F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0065/CSA pubblicata del 5 Dicembre 2023 – Virtus Verona srl
Decisione/0065/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0094/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Nicola Durante - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 94/CSA/2023-2024, proposto da Virtus Verona s.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 80/DIV del 14 novembre 2023;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla riunione in videoconferenza del giorno 30 novembre 2023, il Cons. Nicola Durante; Sentito l’arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Virtus Verona s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 80/DIV del 14 novembre 2023, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2023–2024 Giana Erminio/Virtus Verona, disputata l’11 novembre 2023 e terminata 4-0 – ha irrogato al giocatore Gomez Taleb Juan Ignacio la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive, “per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante, dopo un contrasto di gioco, si rialzava da terra e lo colpiva con violenza con un calcio all’altezza del ginocchio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone”.
Aggiunge il referto che il fallo ha necessitato l’intervento del massaggiatore e che il calciatore avversario ha ripreso il gioco dopo qualche minuto.
Col proposto reclamo, si contesta la descrizione del fatto, deducendo trattarsi di semplice condotta gravemente antisportiva (“ un piccolo sgambetto”) e si chiede la riduzione della sanzione ad una o a due giornate.
Sentito ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S., l’ufficiale di gara ha confermato il referto, affermando che il colpo è stato sicuramente volontario, che il fatto è accaduto con il pallone non a distanza di gioco, mentre questo era in svolgimento.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 30 novembre 2023, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo non merita accoglimento.
Occorre premettere che il fatto si trova così descritto nel referto arbitrale, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.).
Né è possibile accedere alla richiesta della parte reclamante di utilizzare le riprese televisive quale mezzo di prova contrario, essendo ciò previsto esclusivamente “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione” (art. 61, comma 2, C.G.S.), mentre nella fattispecie non si vuol sostenere l’estraneità del giocatore incolpato, ma la diversità della condotta a lui addebitata.
Tenuto conto del fatto ascritto e della sua gravità, la sanzione è pertanto equa.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce