F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0062/CSA pubblicata del 30 Novembre 2023 – sig. Jacopo Silva

Decisione/0062/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0079/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Andrea Galli – Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0079/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Jacopo Silva in data 8.11.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2 novembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 14 novembre 2023, tenutasi in videoconferenza, il dott. Savio Picone e udito l'avv. Andrea Scalco per il reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente Jacopo Silva, calciatore della società Piacenza Calcio 1919, chiede la riduzione della squalifica per tre gare effettive, irrogata nei suoi confronti dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 43 del 2 novembre 2023), in relazione alla gara Legnano / Piacenza Calcio 1919 del 1 novembre 2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha così motivato la sanzione: “Per avere, a gioco fermo, nel corso di un parapiglia tra alcuni calciatori delle due squadre, afferrato un calciatore avversario per il collo e colpito il medesimo al volto”.

Le censure possono così riassumersi: il Silva sarebbe stato aggredito verbalmente e colpito al volto da un calciatore avversario, Nemanja Mladenovic; in reazione, senza alcun intento lesivo, gli avrebbe messo le mani al collo e lo avrebbe sfiorato, senza procurargli conseguenze apprezzabili; il Silva non sarebbe responsabile di azioni violente, al più sarebbe punibile per condotta antisportiva, in reazione ad un’aggressione altrui; vi sarebbe contraddizione tra la descrizione offerta dell’arbitro (“gli metteva le mani al collo”) e la motivazione del Giudice Sportivo (“afferrato un calciatore avversario per il collo”); in ogni caso, la squalifica dovrebbe essere ridotta a due giornate, riconoscendo il nesso di continuazione e le attenuanti della tenuità del fatto e della reazione a fatto ingiusto altrui.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 14 novembre 2023, la parte reclamante ha insistito per l’accoglimento della domanda.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Nel merito, si legge nel referto di gara che il Silva “ (…) Al 10 del 2 t., a gioco fermo, in seguito ad una mass confrontation che determinava una mischia tra molti calciatori di entrambe le squadre, dapprima battibeccava animatamente e reciprocamente con il calciatore avversario n. 9 Mladenovic Nemanja e successivamente gli metteva le mani al collo e lo colpiva con uno schiaffo sul volto all’altezza della guancia”.

Secondo quanto chiarito dall’arbitro nel referto di gara, non può esser dubbio che la condotta del Silva è connotata da violenza ed è riconducibile all’art. 38 C.G.S., che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate.

A tal fine, non rileva stabilire se il Silva abbia “messo le mani” al collo del Mladenovic oppure lo abbia “afferrato” per il collo. E’ infatti incontestato che il Silva abbia (anche) colpito l’avversario con uno schiaffo al volto, circostanza sulla quale la difesa di parte ricorrente nulla ha dedotto; anzi ha richiesto, in via subordinata. di ravvisare la continuazione tra lo schiaffo e le mani al collo.

Neppure ricorre la circostanza attenuante prevista dall’art. 13.1.a) C.G.S. (avere agito “in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”), poiché nel referto dell’arbitro non si scorge alcuna distinzione, temporale o causale, tra le condotte reciprocamente violente del Silva e del Mladenovic, entrambe occasionate da “una mass confrontation che determinava una mischia tra molti calciatori”.

Sulla base di quanto precede, la sanzione determinata dal Giudice Sportivo, che si attesta sul minimo edittale ex art. 38 C.G.S., è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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