F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0080/CSA pubblicata del 14 Dicembre 2023 – Sig. Federico Viero

Decisione/0080/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0099/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 0099/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Federico Viero in data 22.11.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al  Com. Uff. n. 80/DIV del 14.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 30.11.2023, il Dr. Carlo Buonauro e udito l'Avv. Andrea Scalco per il reclamante.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. Federico Viero ha impugnato la decisione (C.U. n. 80/DIV del 14.11.2023)  sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Lumezzane/Legnago Salus dell’11.11.2023 - gli è stata inflitta la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non in gioco, dopo aver subito un fallo, lo colpiva con il collo del piede all’inguine facendolo cadere a terra, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e l'impossibilità di giocare il pallone.”

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la rimozione e riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla condotta violenta allo stesso contestata, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva (tenuto conto, per un verso, dell’assenza di intenzionalità lesiva, atteso che trattasi di “movimento di gioco, magari scomposto e poco coordinato, ma comunque volto a contrastare l’avversario e non certo a provocare un danno al medesimo, lo colpiva all’altezza della coscia”) e comunque che occorre procedere alla riduzione della squalifica (tenuto conto delle invocate attenuanti).

Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che l’asserito colpo vada collegato al contesto di gioco, non essendo, nella prospettazione attorea, contraddistinto da violenza né da intento violento né da una aggressività ingiustificata finalizzata a ledere l’incolumità altrui, bensì, al più, per una eccessiva foga di gioco.

Tale asserita dinamica dei fatti (in disparte la genericità della deduzione, non suffragata da elementi tali da superare gli atti dotati di fede accertativa privilegiata: ivi si legge che “Immediatamente dopo un fallo fischiato a suo favore colpisce con un calcio volontario a pallone non in gioco l’avversario che lo contrastava colpendo con il collo del piede l’inguine dello stesso che cadeva a terra dolorante senza il necessario intervento dei sanitari e proseguendo a giocare nella gara. Il calciatore reo abbandonava senza proteste il recinto di gioco”) risulta smentita dal referto e,  dunque, non appare idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione.

Quanto al primo aspetto, anche alla luce della unifica descrizione del gesto in contestazione, emerge con chiarezza l’intenzionalità del colpo inferto dal reclamante al suo avversario in ragione della modalità temporale e del luogo di intervento e, dunque, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco.

Sul punto giova ribadire che in relazione alla qualificazione giuridica dell’evento nella presente fattispecie, il Codice di Giustizia Sportiva distingue due tipologie di evento falloso: la condotta violenta, prevista all’art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39.

L’art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate.

L’art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica.

In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, occorre riferirsi, piuttosto che a definizione codicistiche, che mancano nel dettaglio, alla loro individuazione giurisprudenziale.

Per costante indirizzo, anche di questa Sezione (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022),  la condotta violenta si sostanzia in un atto aggressivo idoneo a ledere caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla.

Tenuta ferma questa distinzione, va affermato che dal referto arbitrale e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata,  la condotta appare correttamente caratterizzata da violenza e non da agonismo eccessivo in ragione della totale estraneità del gesto de quo rispetto alle dinamiche di gioco (peraltro fermo a seguito di precedente fischio arbitrale, “immediatamente” precedente la contestata condotta violenta), e alla sua intrinseca portata di aggressività fisica con potenzialità lesiva in ragione della zona attinta.

In questo senso, dunque, quanto all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.

Sul piano della quantificazione della sanzione, si osserva che le descritte modalità della condotta, nel complessivo bilanciamento delineato dall’art. 13 CGS e tenendo conto della cornice edittale di cui al successivo art. 38, rendono congrua la misura de qua, rilevando, in positivo (indipendentemente dalle conseguenze concrete) il riferimento alla zona attinta ed al contesto di gioco fermo; ed, in negativo, la valutata assenza di conseguenze con irrilevanza, nel complessivo bilanciamento, dell’asserita provocazione.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE                                                                                                                                                                 

Carlo Buonauro                                                                 Pasquale Marino 

                                                                                                                                                           

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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