F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0088/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2023 – S.S.D. Avezzano Calcio ARL – Sig. Giovanni Fiorini

Decisione/0088/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0113/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Componente

Agostino Chiappiniello - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0113/CSA/2023-2024 proposto dalla Società S.S.D. Avezzano Calcio in data 1.12.2023,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28.11.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.12.2023, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito il Pres. Andrea Pecorelli per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società S.S.D. Avezzano Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione fino al 28.1.2024, inflitta al dirigente Giovanni Fiorini dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 57 del 28 novembre 2023, in relazione alla gara Avezzano/Roma City del 26 novembre 2023, valevole per il campionato di Serie D.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara, allontanato”. In un successivo supplemento di referto, precisava: “Al termine del 1T, mentre mi dirigevo negli spogliatoi, mi indirizzava tali parole: ‘Sei scandaloso, sei scarso’. Alla notifica del verbale del provvedimento disciplinare che avveniva nell’immediatezza della situazione e ormai all’interno del tunnel degli spogliatoi, il Fiorini si alterava vistosamente e con fare minaccioso si portava a meno di un metro dalla mia persona, mentre mi trovavo ormai sulla soglia del mio spogliatoio, e urlava con un tono di voce molto alto e minatorio: ‘Ora mi devi spiegare perché mi hai espulso’, ripetendo suddetta frase innumerevoli volte e sempre con il tono di voce più alto, gesticolando con le braccia e assumendo un fare minaccioso e violento. Solo I’intervento del dirigente addetto agli arbitri, il quale si frapponeva fisicamente tra me e il Fiorini, evitava ogni tipo di ulteriore contatto. Una volta chiusa la porta del mio spogliatoio continuavo a percepire le urla del suddetto che gridava frasi ormai incomprensibili, le quali perduravano per alcuni minuti e si interrompevano solo poiché, dietro mia richiesta al dirigente addetto all’arbitro, il Fiorini veniva allontanato dai pressi della porta del mio spogliatoio”.

La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, sostenendo che il dirigente accompagnatore, Giovanni Fiorini, si è rivolto all’Arbitro in modo veemente ma non offensivo, senza insulti e senza mancargli di rispetto.

La Società ritiene che la sanzione sia eccessivamente gravosa e ne chiede pertanto la riduzione.

Nel corso dell’udienza è stato sentito il Presidente Andrea Pecorelli della società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a ridurre la gravosità della condotta posta in essere dal dirigente Giovanni Fiorini, senza negare che detta condotta si sia effettivamente realizzata.

Nel merito, il Collegio rileva che dai sopra riportati contenuti del referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, la qualificazione dei fatti e della condotta esaminata operata dal Giudice Sportivo appare corretta e congrua la sanzione conseguentemente comminata, essendo la condotta del sig. Fiorini reiteratamente connotata da particolare animosità e da un fare minaccioso e violento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it