F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0068/CSA pubblicata del 6 Dicembre 2023 – F.C.D. Pinerolo
Decisione/0068/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0081/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0081/CSA/2023-2024, proposto dalla società F.C.D. Pinerolo in data 10.11.2023,
per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2.11.2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2023, il Dott. Antonino Tumbiolo.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società F.C.D. Pinerolo ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore De Riggi Simone in relazione alla gara di Campionato di Serie D girone A, Asti – FCD Pinerolo (cfr. Com. Uff. n. 43 del 2.11.2023).
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara."
Il reclamo della società è fondato sull’errore materiale nel quale sarebbe incorso il Giudice sportivo che ha indicato il Direttore di gara quale destinatario dell’espressione offensiva e non l’Assistente 2, come in realtà avvenuto.
In subordine la società reclamante ha chiesto una riduzione della squalifica, in considerazione della tensione emotiva e della precedente condotta del calciatore.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 20 novembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
L’indicazione del Direttore di gara, quale destinatario dell’espressione offensiva, al posto dell’Assistente 2, costituisce un mero errore materiale da parte del Giudice Sportivo, che non incide tuttavia sulla qualificazione della condotta del calciatore e che in ogni caso è suscettibile di correzione da parte di questa Corte.
Non costituiscono elementi sufficienti per una riduzione della squalifica gli elementi portati dalla società reclamante, in quanto generici e privi di rilevanza specifica quali attenuanti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce