F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0083/CSA pubblicata del 15 Dicembre 2023 – U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.

Decisione/0083/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0111/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)

Michele Messina - Componente

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0111/CSA/2023-2024 della società U.S. Catanzaro 1929 S.R.L. in data 4.12.2023,

in riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 61 del 27.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza del 7.12.2023, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO           

La società U.S. Catanzaro proponeva reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 15.000, inflittale dal giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 61 del 27.11.2023), in relazione alla gara Catanzaro-Cosenza del 26 novembre 2023, valevole per il campionato di serie B 2023-2024. Con la predetta decisione, il giudice sportivo così motivava il provvedimento: “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, attinto con degli sputi due componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, lanciato verso la panchina della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semi-pieni; per avere, infine, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 let.b) CGS.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva:

- in via principale, l’annullamento della gravata sanzione;

- in via subordinata, la riduzione della stessa “ad una ben più lieve ammenda”.

A sostegno della propria domanda, la reclamante sosteneva, in estrema sintesi, l’eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata, la notevole disparità di trattamento riservata nella specie alla U.S. Catanzaro rispetto ad altro analogo caso deciso nella stessa delibera e la mancata considerazione delle attenuanti previste dall’art.29, comma 1, lett “a” e “c” del CGS.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 7 dicembre 2023, compariva per la parte reclamante l’Avv. Eduardo Chiacchio, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.

Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione.

La Corte ritiene, infatti, che il giudice sportivo abbia esercitato in coerenza con il principio di ragionevolezza la sua discrezionalità nel decidere l’entità della sanzione irrogata.

La circostanza che, come evidenziato dalla reclamante, la gara non sia stata interrotta, che i bicchieri - a differenza degli sputi - non abbiano colpito nessuno e che i petardi e i fumogeni non abbiano recato danno a persone e cose non sono elementi sufficienti ad accreditare la tesi attorea di una sanzione manifestamente sproporzionata. A parere di questa Corte, invero, occorre evidenziare che - a differenza degli sputi, che hanno attinto un calciatore e un operatore sanitario - l'ulteriore comportamento offensivo, consistito nel lancio di bicchieri semi-pieni all’indirizzo dei componenti della panchina del Cosenza, solo per mera causalità non si è perfezionato e, segnatamente, grazie alla funzione protettiva nel frangente esercitata dalla tettoia.

In ragione di quanto fin qui evidenziato, sostanzialmente diversa appare, dunque, la fattispecie richiamata come tertium comparationis dalla reclamante, secondo cui, nella stessa decisione, il giudice sportivo avrebbe irrogato a un’altra società un’ammenda più leggera a fronte di comportamenti (lanci di materiali pirotecnici) persino più gravi. In tale fattispecie, difatti, non v’era stato alcun lancio di oggetti e di sputi nei confronti della panchina avversaria, comportamento questo che, a parere della Corte, è di notevole gravità.

Nel caso in esame, la sanzione inflitta dal giudice sportivo appare, pertanto, a questa Corte congrua.

La Corte ritiene, infine, che non trovino applicazione le attenuanti previste alle lett.”a” e “c” del 1 comma, dell’art. 29 CGS.

In relazione a quanto previsto dalle lett.”a”, la Corte fa presente che l’aver la reclamante rafforzato la presenza numerica degli steward nell’impianto in occasione della gara col Cosenza non può essere considerato, con la pretesa automaticità, alla stregua dell’adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti dei tifosi come quelli sanzionati. Un modello di organizzazione e di gestione, infatti, deve esser rappresentato da un sistema articolato e sofisticato di regolamenti interni di tipo strutturale e funzionale alla prevenzione di specifici rischi, che non può essere sostituito da una decisione estemporanea relativa ad una singola gara e, peraltro, circoscritta all'implementazione del solo dato numerico degli steward senza una valutazione di adeguatezza del modello nel suo complesso.

Con riferimento all’attenuante di cui alla lett.”c”, la mera richiesta di immagini avanzata a una società esterna dalla reclamante – immagini, peraltro, non ancora a disposizione della U.S. Catanzaro - non può ritenersi di per sé espressione di una concreta e fattiva cooperazione con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità per l’identificazione dei propri sostenitori colpevoli dei fatti contestati, costituendo di per sè solo un adempimento preliminare e di sicuro non esaustivo.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla U.S. Catanzaro deve essere respinto con conferma della sanzione irrogata .

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL VICE PRESIDENTE                                                                                                                                                                           

Lorenzo Attolico                                                                        Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it