F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0070/CSA pubblicata del 11 Dicembre 2023 – A.S.D. Cisterna Conit Calcio a 5/ASD Club Sport Roma

Decisione/0070/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0092/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Sebastiano Zafarana - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0092/CSA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Cisterna Conit Calcio a 5 in data 17.11.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione a Calcio a 5 LND, di cui al Com. Uff. n. 214 del 13.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 27 novembre 2023, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito il dott. Marco Biolcati Rinaldi per la società resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 16.10.2023 la società A.S.D. Club Sport Roma adiva il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 chiedendo che venisse comminata a carico della società A.S.D. Conit Calcio a 5 di Cisterna la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 6, della gara disputata il 14.10.2023, valida per il campionato nazionale di serie B di Calcio a 5, girone E, terminata con il risultato di 3 - 2 in favore di quest’ultima.

La ricorrente evidenziava l’illegittima partecipazione alla gara del calciatore Stasino Christian il quale, squalificato per una giornata effettiva a seguito della gara Real Fiumicino – Smart Working del 22.4.2023, non aveva mai scontato tale sanzione.

Il Giudice Sportivo, nel contraddittorio con la società resistente, con C.U. n. 214 del 13.11. 2023, accoglieva il ricorso e comminava alla società A.S.D. Conit Calcio a 5 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6.

Osservava il Giudice Sportivo che il calciatore Stasino, squalificato per una giornata effettiva di gara con C.U. n. 293 del 26.4.2023 del C.R. Lazio, in qualità di tesserato per la società A.S.D. Smart Working partecipante al campionato di serie C1, non aveva scontato la sanzione in quel campionato e, conclusasi la stagione sportiva, nella successiva stagione 2023/2024, quale tesserato per la A.S.D. Conit Calcio a 5, era stato schierato da tale società nella gara del 14.10.2023 (prima giornata del campionato di serie B), con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 7, C.G.S., ai sensi del quale il calciatore che al termine della stagione sportiva cambia società, deve scontare l’eventuale squalifica residua nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra della nuova società.

Avverso tale decisione ha interposto reclamo la A.S.D. Conit Calcio a 5 lamentando, in primo luogo, che il Giudice Sportivo avrebbe del tutto pretermesso la circostanza, pure evidenziata nella propria memoria difensiva, che il calciatore non aveva affatto cambiato società, posto che, al termine della stagione sportiva 2022/2023, la A.S.D. Smart Working aveva solo cambiato la propria denominazione (regolarmente autorizzata dalla FIGC) in A.S.D. Conit Calcio a 5, mantenendo immutata matricola federale, sede e compagine dirigenziale: ciò che rendeva non applicabile l’art. 21, comma 7, C.G.S., con conseguente annullamento della decisione impugnata.

In ogni caso, la reclamante ha evidenziato in linea generale la scarsa chiarezza della normativa federale circa le regole da applicare in punto di esecuzione delle sanzioni (segnatamente, artt. 19 e 21 C.G.S.), come testimoniato da varie pronunce (a volte contraddittorie) degli organi di giustizia sportiva. In particolare, la reclamante lamenta che i commi 6 e 7 dell’art. 21 C.G.S., che rappresentano applicazione dei noti principi di afflittività (comma 6) e di omogeneità (comma 7) della sanzione, non disciplinano l’ipotesi occorsa nel caso di specie (sanzione rimediata nel campionato regionale di serie C1, da scontare nel successivo campionato nazionale di serie B) e che, in tale incertezza, andrebbe privilegiato il principio di omogeneità (come recentemente statuito da questa Corte Sportiva a  SS.UU.) che, perseguendo la “separazione delle competizioni” e la “inerenza della sanzione”, imporrebbe di scontare la squalifica nella competizione in cui si è verificata la condotta punibile.

Conclude pertanto la reclamante per l’annullamento della decisione impugnata e la conferma del risultato conseguito sul campo.

In via subordinata, ribadendo la doglianza relativa all’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nel ritenere la A.S.D. Smart Working e la A.S.D. Conit Calcio a 5 due società diverse, la reclamante chiede che le venga restituita la tassa anche in caso di rigetto del reclamo, laddove la decisione impugnata risultasse confermata per motivazioni diverse da quelle addotte dal Giudice Sportivo, potendo in tal caso configurarsi una sorta di accoglimento parziale del reclamo.

