LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 233 del 21.12.2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA A.S.D.NAPOLI/Bruno Alexandre COELHO
RICORSO DELLA SOCIETA A.S.D.NAPOLI/Bruno Alexandre COELHO
La ASD Napoli Futsal, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, Via Giulio Gonzaga n. 18, (C.F. 9516909636 - P. I.V.A. 08141091218) per tramite dei propri difensori ha presentano reclamo (datato 13.01.2023, trasmesso a questa Commissione con nota del 04.05.2023, unitamente ai documenti esattamente calendati nella nota di accompagnamento/deposito), nei confronti del calciatore Bruno Alexandre Dias Cohelo, nato a Sintra (Portogallo) il 01.08.1987, al quale il ricorso è stato trasmesso a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno indirizzata presso l'indirizzo del suo domicilio in Marigliano, Via San Francesco n. 5 (plico restituito al mittente per irreperibilità del destinatario), nonché altro plico al medesimo indirizzato presso la Società Sport Lisboa e Benfica, regolarmente ricevuto. Tanto consta dalla documentazione prodotta.
La ricorrente società, partecipante al campionato nazionale di calcio a 5 Serie A, riferisce di aver stipulato con il predetto calciatore un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF relativamente alle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, con decorrenza dal 01.07.2021 e scadenza al 30 giugno 2023.
Detto accordo, datato 20.10.2021 e depositato presso la Divisione Calcio a 5 il 29.10.2021, in particolare prevedeva la corresponsione da parte della società di un importo complessivo di euro 58.000,00, di cui euro 28,000,00 in riferimento alla stagione sportiva 2021/2022 ed euro 30. 000,00 per quella successiva 2022/2023.
Lamenta, tuttavia, la ricorrente che, in pendenza del predetto accordo, il Signor Dias Choelo è stato tesserato dalla Società Portoghese Sport Lisboa e Benfica, circostanza attestata dalla comunicazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC pervenuta alla Società via PEC in data 30 agosto 2022.
Al proposito precisa la ASD Napoli Futsal che all’art. 5 dell’Accordo concluso con il Signor Dias Cohelo, è espressamente previsto che “Laddove l’Atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la Società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore, professionista o non professionista, con un club di una federazione estera, sarà tenuto - anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori - al pagamento in favore della Società di una penale pari al [ ] doppio [ ] triplo (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell’Atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano, o meno, maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili.”.
In considerazione di ciò la società ritiene che ricorrano gli estremi per ottenere dal calciatore Dias Coelho il pagamento della penale nella misura massima prevista, non essendo stata barrata sul modulo contenente l’accordo alcuna delle due caselle. Ha chiesto al giocatore, con due distinte diffide, di provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 174.000,00, ma essendo rimaste le stesse prive di riscontro, ha adito questa Commissione, chiedendo che, previo accertamento del fatto che il calciatore Coelho ha posto in essere una condotta in violazione del richiamato art. 5 dell'Accordo Economico, in quanto si è tesserato "con un club di una Federazione estera" - il calciatore Coelho sia condannato a pagare alla Società Napoli Futsal la penale in misura di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00), pari al triplo degli "importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta", con l'Accordo richiamato, pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) (euro 28.000,00 per la stagione 2021/2022; euro 30.000,00 per la stagione 2022/2023) o in altra eventuale minore misura.
Con riserva di presentare un esposto alla Procura Federale, alla luce della rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal giocatore e dalla Società estera, anche alla luce dell'art. 17 (rispettivamente artt. 17.3. per il giocatore e 17.4. per la Società) del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti (espressamente richiamato dall'art. 5 dell'Accordo Economico tra Società e giocatore).
Il procedimento veniva chiamato alla seduta del 13 settembre 2023 e rinviato a quella del 21 novembre 2023 con autorizzazione al deposito di note per chiarimenti. Non si costituiva il calciatore.
Alla seduta del 21 novembre 2023, infine, depositata dalla ricorrente una memoria illustrativa, il procedimento veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate dalla società ed ancora confermate.
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Il reclamo risulta essere stato tempestivamente depositato ed adempiute tutte prescrizioni formali.
Deve affermarsi, in primo luogo, la sussistenza della competenza di questa Commissione a conoscere della presente controversia ed a decidere la stessa, trattandosi di ricorso proposto relativamente alla scorsa stagione sportiva (2022/2023). Competenza da ritenersi ricorrente non solo ratione temporis, ma pure ratione materiae, in quanto effettivamente l’art. 94 ter delle NOIF, al comma 10, prevede espressamente che “Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.”. E tanto, si ritiene, senza limitazione alcuna in relazione al titolo di debenza della somme dovute in caso di inadempimento, compresa, quindi, anche quelle corrispondenti all’erogazione di penali previste nell’accordo sottoscritto dalle parti, come nel caso di specie.
