F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0069/CSA pubblicata del 6 Dicembre 2023 – ASD Derthona FBC 1908

Decisione/0069/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0084/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0084/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD Derthona FBC 1908 in data 11.11.2023;

per la riforma delle decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 7.11.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20.11.2023, il Dott. Alberto Urso, uditi per la reclamante l’Avv. Anna Cerbara e il Presidente Cristiano Cavaliere.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Derthona FBC 1908 ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND (Com. Uff. n. 47 del 7.11.2023) con cui sono state irrogate, alla stessa reclamante o a suoi tesserati, le seguenti sanzioni:

- squalifica per otto gare effettive a carico del calciatore Manasiev Zdravko “Per avere rivolto all’Arbitro espressione irriguardosa spingendolo su un braccio. Sanzione così determinata ex art.36 comma 1 let.b)”;

- ammenda di 2.000,00 e diffida alla società “ Per avere propri sostenitori, posizionati all’interno dell’area in cui era parcheggiata la vettura degli ufficiali di gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Uno di detti sostenitori dava un violento calcio al cancello di accesso all’area che si apriva, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per evitare l’ingresso dei sostenitori. I medesimi sostenitori reiteravano gli insulti e le minacce anche mentre la Terna Arbitrale lasciava l’impianto sportivo scortata dalla Forza Pubblica”;

- inibizione a svolgere ogni attività fino al 6 gennaio 2024 a carico del dirigente Campana Federico “ Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato”; il tutto in relazione alla gara del 5 novembre 2023 del Campionato di Serie D, girone A, disputata contro il Borgosesia Calcio.

Nel dolersi di tali decisioni la reclamante deduce quanto segue.

Quanto alla sanzione a carico del calciatore Manasiev, la stessa sarebbe eccessiva, considerato che la condotta contestata era priva dei connotati della violenza. Nella specie il Manasiev, a seguito della notifica dell’ammonizione ricevuta, si era limitato a usare un’espressione colorita nei confronti dell’arbitro, spingendolo al contempo leggermente sul braccio; di qui l’assenza di un contatto fisico idoneo a integrare il requisito della “volontaria aggressività”, necessario appunto perché possa esservi una condotta violenta, in un contesto peraltro di generale nervosismo in cui la gara versava, come confermato dall’elevato numero di ammonizioni inflitte. Il tutto troverebbe conferma peraltro in una ripresa video versata in atti dalla reclamante, e dovrebbe condurre - in applicazione dell’attenuante data dalla tenuità del contatto fisico, nonché di attenuanti generiche, unitamente all’assenza di precedenti specifici in capo al calciatore - alla riduzione della squalifica a quattro giornate di gara.

In relazione alla sanzione inflitta alla società, la reclamante censura la disposta ammenda di 2.000,00 e contestuale diffida deducendone l’eccessiva gravosità, considerato che alcun “fatto violento”, o comunque foriero di pericolo per l’incolumità pubblica o di danno grave all’incolumità fisica di una o più persone ai sensi dell’art. 26 C.G.S. si sarebbe nella specie verificato in relazione ai fatti della tifoseria addebitati alla società, come reso palese anche dal fatto che alcun referto o segnalazione è stata resa dalle Forze dell’ordine intervenute; per questo, la sanzione inflitta dovrebbe, al più, essere quantificata nel minimo edittale, pari a 500,00.

Quanto all’ultima sanzione, consistente nell’inibizione disposta a carico del dirigente Campana, dovrebbe parimenti ravvisarsene l’eccessività, atteso che il Campana si sarebbe limitato ad esprimere una critica all’operato della terna arbitrale, senza trasmodare nella minaccia, ingiuria od offesa, considerato del resto che alcuna segnalazione al riguardo si rinviene nei rapporti degli assistenti dell’arbitro, e che lo stesso Campana non ha assunto a seguito dell’allontanamento altre condotte di rilievo nonostante il clima di nervosismo che caratterizzava la gara, né risulta attinto da precedenti specifici. Per tali ragioni, l’inibizione dovrebbe essere ridotta alla misura massima di un mese.

Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto la rideterminazione delle tre sanzioni nei termini suindicati.

Alla riunione del 20 novembre 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta a carico del calciatore Manasiev.

2. In relazione a quest’ultima sanzione, il rapporto arbitrale riferisce quanto segue: “Alla notifica del provvedimento di ammonizione mi urlava in faccia ‘ma come cazzo fai’ e mi spingeva leggermente sul braccio, senza farmi indietreggiare e senza procurarmi alcun dolore”.

Al riguardo, come noto l’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., come modificato sull'entità delle sanzioni dal C.U. Figc n. 165/A del 20 aprile 2023, punisce la “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”.

La giurisprudenza ha posto in risalto, in proposito, che la norma va interpretata nel senso che “il contatto fisico, cui fa riferimento l’art. 36, comma 1, lett. b) del C.G.S.., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della ‘volontaria aggressività’, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 35 del C.G.S.” (CSA, I, 22 maggio 2020, n. 231).

In tale prospettiva, seguendo una ragionevole e sistematica interpretazione della disposizione deve ritenersi che il “ contatto fisico” richiesto dalla stessa debba essere volontariamente “cercato” dal calciatore, e al contempo qualificato, nei termini suindicati.

