F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0063/CSA pubblicata del 30 Novembre 2023 – U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

Decisione/0063/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0073/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Componente

Mauro Sferrazza - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n.0073/CSA/2023-2024 proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. in data 8.11.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.11.2023, l’Avv. Mauro Sferrazza, e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la parte reclamante.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento sanzionatorio assunto nei confronti della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.: “per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore destinato ai tifosi ospiti, al 7° minuto del secondo tempo attinto con due sputi un Calciatore della squadra avversaria e, al contempo, proferito un epiteto razzista nei confronti dello stesso, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione in applicazione degli art. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione e della percezione, necessari per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S. e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.)”.

I collaboratori della Procura Federale hanno rappresentato, nel loro referto, che, al settimo minuto del secondo tempo della gara, un calciatore della A.C. Trento, scivolato, in occasione di un fallo di gioco, contro i cartelloni pubblicitari collocati a bordo campo, veniva attinto, al momento in cui si rialzava, da uno sputo lanciato da uno spettatore, posizionato vicino alla recinzione all’interno del Settore Curva Ferrovia, che ospitava i tifosi a seguito della U.S. Alessandria. Lo stesso tifoso, successivamente, “proferiva nei riguardi dello stesso calciatore, la seguente frase «n. di m.» per poi lanciare un secondo sputo nei confronti del medesimo calciatore. Entrambi gli sputi colpivano il calciatore in questione che senza alcuna reazione si voltava rientrando in campo per riprendere la gara. … Al termine della gara i sottoscritti collaboratori della Procura venivano avvicinati dal Dirigente accompagnatore Ufficiale … e dal calciatore … entrambi della società A.C. Trento i quali informavano gli stessi dell’accaduto e notiziando di voler denunciare ufficialmente i fatti verificatisi che successivamente venivano raccolti attraverso apposita dichiarazione resa dai medesimi allegata al presente appunto informativo. Si precisa che all’interno della curva ferrovia destinata ai tifosi ospiti erano presenti in totale 43 tifosi e che il fatto avvenuto e denunciato è attribuibile ad uno solo dei tifosi staccatosi in quel preciso momento dal resto del gruppo degli altri tifosi. Da quanto riferito successivamente dal Funzionario dell’Ordine Pubblico Dott. Anelli Francesco, il presunto tifoso resosi responsabile del fatto è stato identificato dalle Forze dell’Ordine e verrà deferito all’Autorità Giudiziaria per le relative incombenze del caso …”.

Rileva, anzitutto, questa Corte, come i fatti di cui al procedimento siano stati, puntualmente e dettagliatamente, segnalati dai rappresentanti della Procura Federale e come gli stessi non siano, peraltro, oggetto di contestazione da parte dalla Società reclamante, quanto al loro effettivo verificarsi. Peraltro, in tal ottica, la società reclamante, correttamente premette ed evidenzia che si tratta “di un comportamento assolutamente deprecabile, attribuibile ad un unico pseudo tifoso, e da cui la Alessandria Calcio 1912 prende le distanze e si discosta completamente”.

La società reclamante, come rappresentata ed assistita, richiede l’applicazione delle esimenti ex art. 29, comma 1, lett. c) ed e) CGS e, per l’effetto, l’annullamento della sanzione dell’ammenda di 3.500,00.

L’istanza non può trovare accoglimento. Infatti, la disposizione di cui all’art. 29, comma 1, lett. e), C.G.S. (rubricato “Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori”), dispone che la società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se … “e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”.

Orbene, la fattispecie esimente non può dirsi, nel caso di specie, integrata, atteso che, se è pacifico che il comportamento descritto in atti è addebitabile ad uno solo dei sostenitori al seguito della U.S. Alessandria e che a detto comportamento non hanno, appunto, aderito altri tifosi, per contro non risultano, in atti, utili risultanze istruttorie atte a dimostrare che gli altri sostenitori abbiano manifestato, in modo chiaro e palese, con apposite condotte espressive, la propria dissociazione dal comportamento medesimo.

La società reclamante invoca, poi, l’esimente ex lett. c) del medesimo, sopra menzionato, art. 9 CGS, atteso che l’U.S. Alessandria, “parte lesa della vicenda, al fine di tutelarsi nelle opportune sedi, in data 02 novembre 2023, ha inviato una P.E.C. (che ivi si allega – v. all. 1) alla Questura di Alessandria, ad oggi ancora inevasa, con la richiesta di ricevere il nominativo e le generalità del soggetto resosi protagonista dei gravissimi fatti di Trento.

Il tutto, appunto, in una ottica di cooperazione con le Forze dell’Ordine e/o le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazione, così come normativamente prescritto dall’art. 29, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, e, di tal guisa, poter adottare autonomi provvedimenti e poter intraprendere le dovute azioni legali”.

Ritiene, questa Corte, che neppure detta esimente sia, nella circostanza, rinvenibile, non risultando che la società abbia concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per la concreta identificazione del proprio sostenitore responsabile del fatto, avendo, allo stato, infatti, soltanto richiesto essa stessa alle Forze dell’Ordine, il nominativo dell’autore della violazione di cui trattasi.

Può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata, seppure per argomentazioni diverse da quelle spese dalla reclamante: sotto questo profilo, infatti, non coglie nel segno l’assunto difensivo, essendo inammissibile la comparazione prospettata e, comunque, diverse le fattispecie poste a confronto.

Tuttavia, valutate le modalità complessive della vicenda (che, pur connotata da particolare gravità, non ha avuto particolari effetti diffusivi, specie tali da integrare i requisiti della dimensione e della percezione previsti dalla fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, CGS); considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; tenuto conto che gli altri sostenitori presenti in curva, pur non avendo espressamente manifestato, con apposita condotta espressiva, la loro formale dissociazione, hanno, comunque – lasciando isolato l’autore del deprecabile gesto – comunque, sostanzialmente manifestato la propria dissociazione da siffatti comportamenti; valorizzata l’interlocuzione intrapresa, dalla società reclamante, con le Autorità di pubblica sicurezza ai fini di eventuali iniziative legali e/o risarcitorie, il Collegio ritiene possibile una riduzione della misura sanzionatoria, disponendo, per l’effetto, che la stessa sia contenuta nell’ammenda di euro 3.000 (tremila).

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a 3.000,00 (tremila/00).

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                     Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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