F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0085/CSA pubblicata del 19 Dicembre 2023 – USD Caravaggio SSDRL – calciatore Casiraghi Davide

Decisione/0085/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0107/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0107/CSA/2023-2024, proposto dalla società USD Caravaggio SSDRL in data 24.11.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 32 del 21.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 dicembre 2023  il dott. Savio Picone e udito l’avv. Matteo Sperduti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La U.S.D. Caravaggio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate di gara inflitta al proprio calciatore, Davide Casiraghi, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 32 del 21 novembre 2023), in relazione alla gara Caldiero Terme/Caravaggio del 18 novembre 2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per otto giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere spinto il Direttore di gara ponendogli le mani sul petto. Sanzione così determinata in considerazione dell'art.36 comma 1 lett. B del CGS”.

La società reclamante ha chiesto la rideterminazione della sanzione inflitta. Ed infatti, a suo dire: il contatto tra il Casiraghi e l’arbitro sarebbe stato lieve e non violento; il Casiraghi non avrebbe avuto alcuna intenzione di arrecare un danno fisico; l’arbitro neppure avrebbe subito effetti apprezzabili, quali la caduta o l’indietreggiamento, conseguenze tipiche della spinta; secondo le risultanze del referto, il Casiraghi avrebbe tenuto una mera condotta irriguardosa, ovvero gravemente antisportiva, verso il direttore di gara; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36, primo comma – lett. b), C.G.S.; la squalifica dovrebbe essere ridotta a due giornate o secondo equità.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 4 dicembre 2023, è stato ascoltato il difensore della società reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Si legge nel referto di gara: “(…) Ho espulso il sig. Casiraghi perché mi ha spinto. In particolare, mi ha spinto portando le mani sul mio petto ed esercitando una lieve pressione, la quale non è stata tale da causarmi dolore né farmi cadere o spostarmi”.

Orbene, non può dubitarsi che la condotta del Casiraghi sia stata irriguardosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 C.G.S., nei confronti dell’arbitro. Deve escludersi, tuttavia, che l’aver portato le mani al petto dell’arbitro, con lieve pressione, senza aver provocato caduta o spostamento, possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal primo comma – lett. b) dell’art. 36.

Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di spinta leggera, inferta dal calciatore con un braccio sul petto del direttore di gara, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto.

In conformità con la richiamata interpretazione, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia eccessivamente afflittiva e debba essere equamente rideterminata nella squalifica a quattro giornate effettive di gara, ai sensi dell’art. 36, primo comma – lett. a), C.G.S.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società U.S.D. Caravaggio è accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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