Nel caso di specie, considerata la lievità del contatto fisico fra il Manasiev e l’arbitro come descritto dallo stesso rapporto arbitrale, e dunque la non consistente gravità dello stesso, ma ribadita d’altra parte l’illiceità della condotta tenuta dal calciatore, viepiù in considerazione del ruolo di capitano dallo stesso rivestito, risulta congruo ridurre nel complesso la sanzione della squalifica a cinque giornate effettive di gara.

3. Quanto alla condotta del dirigente Campana, la stessa è descritta nei seguenti termini dal rapporto arbitrale: “ al termine del primo tempo ci attendeva davanti alla porta dello spogliatoio e ci ripeteva più volte che non ci stavamo capendo un cazzo”.

Come già osservato, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell’inibizione sino al 6 gennaio 2024 qualificando la condotta come “offensiva” (“Per avere rivolto frasi offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale […]”).

Il che è da ritenersi corretto e sfugge alle censure di parte reclamante: le parole rivolte alla terna arbitrale dal Campana presentavano infatti senz’altro un contenuto offensivo (e, dunque, sostanzialmente "ingiurioso") cui, a tenore dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., come modificato dal detto C.U. n. 165/A, è associata la sanzione minima dell’inibizione per due mesi - quale precisa scelta, dunque, del legislatore - come nella specie irrogata dal Giudice Sportivo.

Né è dato ravvisare specifiche ragioni tali da giustificare un’attenuazione della sanzione, che va dunque confermata.

4. L’ultima condotta, sanzionata direttamente a carico della società, è descritta nel rapporto arbitrale come segue: “All’uscita degli spogliatoi, mentre ci accingevamo a raggiungere l’autovettura che era parcheggiata all’interno dello’impianto sportivo, eravamo oggetto di insulti e di minacce da circa 20 tifosi che [...] stazionavano nella parte esterna del cancello dove era situata la nostra autovettura. Gli stessi ci urlavano bastardi, oggi non uscite vivi, tanto dovete uscire di qua vi aspettiamo noi. e ancora vi rincorriamo in autostrada e vi facciamo schiantare, siete degli infami bastardi, voi e quelli della federazione, corrotti. Uno di questi dava un violento calcio al cancello che si apriva ma fortunatamente, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine non entrava nessuno. Ci tengo a specificare, nel frangente, la totale assenza, a nostra difesa, dei dirigenti locali che anzi, si preoccupavano solamente, attraverso un pc, di mostrarci un episodio della gara. Una volta saliti in macchina i carabinieri ci dicevano che era impossibile uscire di lì e la nostra uscita avveniva solamente dopo una decina di minuti che eravamo all’interno dell’autovettura ad aspettare. Gli stessi insulti e minacce si ripetevano anche mentre, scortati dai carabinieri, uscivamo con il veicolo dall’impianto sportivo”.

Nella specie, è ben dato ravvisare i presupposti per l’integrazione della fattispecie dei “Fatti violenti dei sostenitori” ex art. 26, comma 1, C.G.S. (“Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”), considerato, da un lato, che in effetti il comportamento tenuto assumeva una connotazione di violenza, manifestata anche nel “violento calcio al cancello che si apriva”, inferto da uno dei tifosi; dall’altro che da ciò derivava un “pericolo per l’incolumità pubblica”, come espresso dal fatto che le stesse forze dell’ordine indicavano agli ufficiali di gara che “era impossibile uscire di lì”, sicché la loro uscita “avveniva solamente dopo una decina di minuti [da] che [erano] all’interno dell’autovettura ad aspettare”, e che era necessario che le stesse forze dell’ordine scortassero la terna all’uscita dell’impianto sportivo, allorché si ripeteva la condotta minacciosa e ingiuriosa dei tifosi.

Al riguardo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha posto in risalto, da un lato, che “ è da escludere che la norma [di cui all’art. 26 C.G.S.] si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità […]”; dall’altro, che “In ambito sportivo […] l’intento del legislatore è […] quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo”, sicché “un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato ‘pericolo per la pubblica incolumità’ nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (CSA, I, 28 novembre 2022, n. 49).

Nel caso in esame, come anticipato, il fatto che la terna arbitrale sia stata volutamente attesa all’uscita degli spogliatoi per essere intimidita e insultata, il contenuto (anche minaccioso) delle parole profferte, il gesto violento compiuto, la pluralità delle condotte poste in essere e la reiterazione anche in momenti diversi, l’effetto che le stesse hanno avuto, impedendo alla stessa terna di lasciare subito l’impianto sportivo e rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine, anche per scortare la terna all’uscita dell’impianto, determinano senz’altro l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 26 C.G.S. nella forma dei fatti violenti dei sostenitori determinanti un pericolo per l’incolumità pubblica.

5. In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va parzialmente accolto e, in riforma della decisione impugnata, va ridotta la squalifica a carico del calciatore Manasiev a cinque giornate effettive, con rigetto per il resto del reclamo e conferma delle sanzioni a carico della società e del Campana.

P.Q.M.

In parziale riforma della decisione impugnata:

- accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 (cinque) giornate effettive di gara al calciatore Manasiev Zdravko;

- respinge il reclamo avverso la sanzione al Sig. Campana Federico;

- respinge il reclamo avverso la sanzione alla società ASD Derthona FBC 1908.

Dispone la restituzione di un contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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