F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0061/CSA pubblicata del 30 Novembre 2023 – Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l.-sig. Benucci Massimiliano

Decisione/0061/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0071/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli – Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0071/CSA/2023-2024, proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. in data 6.11.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2 novembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 14 novembre 2023, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone e udito l’avv. Fabio Giotti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Massimiliano Benucci, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 43 del 2 novembre 2023), in relazione alla gara Aquila Montevarchi / Ghiviborgo del 1 novembre 2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per tre giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Al termine della gara si avvicinava ad un avversario e lo spingeva ponendogli le mani sul petto e sul collo, provocando un principio di rissa”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la rideterminazione della sanzione inflitta.

Secondo la tesi della società reclamante: al termine della gara, un calciatore del Ghiviborgo, Gianmarco Cusin, avrebbe spinto ed insultato il Benucci con le parole riportate a referto (“Abbiamo vinto coglione”); il Benucci avrebbe spinto via il Cusin, senza colpirlo, in reazione ad una condotta pacificamente evitabile e platealmente antisportiva; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.; in ogni caso, la responsabilità del principio di rissa sarebbe imputabile al Cusin; la squalifica dovrebbe essere ridotta a due giornate, riconoscendo l’attenuante prevista dall’art. 13.1.a) C.G.S., per avere il Benucci reagito a comportamento ingiusto dell’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 14 novembre 2023, è stato ascoltato il difensore della società reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Si legge nel referto di gara che il Benucci “(…) Dopo il triplice fischio si è preso con il n. 22 della società Ghiviborgo andandogli incontro e spingendolo via con le mani su petto e collo, dopo che il n. 22 lo aveva insultato. Per tale motivo lo espellevo”.

Nella specie, non può dubitarsi che la condotta del Benucci è connotata da violenza (spinta con mani su petto e collo) ed è riconducibile alla previsione dell’art. 38 C.G.S.; tuttavia, ricorre nella specie la circostanza attenuante prevista dall’art. 13.1.a) C.G.S., per avere il Benucci reagito, nell’immediato, alla condotta ingiuriosa e provocatoria del Cusin.

Ne discende che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Aquila Montevarchi deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it