F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0077/CSA pubblicata del 12 Dicembre 2023 – A.S. Ostiamare Lido Calcio S.r.l.
Decisione/0077/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0093/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0093/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S. Ostiamare Lido Calcio S.r.l. in data 19.11.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 50 del 14 novembre 2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27 novembre 2023, il dott. Savio Picone.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La reclamante chiede la riduzione della squalifica per quattro giornate effettive al calciatore Tomas Luka, in relazione alla gara Boreale/Ostiamare Lido Calcio (Campionato di Serie D) disputata il 12 novembre 2023.
Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata, ha così motivato: “Per avere rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa”.
La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione. Ed infatti, a suo dire: il Luka, di nazionalità croata, non avrebbe avuto piena cognizione del significato delle parole pronunciate verso l’arbitro; dopo l’espulsione, egli avrebbe educatamente abbandonato il campo in silenzio; terminata la gara, il team manager sig. Pierluigi Sperduti avrebbe informato l’arbitro della volontà del calciatore di scusarsi; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36 C.G.S., ai fini della squalifica per quattro giornate, potendo farsi applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 27 novembre 2023, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’arbitro che il Luka, al 26’ del secondo tempo “(…) A seguito di un calcio d’angolo ripeteva testuali parole - vai a fanculo”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Luka, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.
Non può escludersi la punibilità per i calciatori di nazionalità straniera, i quali si rivolgano in modo offensivo o irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara.
Nel referto, non v’è alcun cenno alle scuse che il Luka avrebbe rivolto o si sarebbe proposto di rivolgere all’arbitro, al termine della partita, per mezzo del dirigente accompagnatore della società Ostiamare.
Nella specie, pertanto, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce