F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0058/CSA pubblicata del 24 Novembre 2023 – Cavese 1919 SSD ARL – Sig. Ciro Foggia

Decisione/0058/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0077/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Savio Picone – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0077/CSA/2023-2024, proposto dalla società Cavese 1919 SSD ARL in data 06.11.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 43 del 02.11.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.11.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Cavese 1919 SSD ARL ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 43 del 02.11.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Cavese / Nocerina del 01.11.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00 e diffida “Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato n°50 fumogeni di cui 30 nel settore ad essi riservato e 20 che venivano lanciati sul terreno di gioco. ( R CdC )” nonché della squalifica per tre gare effettive al proprio tesserato Foggia Ciro “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, rappresentando, per quanto concerne la sanzione dell’ammenda, di avere adottato misure particolari atte a fornire idoneo ausilio alle Forze dell’Ordine, anche tramite il rafforzamento del servizio Steward e che in ogni caso l’utilizzo dei fumogeni non ha causato alcun ritardo all’inizio della gara e nessun pericolo per l’incolumità di chicchessia. La società Cavese ha chiesto, altresì, disporsi l’applicazione dell’esimente di cui all’art.29 del C.G.S. In ordine alla squalifica del calciatore Ciro Foggia la società ha fornito una ricostruzione dell’episodio parzialmente difforme rispetto a quella emergente dal referto di gara, sostenendo che il proprio tesserato abbia solo reagito ad un avverso atto di violenza e si sia limitato a colpire l’avversario con una manata al petto.

La reclamante ha concluso domandando disporsi l’annullamento o la riduzione della ammenda e la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 novembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel referto dell’Arbitro, nonché del Commissario di campo, che rientra a pieno titolo nella documentazione ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta ampiamente documentata e descritta la condotta dei sostenitori e del tesserato della Cavese, emergendo quanto segue.

Referto Arbitro: “Prima e durante lo svolgimento della gara i tifosi della Cavese hanno accesso circa una trentina di fumogeni all'interno del loro settore mentre una ventina venivano lanciati all'interno del recinto di gioco sulla pista d'atletica presente attorno al tdg - Espulsione calciatori: Cavese 1919 Ssdarl, 1 tempo regolamentare 45' 9 - Foggia Ciro [cap.] a gioco fermo colpiva con una manata il giocatore avversario (n.23 Mazzei Tommaso - Nocerina) all'altezza del viso.”

Relazione Commissario di Campo: “Esplosione petardi: Cavese: Nel proprio settore 30 - Nel recinto 20; Cavese: presenti circa quattromila tifosi, i quali, quelli che occupavano la curva per tutta la durata della gara hanno acceso trenta fumogeni nel loro settore e lanciato altri venti fumogeni nel recinto di gioco.”

Dagli atti ufficiali dalla gara emerge come la condotta dei sostenitori della Cavese si sia concretizzata nell’impiego di ben 50 fumogeni/petardi, accesi durante tutto l’arco di tempo di svolgimento dell’incontro, di cui circa 20 lanciati all’interno del recinto di gioco. La Corte al riguardo osserva, pertanto, come, pur apprezzando lo sforzo, anche economico, posto in essere dalla società Cavese, la violazione contestata rivesta una gravità tale da non consentire di accedere ad alcuna riduzione della sanzione.

Per quanto concerne la sanzione della squalifica, dalla dinamica complessivamente emergente dal referto arbitrale emerge come il calciatore Ciro Foggia abbia, a gioco fermo, colpito con una manata il giocatore avversario Mazzei Tommaso all'altezza del viso e solo successivamente quest’ultimo abbia afferrato con entrambe le mani la maglia del giocatore avversario Foggia all'altezza del petto, strattonandolo con forza. Dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione violenta del gesto addebitato al tesserato, potenzialmente dannosa, anche tenendo conto della parte del corpo attinta, e dall’altro lato, che non possa trovare applicazione alcuna attenuante. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.Ne consegue che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue e condivisibili e vanno quindi confermate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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