F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0060/CSA pubblicata del 30 Novembre 2023 – A.C. Ponte San Pietro SSDARL

Decisione/0060/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0080/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0080/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Ponte San Pietro SSDARL in data 06.11.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2023, il dott.  Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.C. Ponte San Pietro SSDARL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Kritta Marwane dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2 novembre 2023, in relazione alla gara Caldiero Terme/Ponte San Pietro, dell’1 novembre 2023, valevole per il campionato di Serie D.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Il calciatore, contrariato da una mia decisione, mi profferiva testuale offesa a gran voce: “Ma che Cazzo hai fischiato, non ci capisci un Cazzo”.

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, sostenendo che il calciatore si è rivolto all’Arbitro in modo veemente ma non offensivo, senza insulti e senza mancare di rispetto.

La Società ritiene che la sanzione sia eccessivamente gravosa.

Conclusivamente viene chiesta la riduzione della sanzione inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la Società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a ridurre la offensività della condotta posta in essere dal calciatore Kritta Marwane, senza negare però che detta condotta si sia effettivamente realizzata.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “Il calciatore, contrariato da unamia decisione, mi profferiva testuale offesa a gran voce: “Ma che Cazzo hai fischiato, non ci capisci un Cazzo”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal giudice sportivo della condotta esaminata e corretta la sanzione irrogata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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