a titolo di penale per la violazione dell’art. 5 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti il 24.6.2022.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della società) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Ordina al Signor Neic Hozian di comunicare alla Divisione Calcio a 5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

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