F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0079/CSA pubblicata del 14 Dicembre 2023 – Martina Calcio 1947 S.S.D. A.R.L.

Decisione/0079/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0091/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0091/CSA/2023-2024, proposto dalla società Martina Calcio 1947 SSD a R.L. in data 20.11.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 28 del 14.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.12.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Martina Calcio 1947 S.S.D. a R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 LND (cfr. Com. Uff. n. 28 del 14.11.2023), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Girone L, gara Martina Calcio 1946 / Città di Gallipoli in data 11.11.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 “Per omessa custodia dello spogliatoio arbitrale da cui venivano sottratti dei beni al Direttore di gara e ad un A.A. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R A – R AA)”.

La società reclamante ha sostenuto la non addebitabilità a proprio carico della condotta contestata, chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, con trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza.

Secondo la società Martina, i propri dirigenti responsabili hanno posto in essere ogni azione volta ad evitare l’accaduto, avendo garantito la custodia dello spogliatoio degli arbitri, a cura del custode a ciò addetto, evidenziando, altresì, l’anomala circostanza secondo cui l’Arbitro e l’Assistente si siano avveduti della mancanza di danari nel proprio portafoglio solo molto tempo dopo aver lasciato l’impianto di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 dicembre 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto e la sanzione annullata.

Dagli atti ufficiali di gara, cui deve attribuirei il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, emerge quanto segue:

Arbitro: “VARIE ED EVENTUALI: Sulla via del rientro a casa, mi rendevo conto che dal mio portafoglio era stata sottratta una somma pari ad euro 60. Lo stesso lamentava l'assistente numero 2 Sibilio Stefano (sez. Brindisi) che constatava la sottrazione di euro 40. Questo nonostante aver sempre chiuso a chiave la porta dello spogliatoio arbitrale e aver affidato la chiave al sig. Vasco Nicola, dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, per tramite dell'assistente numero 1 Fumarola Giuseppe (sez. Brindisi).  Al rientro negli spogliatoi all'intervallo e alla fine della gara non rilevavo alcun segno di effrazione o violazione. Al rientro a Bari sporgevo regolarmente denuncia alle autorità competenti (Carabinieri) e lo stesso faceva l'assistente coinvolto, Sibilio Stefano (sez. Brindisi). Specifico che, nel momento in cui lasciavo l'impianto dopo la fine della gara, ad attendermi era presente soltanto il custode mentre non riscontravo la presenza di alcun dirigente della società ospitante Martina Calcio 1947. Si allegano verbali delle denunce presentate ai Carabinieri. Aggiungo che, in sede di denuncia, dichiaravo che le chiavi erano sotto la custodia dell'assistente arbitrale 1 Fumarola Giuseppe (sez. Brindisi) in quanto non riuscivo a mettermi in contatto con lui prima di sporgere denuncia, dunque ancora non conoscevo con certezza l'identità del dirigente cui era stata affidata la custodia delle chiavi.”

SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2 STEFANO SIBILIO: “Sulla via del ritorno, mi rendevo conto che mi erano stati sottratti dal portafoglio i contanti per una cifra corrispondente a circa 40/50 euro. Specifico che le chiavi dello spogliatoio erano in possesso del AA1 che prima dell'inizio della gara le ha consegnate al Sig. Vasco Nicola, dirigente accompagnatore della squadra ospitante, e che al rientro nel suddetto spogliatoio la porta era regolarmente chiusa a chiave.”

Entrambi gli Ufficiali di gara hanno sporto denuncia dei fatti al rientro presso le proprie abitazioni.

Pur condannando fermamente l’accaduto, che denota un contegno decisamente riprovevole ad opera dell’autore del fatto, la società reclamante non può essere ritenuta responsabile dei fatti come denunciati dagli Ufficiali di Gara.

Come emerge dalla corretta ricostruzione dell’episodio, la porta dello spogliatoio è stata infatti chiusa a chiave direttamente a cura dell’Arbitro, il quale ha riferito nel proprio referto di aver affidato la chiave al sig. Nicola Vasco, dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, per il tramite dell’Assistente n.1 Sig. Giuseppe Fumarola. A sua volta l’Assistente sig. Sibilio ha dichiarato che all’interno dello spogliatoio erano presenti sia il custode dello Stadio che i dirigenti del Martina Calcio. A conferma del fatto che la porta dello spogliatoio, trovata al rientro dalla terna arbitrale regolarmente chiusa a chiave, non ha subito effrazioni.

Tali circostanze depongono nel senso che la società sanzionata ha adempiuto agli obblighi di cura, vigilanza, sorveglianza e conservazione incombenti sul custode della cosa con la diligenza richiesta, avendo fatto tutto quanto previsto a proprio carico per impedire il perpetrarsi dell’illecito lamentato.

Pur rimanendo fermo il fatto che il responsabile del furto denunciato non sia stato individuato, non è in contestazione che la Società Martina abbia garantito l'ordine e la sicurezza previsti a proprio carico dall’art.6, comma 4, del C.G.S., anche in considerazione della circostanza che, non essendo stato il furto scoperto e denunciato nell’immediatezza dell’evento ed in loco, alla stessa non si poteva richiedere di assumere ulteriori iniziative al riguardo.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Martina Calcio 1947 S.S.D. a R.L. deve essere accolto e la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 annullata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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