E d’altro canto, come correttamente osservato dalla ricorrente, sarebbe del tutto illogico ritenere competente questa Commissione a pronunciarsi in relazione all’accertamento dell’inadempimento, e quindi all’an debeatur, e non, invece, anche in relazione al quantum.
Tanto chiarito, quindi, la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ritiene il reclamo fondato e degno di accoglimento nei limiti che si specificano nel seguito.
La clausola contenuta nell’accordo e che prevede l’erogazione della penale è chiara ed inequivoca nel testo e nel contenuto: il fatto, poi, che il calciatore abbia ottenuto il tesseramento con un club appartenente ad una federazione estera è del tutto evidente e comprovato dalla documentazione allegata al reclamo. E’ accertato, perciò, l’avverarsi della condizione che giustifica la pretesa del pagamento della penale da parte del calciatore, il quale, pertaltro, si è reso, inoltre, inadempiente per non aver dato alla società, come a termini dell’accordo sarebbe stato suo preciso dovere, comunicazione del trasferimento del proprio domicilio (senza che possa, pertanto, lamentare l’eventuale mancata ricezione del reclamo, peraltro regolarmente consegnato per lui presso la nuova società con cui è tesserato), ma neppure del nuovo tesseramento e del passaggio alla compagine sportiva estera.
Seppur, come detto, sussista il diritto della società ricorrente a pretendere il pagamento della penale, si ritiene eccessiva la misura della stessa. A prescindere da ogni considerazione in merito alla formulazione della clausola (che prevede in caso di mancata selezione delle opzioni consentite quella più gravosa, contrariamente a quanto si sarebbe portati a ritenere in applicazione dei principi generali), giova osservare che, quantunque la reclamante osservi che la stessa ha uno sviluppo oggettivo, ragionevole e proporzionato, in quanto ancorata all’entità delle somme previste nell’accordo e alla durata dello stesso, è pur vero che la prestazione è stata eseguita dal calciatore per l’intera stagione sportiva 2021/2022, senza che alcun pregiudizio abbia subito, perciò la società in relazione alla stessa.
Invero l’art. 1384 c.c. prevede che il giudice possa diminuire equamente la penale se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Detta norma opera, quindi, secondo una duplice direzione: quella della considerazione della parziale esecuzione e l’altra dell’eccessivo ammontare della penale, ipotesi, l’una e l’altra, che secondo la ratio della norma tende ad evitare un eccessivo arricchimento del creditore che non troverebbe ragione nella misura dell’inadempimento. Ebbene, spetta al giudicante il potere di poter intervenire d’ufficio, e quindi a prescindere da una specifica richiesta, per ridurre la penale, compiendo una valutazione non tanto della prestazione considerata in astratto, quanto piuttosto dell'interesse che conserva la parte all’adempimento della prestazione cui ha diritto in virtù dell’accordo (per tutte Cassazione civile sez. III - 20/09/2023, n. 26901). Tanto precisato ritiene questa Commissione che ricevuta integralmente la prestazione per una intera stagione sportiva, l’interesse della società debba effettivamente considerarsi ridotto, proprio per aver fornito il calciatore quanto si era obbligato a fare e che la penale, quindi, debba ridursi nella misura, ritenuta equa, pari all’importo pattuito per la stagione sportiva 2022/2023, ossia ad euro 30.000,00 (trentamila/00).
Salvo il diritto della società, come espressamente previsto nell’accordo, all’eventuale ulteriore danno.
Il reclamo, quindi, deve trovare in detti limiti accoglimento, con la conseguente condanna del calciatore Bruno Alexandre Dias Cohelo al pagamento in favore della reclamante del predetto importo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie nei limiti di cui sopra la domanda formulata dalla reclamante ASD Napoli Futsal, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l’effetto condanna il Signor Bruno Alexandre Dias Cohelo, nato a Sintra (Portogallo) il 01.08.1987, al pagamento in favore della società reclamante dell’importo di euro 30.000,00 (trentamila/00).
Dispone la restituzione alla ASD Napoli Futsal, della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina al Signor Bruno Alexandre Dias Cohelo di comunicare alla Divisione Calcio a 5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.