F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0073/CSA pubblicata del 12 Dicembre 2023 – U.S. Albenga

Decisione/0073/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0095/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0095/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Albenga in data 23.11.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 50 del 14.11.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.12.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Albenga ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 50 del 14.11.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone A, Albenga / Derthona, del 12.11.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammessa di Euro 2.500,00 “Per avere propri sostenitori lanciato alcuni sputi all'indirizzo di un A.A. senza tuttavia colpirlo. Per la intera durata della gara, inoltre, gli stessi sostenitori, profferivano espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo dello stesso Ufficiale di gara. ( R A - R AA )”.

La reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori nella circostanza per cui è causa, chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la sua riduzione.

Secondo la società Albenga, non risulterebbe dimostrata la riconducibilità della condotta disciplinarmente rilevante ai propri sostenitori, che si trovavano nella stessa tribuna ove erano stati collocati i sostenitori della ospitata. Inoltre, le espressioni refertate dall'assistente non sarebbero state avvertite da nessun altro ufficiale di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 dicembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel rapporto dell’Assistente n.3, che, unitamente ai referti degli altri Ufficiali di gara, costituisce un unicum integrante la documentazione ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova, “Durante il secondo tempo, a più riprese, i tifosi della squadra locale Albenga, sputavano cercando di colpirmi. Si precisa inoltre che i bambini presenti in tribuna replicavano anch'essi gli sputi nella mia direzione. Inoltre, oltre agli sputi, durante tutto l’arco della gara i tifosi locali proferivano nei miei confronti insulti razzisti, omofobi e sulla mia famiglia, tra i quali riporto in modo fedele i seguenti: ti mettiamo sul barcone e ti facciamo tornare a casa; sei un ricchione di merda; ti scopo la madre.”

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nella ricostruzione della condotta contestata ai sostenitori della società reclamante, individuati direttamente dall’assistente arbitrale che si trovava sotto il settore dagli stessi occupato.

Sotto il profilo sanzionatorio, occorre osservare che l’art. 25, comma 3, del C.G.S., stabilisce che “Le società … sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Nel caso che ci occupa, deve osservarsi come, oltre alla condotta estremamente deprecabile consistita nel lancio di ripetuti sputi all’indirizzo dell’Ufficiale di gara, le espressioni riportate nei documenti ufficiali di gara integrano la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata, rivelandosi, nel loro contenuto gravemente offensivo, particolarmente volgari, triviali, disgustose, oltre che diversificate nel loro tenore letterale e ripetute per tutta la durata della gara.

Tali circostanze giustificano la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che, pertanto deve ritenersi congrua e condivisibile.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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