La A.S.D. Club Sport Roma ha resistito con memoria del 23.11.2023, recante richiesta di audizione, chiedendo la conferma della pronuncia del Giudice Sportivo, anche in considerazione del fatto che il calciatore Stasino, successivamente alla squalifica, prima di partecipare alla prima gara del campionato di serie B stag. 2023/2024, aveva regolarmente preso parte alla finale del titolo regionale di Calcio a 5 (6.5.2023) ed a due gare della Coppa della Divisione (23.9.2023 e 7.10.2023).

Con successiva nota del 24.11.2023 il procuratore della reclamante ha chiesto di essere ascoltato in udienza, richiesta alla quale non si è ritenuto di dare ingresso in quanto formulata in violazione dell’art. 72, comma 3, C.G.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, nonostante che il provvedimento impugnato sia stato assunto con motivazione incongrua (ma, a ben vedere, del tutto irrilevante ai fini del decidere).

Il riferimento è alla circostanza, erroneamente valorizzata dal Giudice Sportivo, secondo la quale il calciatore Stasino Chiristian, quale tesserato per la società A.S.D. Smart Working, avrebbe cambiato società al termine della stagione sportiva 2022/2023, in quanto tesserato per la società A.S.D. Conit Calcio a 5 nella successiva stagione sportiva 2023/2024.

In realtà, risulta per tabulas (né è stato da alcuno contestato) che A.S.D. Conit Calcio a 5 rappresenta solo la nuova denominazione (regolarmente autorizzata dal Presidente Federale in data 11.7.2023) della società già A.S.D. Smart Working, sicché il calciatore è rimasto tesserato per la medesima società in entrambe le stagioni sportive.

Ciò premesso, nel caso di specie, comunque non poteva e non può sussistere alcun dubbio, nonostante la non sempre lineare normativa di riferimento, circa l’illegittima partecipazione del calciatore alla gara del 14.10.2023 (prima gara del campionato di serie B, stag. 2023/2024).

Chiarito che il calciatore non ha cambiato società e neppure categoria di appartenenza (nel senso indicato dall’art. 21, comma 7, C.G.S.), posto che il mero passaggio da un campionato all’altro (regionale o nazionale, per promozione o retrocessione) della società per cui è tesserato non comporta alcun mutamento di “categoria” (quantomeno per il calciatore), mai come in questo caso si realizzava plasticamente la chiara previsione di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 21 C.G.S., ai cui sensi la sanzione deve essere scontata nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava il calciatore quando è avvenuta l’infrazione (comma 2) e, laddove non possa essere scontata nella stagione sportiva nella quale è stata irrogata, deve essere scontata nella stagione o nelle stagioni successive (comma 6).

A meno di non voler ritenere, con evidente ed inaccettabile travisamento del principio di omogeneità della sanzione, che le squalifiche irrogate in un determinato campionato possano essere scontate solo in quel medesimo campionato (nel senso di medesima “serie” o “categoria” che dir si voglia).

In definitiva, essendo incontestato che il calciatore Stasino Christian, al termine della stagione sportiva 2022/2023, ancora non aveva scontato la giornata di squalifica comminatagli nell’ultima giornata di campionato e neppure potendo ipotizzarsi che la sanzione potesse risultare scontata nelle tre gare successive disputate dalla Smart Working alias Conit Calcio a 5 (finale regionale e Coppa della Divisione) per avervi comunque il calciatore partecipato (caso contrario, si sarebbe imposta una verifica circa l’applicabilità del principio di “omogeneità”), è pacifico che esso calciatore non poteva essere schierato nella prima gara di campionato disputata dalla propria squadra il 14.10.2023: con conseguente piena conferma della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, così come comminata alla A.S.D. Conit Calcio a 5 dal Giudice Sportivo in corretta applicazione dell’art. 10, comma, 6, lett. a), C.G.S..

Neppure può essere accolta la richiesta subordinata di restituzione della tassa reclamo.

A ben vedere, difatti, la motivazione parzialmente erronea addotta dal Giudice Sportivo (peraltro non indotta dalla A.S.D. Club Sport Roma) non solo non influisce sul merito del provvedimento ma, paradossalmente, involgeva una insussistente fattispecie (il cambio di società) più complessa rispetto a quella, piana e lineare, effettivamente ricorrente.

Resta pertanto confermata la soccombenza che legittima l’incameramento della tassa ai sensi dell’art. 48, comma 6, C.G.S..     P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno               Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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